Cassazione Penale, Ordinanza n. 19924/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso con procedura semplificata e senza formalità, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (corte)
La controversia
La ricorrente proponeva ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis c.p.p., deducendo l'omessa notifica al difensore di fiducia del decreto di fissazione dell'udienza all'esito della quale la Corte aveva pronunciato una precedente ordinanza di inammissibilità. Il provvedimento oggetto dell'errore denunciato riguardava a sua volta una sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p., emessa dal GIP del Tribunale di Parma. La Corte ha tuttavia rilevato che il ricorso era proposto per motivi non consentiti dalla legge contro un provvedimento emesso senza formalità, per il quale non è prevista l'instaurazione del contraddittorio.
Norme richiamate
art. 625-bis c.p.p.
Consente il ricorso straordinario per errore di fatto nei casi previsti dalla legge; nel caso concreto la Corte esclude la proponibilità del rimedio per le ragioni dedotte.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Prevede la declaratoria di inammissibilità con procedura semplificata e senza formalità quando il ricorso è proposto per motivi non consentiti dalla legge contro un provvedimento emesso senza formalità e senza instaurazione del contraddittorio.
art. 444 c.p.p.
Richiamato per indicare che il provvedimento originario riguardava una sentenza di applicazione concordata della pena.
art. 616 c.p.p.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in conseguenza dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto è inammissibile quando viene proposto contro un provvedimento che la legge assoggetta a una decisione senza formalità e senza contraddittorio, se il motivo dedotto non rientra tra quelli consentiti.
- Quando l'impugnazione è dichiarata inammissibile, segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove previsto, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- Nei procedimenti definiti senza formalità, non può essere utilmente dedotta come vizio processuale l'omissione di atti di contraddittorio non previsti per quel tipo di decisione.
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