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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25602/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (locatore)

La controversia

Gli eredi del conduttore di un immobile ad uso non abitativo impugnavano in cassazione la sentenza d'appello che aveva confermato l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dagli ex locatori contro il provvedimento monitorio che li ingiungeva a pagare l'indennità di avviamento commerciale ex art. 34 L. n. 392/1978. Sostenevano che un precedente giudicato tra le stesse parti, formato su una causa relativa al rapporto locatizio, avesse già accertato la palese volontà dei locatori di non rinnovare il contratto alla scadenza e di non consentire la permanenza del conduttore nell'immobile; tale accertamento, a loro dire, costituiva giudicato implicito e precludeva una diversa decisione sulla spettanza dell'indennità. Denunciavano quindi violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c., lamentando che i giudici di merito non avessero attribuito efficacia vincolante a quell'affermazione della sentenza precedente.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato, anzitutto, che il motivo non riproduceva i passaggi della sentenza impugnata oggetto della censura, difettando così di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. Inoltre ha osservato che, quando si invoca un giudicato esterno, il ricorso deve riprodurre integralmente la sentenza asseritamente passata in giudicato, con indicazione del momento e delle circostanze della sua produzione, requisito anch'esso non assolto. In ogni caso, nel merito, ha ritenuto infondata la doglianza: la precedente decisione aveva accertato solo l'esistenza del contratto di locazione e la sua data di scadenza, mentre l'affermazione sulla volontà dei locatori di non rinnovare il contratto costituiva un passaggio meramente incidentale, privo di nesso di dipendenza indissolubile con il decisum e quindi non idoneo a formare giudicato implicito. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale copre il decisum e, solo nei limiti necessari, le questioni logicamente imprescindibili per la decisione; non si estende alle enunciazioni incidentali prive di collegamento causale con il dispositivo

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato formale rileva come stabilizzazione della decisione, ma la sua estensione oggettiva va coordinata con i limiti dell'accertamento effettivamente compiuto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    la denuncia di violazione di legge impone una critica specifica alle ragioni della decisione impugnata

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    il ricorso deve contenere motivi specifici e intelligibili; la mancata indicazione dei passaggi della sentenza censurati rende il motivo inidoneo e quindi inammissibile

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    chi invoca un giudicato esterno deve riprodurre il testo della sentenza rilevante e indicare dove e quando è stato prodotto nel giudizio di merito

  • art. 34 L. 27 luglio 1978, n. 392

    norma posta a fondamento della richiesta indennità di avviamento commerciale nel rapporto di locazione non abitativa

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    in caso di inammissibilità del ricorso sussiste l'obbligo, se dovuto, di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Il giudicato esterno o implicito può operare solo per le statuizioni necessarie e indispensabili alla decisione; non si estende alle affermazioni incidentali o meramente motivazionali slegate dal dispositivo.
  • Per invocare efficacemente il giudicato in cassazione, la parte deve allegare in modo autosufficiente il contenuto della sentenza passata in giudicato, riproducendone i passaggi rilevanti e indicando dove l'atto è stato prodotto nei gradi di merito.
  • Un motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione di legge è inammissibile se non confronta in modo specifico la norma invocata con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • L'efficacia di giudicato copre il dedotto e il deducibile solo quando tra la questione decisa e quella pretesamente implicita esista un nesso di dipendenza logica così stretto che la seconda non possa essere decisa senza la prima.
  • Un'affermazione contenuta nella motivazione precedente non produce giudicato se non costituisce antecedente logico indefettibile della statuizione resa nel dispositivo.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpugnazioni
RamiLocazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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