Sentenza n. 5459/2026 - Roma, Sezione 2
per l'annullamento - del risultato della prova scritta sostenuta il -OMISSIS-, inerente al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di complessivi 1188 allievi agenti della Polizia di Stato indetto con Decreto del Capo della Polizia del 29.9.2022; - della graduatoria stilata a seguito della prova scritta; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: risultato della prova scritta e graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di 1188 allievi agenti della Polizia di Stato
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il risultato della prova scritta sostenuta in data oscurata, la graduatoria conseguente e gli atti presupposti, deducendo plurimi motivi di illegittimità ed eccesso di potere sotto molteplici profili. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato, con atto depositato il 5 gennaio 2026, il venir meno dell'interesse alla decisione.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il giudice ha applicato il principio secondo cui, nel processo amministrativo quale processo di parti, il ricorrente dispone dell'interesse alla decisione e può dichiarare di non avervi più interesse fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione. Poiché la dichiarazione è stata resa prima della decisione, il ricorso è stato dichiarato improcedibile. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non esplicita una specifica interpretazione della disposizione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati insieme all'art. 52 d.lgs. 196/2003 a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, il ricorrente dispone dell'interesse alla decisione e può dichiarare di non avervi più interesse fino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione.
- La dichiarazione del ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse, resa prima della decisione, comporta la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, senza necessità di esaminare i motivi di illegittimità dedotti.
- La sopravvenuta carenza di interesse derivante dalla dichiarazione del ricorrente giustifica, in assenza di diverse ragioni, la compensazione integrale delle spese di giudizio.
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