Corte di giustizia, Sentenza C-257/24
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 luglio 2025. — PE, légalement représentée par ses parents contro Städteregion Aachen. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen. — Rinvio pregiudiziale – Sicurezza sociale – Lavoratori migranti – Regolamento (CE) n. 883/2004 – Articolo 3 – Ambito di applicazione ratione materiae – Libera circolazione dei lavoratori – Articolo 45 TFUE – Regolamento (UE) n. 492/2011 – Articolo 7 – Parità di trattamento – Vantaggi sociali – Figlio minorenne disabile di un lavoratore frontaliero – Aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica per i figli con disabilità – Requisito di residenza – Proporzionalità. — Causa C-257/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che l’assistenza scolastica tedesca per figli disabili, quando dipende da una valutazione caso per caso delle esigenze del minore, non rientra nel regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Ha però qualificato la prestazione come vantaggio sociale spettante anche ai lavoratori frontalieri ai sensi del regolamento n. 492/2011. Di conseguenza, il requisito della residenza in Germania è stato ritenuto sproporzionato e contrario alla libera circolazione dei lavoratori.
Aiuto all’inserimento per assistenza scolastica a figlio disabile di lavoratore frontaliero: esclusione dall’ambito del regolamento n. 883/2004 e illegittimità del requisito di residenza alla luce del regolamento n. 492/2011
La questione giuridica
Se l’aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili previsto dal diritto tedesco rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 883/2004; in subordine, se l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 o gli articoli 20 e 21 TFUE ostino a una normativa nazionale che subordina tale prestazione, per il figlio di un lavoratore frontaliero cittadino dell’Unione, alla residenza nel territorio nazionale.
Principio di diritto
Un aiuto all’inserimento sotto forma di prestazioni di assistenza scolastica ai figli disabili, quando è concesso sulla base di una valutazione individuale e discrezionale delle esigenze del richiedente e non in forza di condizioni oggettive predeterminate, non costituisce una prestazione di sicurezza sociale né una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi del regolamento n. 883/2004. Tuttavia, esso integra un "vantaggio sociale" ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011; perciò, una norma che lo riserva ai soli residenti nello Stato membro ospitante è incompatibile con il diritto dell’Unione, perché introduce una discriminazione indiretta nei confronti dei lavoratori frontalieri e supera quanto necessario per perseguire obiettivi legittimi come il collegamento reale con lo Stato competente e la tutela dell’equilibrio finanziario.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 3 regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 70 regolamento (CE) n. 883/2004
- Allegato X regolamento (CE) n. 883/2004
- Articolo 7, paragrafo 2, regolamento (UE) n. 492/2011
- Articolo 45 TFUE
- Articolo 20 TFUE
- Articolo 21, paragrafo 1, TFUE
Aiuto all’inserimento per assistenza scolastica a figlio disabile di lavoratore frontaliero: ambito del regolamento n. 883/2004 e requisito di residenza
La Corte di giustizia, Decima Sezione, si pronuncia in un rinvio pregiudiziale del Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen relativo a una prestazione tedesca di aiuto all’inserimento sotto forma di assistenza scolastica per un minore disabile residente in Belgio, figlia di una lavoratrice frontaliera impiegata in Germania. La controversia riguarda sia la qualificazione della prestazione alla luce del regolamento n. 883/2004, sia la compatibilità del requisito di residenza con la libera circolazione dei lavoratori.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente nel procedimento principale è una minore, cittadina tedesca e irlandese, residente con i genitori in Belgio. La madre lavora a tempo pieno come medico dipendente ad Aquisgrana, mentre il padre era funzionario dell’Unione europea a Maastricht. La minore, affetta da disabilità mentale, ha frequentato scuole inclusive ad Aquisgrana e, per alcuni anni scolastici, le era stata concessa assistenza scolastica finanziata dalla regione urbana di Aquisgrana.
Per l’anno scolastico 2021/2022 l’autorità competente ha però respinto la domanda, richiamando l’articolo 101, paragrafo 1, dell’SGB IX, che esclude le prestazioni di aiuto all’inserimento per i cittadini tedeschi che risiedono abitualmente all’estero, salvo eccezioni limitate. Il giudice di rinvio osserva che, secondo il diritto nazionale, il ricorso dovrebbe essere respinto, ma dubita della compatibilità di tale disciplina con il diritto dell’Unione.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 3 del regolamento n. 883/2004, che delimita l’ambito materiale del coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale;
- l’articolo 70 del medesimo regolamento e il suo allegato X, relativi alle prestazioni speciali in denaro di carattere non contributivo;
- l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, sul diritto dei lavoratori cittadini di uno Stato membro a beneficiare degli stessi vantaggi sociali dei lavoratori nazionali;
- gli articoli 45, 20 e 21 TFUE.
