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Sentenza

Sentenza n. 98/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento dell’ordinanza di demolizione del comune di Cinquefrondi. Prot. n. 9197 del 22/7/2021; e di ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale, compreso il propedeutico verbale di sopralluogo congiunto del 2/7/2021 mai notificato.

Giustizia amministrativa202100584

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di demolizione relativa a una pensilina, a un manufatto adibito a garage e a una tettoia, oltre al verbale di sopralluogo presupposto

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza comunale di demolizione deducendo, quanto alla pensilina, che essa sarebbe stata realizzata sulla base della DIA del 2009 e che, comunque, si tratterebbe di un abuso minore non sanzionabile con la demolizione. Quanto al manufatto adibito a garage, hanno sostenuto che l'opera fosse già legittimata dai titoli edilizi in sanatoria del 2006 e del 2010 e, in subordine, che l'eventuale abuso avrebbe dovuto essere assoggettato a sanzione pecuniaria. Quanto alla tettoia in legno, hanno riconosciuto la realizzazione sine titulo, deducendo la presentazione di una domanda di permesso di costruire in sanatoria ai sensi dell'art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. Il Comune ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha rigettato integralmente il ricorso. In via generale ha affermato che, in presenza di una pluralità di opere abusive, la valutazione deve essere complessiva e non atomistica, considerando l'impatto unitario degli interventi sull'assetto edilizio e territoriale. Il primo motivo è stato respinto perché la pensilina era già stata oggetto dell'ordinanza di demolizione del 2009, ormai consolidata, e risultava coincidente con quella nuovamente contestata. I ricorrenti non hanno dimostrato né la conformità alla DIA né l'intervenuta sanatoria. È stata inoltre esclusa la qualificazione come abuso minore, trattandosi di una tettoia di non ridotte dimensioni, idonea a determinare una trasformazione edilizia del territorio e quindi necessitante di titolo edilizio. Il secondo motivo è stato respinto perché il sopralluogo del 2021 aveva accertato la chiusura con tamponamento della parte che il permesso di costruire in sanatoria del 2010 prevedeva aperta. L'intervento aveva modificato le caratteristiche essenziali del manufatto, rendendolo un organismo edilizio in tutto o in parte diverso da quello assentito e determinando l'abusività dell'intero manufatto. Il terzo motivo è stato ritenuto privo di effettive censure e, anzi, confessorio dell'abusività della tettoia. La mera presentazione dell'istanza di sanatoria non incide sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione; inoltre, non risultando un provvedimento espresso e considerata la disciplina dell'art. 36 vigente all'epoca, l'istanza è stata ritenuta conclusa sfavorevolmente. I ricorrenti sono stati condannati in solido al pagamento di 1.500 euro di spese di lite, oltre oneri di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    istanza di rilascio di permesso di costruire in sanatoria

    La presentazione dell'istanza di sanatoria non incide, di per sé, sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione; nel caso concreto, in assenza di un provvedimento espresso, l'istanza è stata ritenuta conclusa sfavorevolmente secondo la disciplina allora vigente.

  • art. 64, comma 1, c.p.a.

    parte ricorrente, pur essendo a ciò onerata

    I ricorrenti erano gravati dall'onere di dimostrare la conformità della pensilina alla DIA e l'eventuale sanatoria dell'abuso.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • In presenza di una pluralità di opere edilizie abusive, la legittimità e la sanzionabilità devono essere valutate considerando l'intervento nel suo complesso e il suo impatto unitario sull'assetto del territorio, senza frazionare artificiosamente le singole opere.
  • Una tettoia di non ridotte dimensioni, in quanto idonea a determinare una trasformazione edilizia del territorio, necessita di un titolo edilizio e può essere assoggettata alla sanzione demolitoria; non è sufficiente qualificarla come abuso minore.
  • La realizzazione di opere che chiudono o ampliano una parte del manufatto non prevista dal titolo edilizio e ne modificano le caratteristiche essenziali può rendere abusivo l'intero organismo edilizio, ove questo risulti in tutto o in parte diverso da quello assentito.
  • La mera presentazione di un'istanza di permesso di costruire in sanatoria non rende illegittima l'ordinanza di demolizione già adottata né impedisce, di per sé, l'esecuzione della sanzione demolitoria.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioTitoli abilitativi edilizi
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneFiscalizzazione dell'abuso
IstitutiOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potereDifetto di istruttoria

Testo integrale

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