Sentenza n. 4135/2026 - Napoli, Sezione 1
per la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulle diffide datate 4/11/2025, 9/12/2025, 17/12/2025, 12/1/2026 e, da ultimo, 26/1/2026, proposte dalla ricorrente all’Ente locale per la sottoscrizione del contratto relativo all’affidamento in concessione della progettazione, realizzazione e gestione di una infrastruttura tecnologica per la gestione, il controllo e la sicurezza urbana nel territorio del Comune di Nola, per quanto afferente la viabilità e la circolazione pedonale e la viabilità intesa in senso generale del centro urbano cittadino; nonché per accertare la fondatezza della pretesa, ai sensi dell’art. 31, co. 3, del d.lgs. n. 104/2010; e per la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento, con nomina di un Commissario ad acta in caso di persistente ulteriore inerzia.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento del Comune di Nola sulle diffide volte a ottenere la sottoscrizione del contratto relativo all'affidamento in concessione di un'infrastruttura tecnologica per la sicurezza urbana e la viabilità
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 31 c.p.a. per ottenere la declaratoria di illegittimità del silenzio-inadempimento formatosi sulle diffide del 4 novembre 2025, 9 dicembre 2025, 17 dicembre 2025, 12 gennaio 2026 e 26 gennaio 2026, nonché l'accertamento della fondatezza della propria pretesa, la condanna del Comune a concludere il procedimento e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Ha dedotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere. Nel corso del giudizio il Comune ha depositato la determinazione dell'Area in staff - Comando Polizia Municipale n. 1530 del 15 giugno 2026, con cui sono stati revocati il provvedimento di aggiudicazione e gli atti di gara. La ricorrente ha quindi dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. La dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione impediva al giudice di esaminare il merito, in applicazione del principio dispositivo, non potendo il giudice procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Il giudice ha inoltre rilevato d'ufficio la carenza di interesse, poiché la successiva determinazione negativa del Comune aveva comunque superato l'inerzia oggetto del ricorso. Le spese sono state poste a carico del Comune, in ragione della soccombenza virtuale: l'Amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi sulle istanze e diffide della società entro il termine ordinario di trenta giorni previsto dall'art. 2 l. 241/1990, mentre ha provveduto soltanto dopo un considerevole lasso di tempo dall'aggiudicazione del 6 novembre 2024. Il Comune è stato condannato al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori e al rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 31, comma 3, c.p.a.
Consente, nell'azione avverso il silenzio, l'accertamento della fondatezza della pretesa quando si tratti di attività vincolata o quando risulti che non residuino margini di esercizio della discrezionalità amministrativa e non siano necessari ulteriori adempimenti istruttori.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento processuale della dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice tra le disposizioni processuali applicate.
art. 2 l. 241/1990
Il termine ordinario per la conclusione del procedimento è indicato in trenta giorni; il suo mancato rispetto ha contribuito alla soccombenza virtuale dell'Amministrazione nella regolazione delle spese.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo, la dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione impone una pronuncia di improcedibilità, poiché il principio dispositivo impedisce al giudice di procedere d'ufficio o di sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- Nel giudizio avverso il silenzio, la successiva adozione di un provvedimento espresso supera l'inerzia contestata e determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sull'azione contro il silenzio, anche se il provvedimento sopravvenuto è negativo.
- La sopravvenuta improcedibilità per carenza di interesse non impedisce la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, quando risulti che l'Amministrazione abbia tardivamente omesso di pronunciarsi su un'istanza cui era tenuta a dare riscontro entro il termine procedimentale ordinario.
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