Prima questione: natura della prestazione ai fini del regolamento n. 883/2004
La Corte ricorda che una prestazione rientra nel concetto di sicurezza sociale solo se soddisfa cumulativamente due condizioni: deve essere concessa sulla base di una situazione definita ex lege, senza valutazione individuale e discrezionale delle esigenze personali, e deve riferirsi a uno dei rischi elencati all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 883/2004.
Nel caso di specie, la prestazione tedesca non è subordinata a criteri oggettivi predeterminati, come un determinato grado di disabilità, ma viene riconosciuta sulla base di una valutazione individuale delle esigenze del minore ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 1, dell’SGB IX. Per questa ragione manca la prima condizione necessaria per qualificarla come prestazione di sicurezza sociale.
La Corte esclude anche che si tratti di una prestazione speciale in denaro di carattere non contributivo ai sensi dell’articolo 70 del regolamento n. 883/2004, poiché tale categoria comprende solo le prestazioni espressamente elencate nell’allegato X, e la misura tedesca in questione non vi figura.
Seconda questione: vantaggio sociale e divieto di discriminazione ai sensi del regolamento n. 492/2011
La Corte afferma che il regolamento n. 492/2011 si applica anche ai lavoratori frontalieri e ai loro familiari. La madre della minore, essendo una lavoratrice cittadina tedesca che esercita la propria attività in Germania ma risiede in Belgio, può invocare nei confronti dello Stato membro di cittadinanza l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento.
Quanto alla nozione di "vantaggi sociali", la Corte ribadisce l’interpretazione ampia consolidata: vi rientrano i benefici attribuiti ai lavoratori nazionali o ai loro familiari per il solo fatto della residenza o del legame con l’attività lavorativa, purché idonei a facilitare la mobilità. Un aiuto all’inserimento per l’assistenza scolastica di un figlio disabile costituisce dunque un vantaggio sociale.
Il requisito di residenza nel territorio nazionale produce una discriminazione indiretta, perché sfavorisce in particolare i lavoratori frontalieri che risiedono in un altro Stato membro. Pur potendo perseguire obiettivi legittimi, come il nesso reale con lo Stato competente e il mantenimento dell’equilibrio finanziario del sistema, la misura tedesca è ritenuta sproporzionata.
La Corte osserva infatti che i lavoratori frontalieri contribuiscono al finanziamento del sistema sociale dello Stato in cui lavorano tramite imposte e contributi, e che, trattandosi di una prestazione in natura erogata in Germania nell’ambito della scolarizzazione del minore, le autorità tedesche possono effettuare i controlli necessari anche se il minore e i genitori risiedono altrove. Il requisito di residenza va quindi oltre quanto necessario per raggiungere gli obiettivi invocati.
Terza questione: articoli 20 e 21 TFUE
La Corte dichiara che, alla luce della soluzione data alla seconda questione, non è necessario pronunciarsi sulla terza. Non esamina quindi nel merito l’eventuale restrizione della cittadinanza dell’Unione e della libertà di circolazione dei cittadini.
Dispositivo
La Corte statuisce che:
- l’articolo 3 del regolamento n. 883/2004 deve essere interpretato nel senso che l’aiuto all’inserimento sotto forma di assistenza scolastica ai figli disabili previsto dall’SGB IX non rientra nel suo ambito di applicazione ratione materiae;
- l’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 osta a una normativa nazionale che subordina la concessione di tale prestazione, per il figlio disabile di un lavoratore frontaliero cittadino dell’Unione, alla residenza nel territorio nazionale.
Principi affermati
La pronuncia conferma che la qualificazione di una prestazione sociale nel diritto dell’Unione dipende dai suoi elementi oggettivi e non dalla denominazione nazionale. Conferma inoltre che i familiari dei lavoratori frontalieri possono beneficiare dei vantaggi sociali connessi alla libera circolazione del lavoratore, e che i requisiti di residenza che colpiscono soprattutto i frontalieri sono ammissibili solo se strettamente necessari e proporzionati.
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