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Sentenza

Sentenza n. 61/2026 - Bolzano, Sezione 1

per l’accertamento del diritto del ricorrente al beneficio economico normativamente contemplato all’art. 6-bis D.L. n. 387 del 1987, con il conseguente obbligo dell’Amministrazione di provvedere alla rideterminazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) e della base pensionabile, mediante l’inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali come per legge.

Giustizia amministrativa202500200

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Bolzano, Sez. autonomaSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio dell'INPS sull'istanza di riliquidazione del trattamento di fine servizio e mancata inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, cessato dal servizio con 56 anni di età e oltre 35 anni di servizio utile, ha chiesto l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, consistente nell'inclusione di sei scatti stipendiali figurativi nella base di calcolo del trattamento di fine servizio e della base pensionabile. Ha dedotto che l'INPS, nonostante una diffida, non aveva provveduto al ricalcolo. L'INPS ha sostenuto: che la cessazione per limiti di servizio fosse assimilabile alle dimissioni volontarie e non rientrasse nella disciplina; che il beneficio presupponesse il previo pagamento della contribuzione residua prevista dall'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997; che l'istituto riguardasse soltanto il personale della Polizia di Stato e non le forze di polizia a ordinamento militare; che l'INPS fosse privo di autonomia operativa in assenza del modello PA04 trasmesso dall'amministrazione di appartenenza.

La decisione

Il ricorso è stato accolto. Il giudice ha ritenuto applicabile l'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche agli appartenenti alle forze di polizia a ordinamento militare, compresi i Carabinieri, senza distinzione rispetto alla Polizia di Stato. La disposizione consente l'attribuzione dei sei scatti anche al personale che chieda il collocamento in quiescenza, purché abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; tali condizioni risultavano soddisfatte. Il Collegio ha escluso che l'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 avesse fatto rivivere la formulazione originaria dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987, affermando il principio generale della non reviviscenza delle norme abrogate e rilevando che la tecnica codicistica del codice dell'ordinamento militare impedisce la riemersione di una disciplina esterna al codice. L'art. 1911, comma 3, del codice dell'ordinamento militare conferma invece la perdurante applicazione dell'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini del trattamento di fine rapporto. L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 è stato ritenuto riferibile soltanto alla base pensionabile e non idoneo a modificare il calcolo del trattamento di fine servizio. È stata respinta anche la tesi relativa al modello PA04: la valutazione dei presupposti giuridici e contributivi e la liquidazione del TFS competono direttamente all'INPS, quale soggetto debitore, sulla base delle proprie banche dati. L'INPS è stato quindi obbligato a rideterminare l'indennità di buonuscita includendo i sei scatti stipendiali. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. Le spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e contributo unificato ove versato, sono state poste a carico dell'INPS.

Norme richiamate

  • art. 6-bis d.l. n. 387/1987, convertito nella l. n. 472/1987

    ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell’indennità di buonuscita

    La disposizione si applica anche alle forze di polizia a ordinamento militare e consente l'attribuzione dei sei scatti al personale che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile.

  • art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010

    continua ad applicarsi l’articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472

    Conferma la perdurante applicazione dell'art. 6-bis ai fini del trattamento di fine rapporto per le forze di polizia a ordinamento militare.

  • art. 4 d.lgs. n. 165/1997

    sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile

    Riguarda esclusivamente il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio quanto ai sei scatti previsti dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.

  • art. 2268, comma 1, n. 872), d.lgs. n. 66/2010

    L'abrogazione dell'art. 11 della l. n. 231/1990 non determina la reviviscenza della formulazione originaria dell'art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987; la disposizione deve ritenersi anch'essa abrogata.

  • art. 16, comma 6, l. n. 412/1991

    Per le somme dovute spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.

  • art. 22, comma 36, l. n. 724/1994

    Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle prestazioni previdenziali.

Massime di principio

  • Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello dell'Arma dei Carabinieri, senza distinzione rispetto al personale della Polizia di Stato avente qualifiche equiparate.
  • Il personale delle forze di polizia che chieda il collocamento in quiescenza ha diritto ai sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio quando abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, anche se la cessazione è qualificata come cessazione a domanda o per raggiunti limiti di servizio.
  • L'art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 disciplina l'incremento della base pensionabile e non incide sul distinto regime di calcolo del trattamento di fine servizio previsto dall'art. 6-bis del d.l. n. 387/1987; pertanto, il beneficio ai fini del TFS non è subordinato al previo pagamento della contribuzione residua prevista da tale art. 4.
  • L'abrogazione di una disposizione novellatrice non determina, salvo volontà legislativa espressa e inequivoca, la reviviscenza della disposizione originariamente modificata o sostituita; tale principio opera in modo particolarmente rigoroso nell'ambito di un codice che aspira alla completezza e sistematicità della disciplina.
  • L'INPS, quale soggetto debitore delle prestazioni previdenziali e del trattamento di fine servizio, è competente a valutare direttamente i presupposti giuridici e contributivi e a procedere alla riliquidazione sulla base dei dati presenti nei propri archivi, senza che la previa trasmissione o validazione del modello PA04 da parte dell'amministrazione di appartenenza costituisca condizione necessaria.

Come è indicizzato

MaterieTrattamento economico e previdenziale
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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