Cassazione Civile, Ordinanza n. 30211/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria, sulla base dell'elenco fornitori relativo all'anno d'imposta 2010 della società, aveva emesso un avviso di accertamento per rettifica del reddito d'impresa e del volume d'affari della società ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, nonché avvisi di accertamento per trasparenza nei confronti dei soci ai fini di IRPEF e addizionali. La società e i soci avevano impugnato gli atti deducendone l'invalidità, tra l'altro, per difetto di preventivo contraddittorio endoprocedimentale. In particolare, i contribuenti sostenevano che nell'elenco clienti e fornitori erano confluite per errore alcune fatture relative al 2009 e che tale errore risultava dalla documentazione contabile depositata. La CTR aveva respinto l'appello ritenendo che per i tributi non armonizzati non vi fosse obbligo di contraddittorio e che, quanto all'IVA, non fosse stata superata la prova di resistenza, poiché non erano state indicate in modo sufficientemente circostanziato le ragioni che, se fatte valere prima, avrebbero potuto condurre a un esito diverso dell'accertamento. Con il ricorso per cassazione i contribuenti deducevano: 1) violazione dell'art. 97 Cost. e degli artt. 10 e 12 dello Statuto del contribuente per avere la CTR escluso la rilevanza del contraddittorio endoprocedimentale e del preventivo esame della contabilità; 2) vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c., per avere la CTR trascurato che le fatture del 2009 erano puntualmente individuate e che l'erroneità dell'elenco clienti e fornitori era documentata dagli atti di causa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso solo parzialmente fondato. Ha confermato che non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale per i tributi non armonizzati e, quindi, ha escluso l'illegittimità degli avvisi relativi a IRAP della società e a IRPEF/addizionali dei soci. Ha invece rilevato che, per l'IVA, tributo armonizzato, il contraddittorio era obbligatorio e che la CTR non aveva svolto una concreta e adeguata verifica della prova di resistenza, limitandosi a una motivazione insufficiente sul punto. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della necessità del contraddittorio endoprocedimentale, ma la Corte decide sulla base dei principi affermati in materia tributaria e non attribuisce a questa norma un obbligo generalizzato di contraddittorio.
artt. 10 e 12 L. 212/2000
richiamati dai ricorrenti; la Corte ribadisce che l'obbligo di contraddittorio endoprocedimentale non è generalizzato nel diritto interno e, per i tributi non armonizzati, sussiste solo nei casi espressamente previsti.
art. 12, comma 7, L. 212/2000
la sua possibile questione di legittimità costituzionale viene ritenuta irrilevante nel presente giudizio perché la relativa questione non era stata ritualmente introdotta nel processo pendente.
art. 23, comma 2, L. 87/1953
richiamato per affermare che la sospensione del processo è necessaria solo nel giudizio in cui sia stata rimessa la questione alla Corte costituzionale, non in un giudizio diverso.
art. 24, comma 1, L. 87/1953
richiamato per il dovere di adeguata motivazione dell'ordinanza che rigetta l'eccezione di illegittimità costituzionale.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
invocato per denunciare un vizio motivazionale sulla valutazione della documentazione relativa alle fatture del 2009.
Massime di principio
- In materia tributaria, il contraddittorio endoprocedimentale non costituisce un obbligo generale del procedimento accertativo interno: per i tributi non armonizzati l'obbligo sussiste solo se previsto da una specifica disposizione, mentre per i tributi armonizzati la sua omissione può comportare invalidità dell'atto.
- Nei tributi armonizzati, la dedotta violazione del contraddittorio endoprocedimentale è rilevante solo se il contribuente indica in giudizio, in modo concreto e non pretestuoso, le difese che avrebbe potuto svolgere tempestivamente e che avrebbero potuto incidere sul contenuto dell'accertamento.
- La prova di resistenza richiede una verifica effettiva e concreta della possibilità che, se il contraddittorio fosse stato attivato, l'atto avrebbe potuto avere un contenuto dispositivo diverso; non è sufficiente una motivazione meramente assertiva o apodittica.
- La pendenza di una questione di legittimità costituzionale in altro giudizio non impone la sospensione automatica di un diverso processo, salvo che la questione sia ritualmente introdotta nel giudizio pendente o rilevi d'ufficio nei termini di legge.
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