Circolare n. 1 del 25/01/2011
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il rapporto tra dichiarazione annuale Iva e comunicazione annuale dati Iva. Conferma che la comunicazione dati resta un adempimento distinto dalla dichiarazione, ma precisa che tutti i contribuenti Iva possono presentare la dichiarazione annuale in via autonoma entro febbraio, indipendentemente dal fatto che emerga un credito o un debito. In tal caso, sono esonerati dall’invio della comunicazione dati. La circolare evidenzia inoltre che la dichiarazione autonoma comporta il versamento del saldo entro il 16 marzo, con possibilità di rateizzazione, e che non è consentito seguire le scadenze del modello UNICO.
Adempimenti annuali Iva: dichiarazione annuale ed esonero dalla comunicazione dati
Adempimenti annuali dei contribuenti Iva: dichiarazione annuale ed esonero dalla comunicazione dati
La circolare esamina il coordinamento tra comunicazione annuale dati Iva e dichiarazione annuale Iva, richiamando la funzione dell’adempimento comunicativo e chiarendo le condizioni per l’esonero. Il documento interviene, in particolare, per ampliare in chiave semplificativa la possibilità di evitare la comunicazione dati quando la dichiarazione annuale viene presentata anticipatamente.
Quadro normativo e funzione della comunicazione dati
La comunicazione annuale dati Iva è stata introdotta dall’articolo 8-bis del DPR 22 luglio 1998, n. 322, per adempiere agli obblighi comunitari derivanti dall’articolo 22, paragrafo 4, della direttiva CEE n. 77/388, poi confluito nell’articolo 252 della direttiva CE n. 112/2006. Poiché il periodo d’imposta Iva si chiude il 31 dicembre e il termine ordinario della dichiarazione annuale, fissato al 30 settembre dall’articolo 8 del DPR n. 322 del 1998, non consentiva di rispettare il limite comunitario dei due mesi, è stato previsto un adempimento aggiuntivo da assolvere entro febbraio di ogni anno.
La comunicazione consente di trasmettere all’Amministrazione finanziaria i dati sintetici delle operazioni dell’anno precedente e costituisce anche una base di calcolo per le "risorse proprie" destinate al bilancio comunitario. La circolare ribadisce che essa non ha natura di dichiarazione annuale: non determina in via definitiva l’imposta dovuta, ma si limita alla comunicazione di dati e notizie.
Soggetti obbligati ed esoneri previsti originariamente
In linea generale, la comunicazione annuale dati Iva è richiesta a tutti i titolari di partita Iva. Restano tuttavia fermi gli esoneri espressamente previsti dall’articolo 8-bis del DPR n. 322 del 1998, tra i quali è citato il caso delle persone fisiche con volume d’affari dell’anno di riferimento pari o inferiore a 25.000 euro.
Esonero dalla comunicazione per chi presenta la dichiarazione entro febbraio
La circolare si concentra sull’ulteriore esonero introdotto, a decorrere dall’anno d’imposta 2009, dall’ultimo periodo del comma 2 dell’articolo 8-bis del DPR n. 322 del 1998, come modificato dall’articolo 10 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78. La disposizione prevede che i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio siano esonerati dalla comunicazione annuale dati Iva.
Secondo l’interpretazione coordinata degli articoli 3 e 8-bis del DPR n. 322 del 1998, in precedenza tale esonero risultava di fatto difficilmente accessibile per i contribuenti che, avendo un saldo annuale a debito, non potevano presentare la dichiarazione Iva al di fuori della dichiarazione unificata. La circolare ritiene che ciò generasse una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti con posizione creditoria.
Semplificazione degli adempimenti e interpretazione estensiva
In coerenza con gli obiettivi di riduzione degli oneri amministrativi richiamati dall’articolo 25 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l’Agenzia conclude che la facoltà di non comprendere la dichiarazione Iva nella dichiarazione unificata deve essere riconosciuta a tutti i contribuenti.
Ne deriva che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito annuale, tutti i soggetti passivi Iva possono presentare la dichiarazione annuale in via autonoma entro il mese di febbraio e, in tal caso, sono esonerati dall’obbligo di presentare la comunicazione annuale dati Iva.
Effetti della presentazione autonoma della dichiarazione Iva
La presentazione autonoma della dichiarazione annuale Iva comporta conseguenze specifiche anche sul versamento del saldo. Il saldo annuale deve essere versato entro il 16 marzo, in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione a partire da tale data. In caso di pagamento rateale, le rate successive alla prima devono essere maggiorate dello 0,33% mensile.
La circolare precisa infine che, in questa ipotesi, non è possibile utilizzare le scadenze previste per il modello UNICO.
Punti principali
Finalità della comunicazione annuale dati Iva
L’adempimento della comunicazione annuale dati Iva è stato introdotto per consentire all’Italia di rispettare il termine comunitario per la presentazione della dichiarazione Iva, che non può superare di due mesi la chiusura del periodo d’imposta. La comunicazione fornisce all’Amministrazione finanziaria dati sintetici sulle operazioni dell’anno precedente e non ha la natura della dichiarazione annuale, poiché non comporta l’autodeterminazione definitiva dell’imposta.
Soggetti tenuti ed esoneri originari
In via generale, la comunicazione dati deve essere presentata da tutti i titolari di partita Iva, salvo i casi di esonero espressamente previsti dall’articolo 8-bis del DPR n. 322 del 1998. Tra questi è richiamato, a titolo esemplificativo, quello delle persone fisiche con volume d’affari nell’anno di riferimento pari o inferiore a 25.000 euro.
Nuovo esonero per chi presenta la dichiarazione entro febbraio
Per i periodi d’imposta dal 2009 in avanti, è previsto un ulteriore esonero dalla comunicazione dati per i contribuenti che presentano la dichiarazione annuale Iva entro il mese di febbraio. La circolare interpreta in senso estensivo la norma, ritenendo che tale possibilità spetti a tutti i contribuenti, anche se dalla dichiarazione emerge un debito e non solo in presenza di credito.
Rapporto con la dichiarazione unificata
La disciplina del DPR n. 322 del 1998, coordinata con le modifiche introdotte dal decreto legge n. 78 del 2009, consente ai contribuenti obbligati alla dichiarazione unificata di non includere in essa la dichiarazione annuale Iva quando il credito risultante sia utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso. La circolare evidenzia che, prima del chiarimento, questa impostazione poteva limitare di fatto l’esonero dalla comunicazione per i soggetti con saldo a debito, creando una disparità di trattamento.
Dichiarazione autonoma e termini di versamento
Se la dichiarazione annuale Iva è presentata autonomamente entro febbraio, il versamento del saldo annuale deve essere effettuato entro il 16 marzo, in unica soluzione oppure in forma rateizzata, con applicazione della maggiorazione dello 0,33% mensile sulle rate successive alla prima. In tale ipotesi, non è possibile utilizzare le scadenze previste per il modello UNICO.
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