Sentenza del 10/10/2019 n. 25496 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva contestato alla società, per l'anno d'imposta 2005, la mancata dichiarazione e il mancato versamento dell'IVA sulle cessioni di vetro effettuate in favore di Ardagh Class s.r.l. La contribuente sosteneva che le operazioni fossero soggette al regime di inversione contabile previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 74, comma 7, poiché il vetro ceduto costituiva rottame sottoposto soltanto a operazioni di pulizia, selezione, frantumazione e separazione, senza mutamento della sua natura. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che il prodotto "pronto al forno" fosse divenuto una materia prima secondaria, non più qualificabile come rottame. La società ha impugnato tale decisione per violazione dell'art. 74, comma 7, e per insufficiente motivazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi di ricorso, ritenendo che le operazioni di ripulitura, selezione, frantumazione, separazione, vagliatura e analoghe lavorazioni, se finalizzate soltanto a facilitare l'utilizzazione, il trasporto o lo stoccaggio, non modificano di per sé la natura di rottame del vetro. La sentenza della Commissione tributaria regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la vicenda verificando se vi siano state ulteriori lavorazioni idonee a trasformare il materiale in un prodotto diverso dal rottame. Il giudice del rinvio dovrà inoltre liquidare le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 74, comma 7
Per le cessioni di rottami, cascami e avanzi [...] di vetri [...] intendendosi comprese anche quelle relative agli anzidetti beni che siano stati ripuliti, selezionati, tagliati, compattati, lingottati o sottoposti ad altri trattamenti atti a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto e lo stoccaggio senza modificarne la natura, al pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario.
Il regime di inversione contabile si applica alle cessioni di rottami, compreso il vetro, anche quando siano stati sottoposti a lavorazioni di pulizia, selezione, frantumazione o altre operazioni analoghe, purché tali interventi non ne modifichino la natura e siano diretti soltanto a facilitarne l'utilizzazione, il trasporto o lo stoccaggio.
D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 35, comma 1, lett. d)
La disposizione ha introdotto o modificato il regime di inversione contabile per le cessioni dei beni rientranti nell'art. 74, comma 7, ponendo l'obbligo di pagamento dell'IVA a carico del cessionario soggetto passivo d'imposta.
Art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.
Le disposizioni hanno costituito il fondamento processuale delle censure, rispettivamente per violazione o falsa applicazione di legge e per insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo.
Massime di principio
- Nel regime IVA dell'inversione contabile, la qualificazione del bene come rottame dipende dalla sua natura sostanziale e non dalla denominazione commerciale utilizzata, come "pronto al forno" o "materia prima secondaria".
- Le operazioni di pulizia, cernita, selezione, frantumazione, vagliatura, separazione e compattamento non escludono automaticamente la qualificazione come rottame, se servono soltanto a facilitarne il trasporto, lo stoccaggio o l'impiego successivo.
- Per escludere il reverse charge occorre accertare concretamente una lavorazione ulteriore che trasformi il materiale in un prodotto nuovo, diverso dal rottame e autonomamente utilizzabile secondo una diversa funzionalità.
- L'Amministrazione finanziaria e il giudice devono motivare in modo specifico quali lavorazioni abbiano modificato la natura del bene; non è sufficiente affermare genericamente che il prodotto è diventato una materia prima secondaria.
- Quando il materiale resta inutilizzabile secondo la propria destinazione originaria senza una successiva fusione o trasformazione industriale, sussistono elementi favorevoli alla sua qualificazione come rottame ai fini dell'art. 74, comma 7, del D.P.R. n. 633 del 1972.
- In caso di cassazione con rinvio, l'accoglimento del ricorso non determina necessariamente la definizione definitiva della controversia: il giudice di rinvio deve svolgere il nuovo accertamento indicato dalla Corte.
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