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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04034/2025 del 17/02/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di corrispettivi relativi a lavori edili eseguiti in appalto. Nel primo grado l'opponente otteneva la revoca del decreto ingiuntivo solo in parte, con condanna al pagamento di una somma inferiore rispetto a quella ingiunta, mentre veniva rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento danni per vizi dell'opera. Proposto appello, il Tribunale lo dichiarava improcedibile per tardiva iscrizione a ruolo. In cassazione la parte appellante deduceva violazione della disciplina sul deposito telematico degli atti e dell'iscrizione a ruolo, sostenendo che la terza PEC ricevuta dopo il deposito, contenente un messaggio di errore tecnico e la necessità di verifiche, non fosse sufficiente a far decorrere la consapevolezza dell'esito negativo del deposito; a suo dire sarebbe stata necessaria una successiva comunicazione finale della cancelleria (quarta PEC) attestante l'accettazione o il rigetto. La ricorrente lamentava anche il mancato accoglimento di una rimessione in termini ex art. 153, comma 2, c.p.c., affermando di aver scoperto solo successivamente, tramite accesso in cancelleria, che il deposito non era stato accettato per un errore tecnico relativo alla ricevuta del contributo unificato, e di avere poi rinnovato tempestivamente l'iscrizione a ruolo. La Corte ha ritenuto infondate tali censure, valorizzando il fatto che la terza PEC già segnalava anomalie idonee a imporre un'attivazione tempestiva della parte e che l'istanza/rinnovazione era comunque intervenuta dopo un intervallo di circa tre mesi, ritenuto ingiustificatamente tardivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto corretto il ragionamento del Tribunale di Prato: la parte appellante, avvisata dalla terza PEC dell'esistenza di problematiche nel deposito telematico, avrebbe dovuto attivarsi con immediatezza o comunque in tempi ragionevolmente contenuti per verificare l'esito del deposito e, se del caso, chiedere la rimessione in termini. Poiché ciò non è avvenuto e la rinnovazione dell'iscrizione a ruolo è stata effettuata solo a distanza di circa tre mesi, la reazione è stata giudicata tardiva. Il ricorso è stato quindi rigettato. La Corte ha condannato la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 16-bis, comma 7, d.l. 179/2012

    Il deposito telematico si considera perfezionato secondo le regole del sistema PEC; la parte, ricevuta una comunicazione di anomalia, deve attivarsi tempestivamente per verificare l'esito del deposito.

  • art. 51, comma 2, lett. a) e b), d.l. 90/2014

    Norma richiamata come modifica della disciplina del deposito telematico e dell'iscrizione a ruolo.

  • art. 13, comma 2, d.m. 44/2011

    Richiamato quale fonte tecnica delle comunicazioni telematiche connesse al deposito degli atti.

  • art. 153, comma 2, c.p.c.

    La rimessione in termini presuppone la non imputabilità della decadenza e l'attivazione tempestiva della parte, intesa come reazione immediata o comunque in tempo ragionevolmente contenuto.

  • art. 347 c.p.c.

    Norma richiamata dal giudice di merito come termine rilevante per l'iscrizione a ruolo dell'appello.

  • art. 165 c.p.c.

    Norma richiamata dal giudice di merito come termine rilevante per l'iscrizione a ruolo dell'appello.

  • art. 348 c.p.c.

    L'appello è dichiarato improcedibile quando l'iscrizione a ruolo avviene tardivamente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1-bis, d.P.R. 115/2002, art. 13

    Richiamato come base del contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • In materia di iscrizione a ruolo telematica, una comunicazione PEC che segnali anomalie o esiti negativi dei controlli automatici è sufficiente a porre la parte in condizione di attivarsi con immediatezza per verificare l'effettivo perfezionamento del deposito, non potendo essa fare affidamento in modo indefinito sulla sola mancanza di una comunicazione finale.
  • La rimessione in termini richiede non solo la non imputabilità della decadenza, ma anche una reazione tempestiva della parte: l'istanza deve essere proposta in un termine ragionevolmente contenuto rispetto al momento in cui emerge il problema processuale.
  • Nel valutare la tempestività della reazione alla decadenza, il giudice di merito può valorizzare il contenuto delle comunicazioni telematiche ricevute dalla parte e il tempo trascorso prima della rinnovazione dell'atto, verificando se il ritardo sia compatibile con la diligenza processuale esigibile.
  • La mera allegazione di un errore tecnico del sistema non basta a ottenere la rimessione in termini se la parte non dimostra di aver reagito senza colpa e con sollecitudine dopo la prima segnalazione dell'anomalia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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