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Sentenza

Sentenza n. 3088/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza n.2845/2025 della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano.

Giustizia amministrativa202600406

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, della sentenza civile che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2024/2025

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza chiedendo l'esatta esecuzione della sentenza della Sezione Lavoro del Tribunale di Milano, passata in giudicato e notificata, che aveva condannato il Ministero a corrisponderle complessivamente euro 2.500,00 mediante assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015. Ha chiesto anche la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti, rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi notificata e depositata in copia informatica. La procura faceva riferimento genericamente a un ricorso per ottemperanza al giudicato civile relativo al bonus carta del docente e a un ricorso da incardinare presso il competente TAR, senza indicare la sede del giudice amministrativo né gli estremi identificativi della sentenza civile. La ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio. Sono stati esaminati anche la possibilità di applicare l'art. 73, comma 3, c.p.a., la qualificazione della procura come procura speciale, la sanabilità del vizio e l'eventuale errore scusabile.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale idonea. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. imponga una procura speciale contenente elementi sufficienti a individuare l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita. La procura separata e generica non poteva beneficiare dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso, poiché la mera scansione e allegazione telematica di una procura cartacea non determina, da sola, l'incorporazione sostanziale nel ricorso né garantisce che il conferente abbia avuto contezza dello specifico atto e della controversia. Il Collegio ha inoltre escluso che l'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 consenta di superare tali carenze. In applicazione dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 11 del 2 ottobre 2025, la procura speciale deve preesistere o essere coeva alla redazione del ricorso; la sua mancanza o genericità, quale requisito di ammissibilità, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a. Né è stato riconosciuto l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., perché la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato un indirizzo interpretativo già esistente, al quale la parte avrebbe potuto attenersi adottando una condotta prudenziale. Il Collegio ha ritenuto non necessario l'avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio. Le spese sono state compensate per le peculiarità e l'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza civile posta in esecuzione aveva riconosciuto il diritto della docente all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per gli anni scolastici indicati nel giudicato.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    La procura del difensore deve essere speciale e contenere elementi idonei a individuare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria adita e gli altri elementi utili a identificare la controversia.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all'atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La formalità telematica consente di considerare la procura apposta in calce ai fini previsti dalla disciplina tecnica, ma non esonera dalla necessità che, quando la procura è separata e generica, essa contenga elementi esaustivi sull'oggetto della controversia e sulla volontà di conferire lo ius postulandi per quello specifico giudizio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamando le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, non consente di superare la disciplina amministrativa che qualifica la procura speciale come requisito di ammissibilità del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    Non è applicabile per sanare, dopo la proposizione del ricorso, l'assenza o l'inidoneità originaria della procura speciale richiesta a pena di inammissibilità nel processo amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi cui la parte poteva conformarsi con prudenza.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'avviso sulla questione rilevata d'ufficio è funzionale al contraddittorio, ma il giudice lo ha ritenuto non necessario quando il difensore non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza comporta rinuncia implicita a interloquire.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Il carattere normalmente obbligatorio della difesa tecnica giustifica l'esigenza di una procura speciale correttamente riferita alla controversia.

  • art. 124 disp. att. c.p.c.

    L'attestazione prevista dalla norma è stata utilizzata per comprovare il passaggio in giudicato della sentenza civile posta in esecuzione.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve individuare in modo sufficientemente preciso l'oggetto della controversia, le parti e l'autorità giudiziaria adita; una procura separata, redatta su supporto analogico e allegata in copia informatica a un ricorso nativo digitale, non è valida se resta generica e non consente di ricostruire con certezza la volontà del conferente riferita a quello specifico giudizio.
  • La qualificazione telematica della procura separata come procura apposta in calce all'atto, ai sensi delle regole tecniche del processo amministrativo telematico, non elimina l'esigenza sostanziale di specificità della procura né dimostra, da sola, che il conferente conoscesse il contenuto del ricorso cui la procura è allegata.
  • La procura speciale deve preesistere alla redazione del ricorso o, quanto meno, essere coeva ad essa; non è sufficiente che sia anteriore alla notificazione o al deposito del ricorso.
  • La mancanza o l'inidoneità originaria della procura speciale, essendo requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione della procura dopo la proposizione del ricorso.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto quando la parte disponeva di parametri interpretativi già esistenti e avrebbe potuto adottare, senza particolare difficoltà, la condotta processuale più cautelativa; una successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno degli orientamenti preesistenti non integra, di per sé, un'oggettiva incertezza normativa.
  • Quando il difensore della parte non è presente all'udienza o alla camera di consiglio, il giudice non è tenuto a provocare il contraddittorio ex art. 73, comma 3, c.p.a. sulla questione rilevata d'ufficio, poiché l'assenza implica rinuncia a interloquire su tale questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaLegittimazione e interesse a ricorrere

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