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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05047/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Una società in liquidazione, poi dichiarata fallita dal Tribunale su istanza di una propria creditrice, ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte d'appello che aveva rigettato il reclamo avverso la dichiarazione di fallimento. La ricorrente ha dedotto, con due motivi, la violazione dell'art. 5 l.fall. sostenendo che lo stato di insolvenza non fosse attuale al momento della dichiarazione di fallimento, ma desumibile solo dalla precedente fase di liquidazione volontaria; inoltre ha dedotto la violazione dell'art. 1 l.fall., sostenendo di non essere assoggettabile al fallimento perché la fase di liquidazione volontaria si era chiusa e perché, a suo dire, per verificare la non fallibilità bisognava considerare l'attualità economico-patrimoniale dell'impresa cessata da tempo. La società resistente ha replicato con controricorso chiedendo il rigetto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il secondo motivo, affermando che l'art. 1, secondo comma, l.fall. pone un'eccezione all'assoggettamento al fallimento e che l'imprenditore commerciale deve provare con bilanci relativi ai tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza il possesso congiunto dei requisiti di non fallibilità; nel caso concreto, il bilancio dell'esercizio 2013, considerato dal giudice di merito, evidenziava il superamento dei limiti di legge, sicché la società non aveva assolto l'onere probatorio. Ha poi rigettato il primo motivo perché, per la società in liquidazione, l'insolvenza va valutata in relazione alla capacità dell'attivo di soddisfare integralmente i creditori, e la persistenza di creditori insoddisfatti e l'entità del passivo risultante dallo stato passivo rendevano corretta la declaratoria di fallimento. La Corte ha anche escluso che l'asserita cessazione di attività o il fatto che la procedura non fosse utile alla continuità aziendale potessero impedire il fallimento, richiamando la funzione liquidatoria della procedura e l'art. 102 l.fall. sulle ipotesi di mancanza di attivo distribuibile. La ricorrente è stata condannata alle spese e agli ulteriori oneri di contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1 l.fall.

    primo comma; secondo comma, lett. a), b), c)

    L'eccezione alla fallibilità dell'imprenditore commerciale richiede la prova congiunta dei requisiti dimensionali nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza di fallimento; se anche uno solo dei limiti è superato, l'esenzione non opera.

  • art. 5 l.fall.

    Per la società in liquidazione l'insolvenza si apprezza in relazione alla capacità dell'attivo di soddisfare integralmente i creditori; non occorre la persistente capacità di operare sul mercato o di assicurare liquidità per la continuità aziendale.

  • art. 10 l.fall.

    La dichiarazione di fallimento dopo la cancellazione dal registro delle imprese è consentita entro un anno dall'effetto estintivo, presupponendo comunque la soggezione della società alla disciplina fallimentare.

  • art. 15, quarto comma, l.fall.

    I bilanci depositati nel procedimento prefallimentare sono rilevanti ai fini probatori, ma il giudice può valutarne l'attendibilità e la loro mancata o tardiva produzione può incidere sull'onere della prova.

  • art. 2435 c.c.

    I bilanci rilevanti sono quelli già approvati dai soci e depositati nel registro delle imprese.

  • art. 33 l.fall.

    Richiamata la relazione del curatore quale fonte delle risultanze sull'attivo e sul passivo.

  • art. 2495 c.c.

    La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società.

  • art. 102 l.fall.

    La mancanza di attivo distribuibile può condurre a non dar luogo all'accertamento del passivo, ma non esclude in sé la dichiarazione di fallimento.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'imprenditore commerciale che invochi la non fallibilità deve dimostrare cumulativamente, con riferimento ai tre esercizi anteriori al deposito dell'istanza, il superamento dei parametri dimensionali di legge; la prova non può essere soddisfatta se anche in un solo esercizio i limiti risultano superati.
  • I bilanci approvati e depositati nel registro delle imprese sono rilevanti come mezzi di prova privilegiati della situazione patrimoniale e finanziaria, ma non hanno valore di prova legale e devono essere valutati dal giudice nel complesso del materiale istruttorio.
  • La cessazione di fatto dell'attività o la liquidazione volontaria non sottraggono di per sé la società all'applicazione della legge fallimentare: ciò che rileva è la prova dei requisiti di esenzione e, quanto all'insolvenza, l'incapienza dell'attivo rispetto al passivo e l'incapacità di soddisfare integralmente i creditori.
  • Per la società in liquidazione l'insolvenza va accertata secondo una logica liquidatoria, non di continuità aziendale: è sufficiente che gli elementi attivi non consentano il soddisfacimento integrale dei creditori, senza che sia necessaria la persistente operatività dell'impresa.
  • L'assenza di attivo liquidabile o la possibile inutilità pratica della procedura rispetto al recupero dell'impresa non impediscono la declaratoria di fallimento, poiché la procedura concorsuale conserva funzione di massa e di distribuzione dell'attivo eventualmente acquisibile ai creditori.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeAccertamento del passivoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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