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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26729/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari che confermava la condanna per più fatti di usura ed estorsione. I motivi di ricorso prospettavano: (i) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione alla valutazione della responsabilità per usura, per presunta valutazione generica e contraddittoria della credibilità delle dichiarazioni delle persone offese (Loforese, Balzano, Peragine, Antonelli) e per la mancata indicazione dell'entità dei prestiti e degli interessi; (ii) mancato e penetrante controllo di attendibilità delle dichiarazioni, con critica all'uso dell'elaborato tecnico (consulente Civita) poiché basato su informazioni fornite dalla parte civile; (iii) vizio di motivazione e violazione di legge circa il riconoscimento dell'aggravante dello "stato di bisogno" (art. 644, comma 2, n. 3 c.p.), sostenendo che la prova era meramente apparente e fondata sulla accettazione di alti tassi; (iv) vizio di motivazione circa l'aggravante per aver commesso il reato nei confronti di chi svolge attività imprenditoriale (art. 644, comma 2, n. 4 c.p.); (v) censura sulla confisca c.d. "di sproporzione" ex art. 240-bis c.p., sostenendo che la valutazione avrebbe dovuto limitarsi ai beni vincolati e che si sarebbe violato il principio di ragionevolezza temporale perché i titoli erano anteriori al periodo dei reati.

La decisione

Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che i primi due motivi non superassero la soglia di ammissibilità poiché miravano a una rivalutazione del merito probatorio senza indicare vizi logici manifesti o discrasie tra prova e decisione. La Corte ha confermato che le dichiarazioni della persona offesa possono costituire prova autonoma previa motivazione rigorosa sulla loro credibilità e attendibilità, e che la Corte di appello aveva effettuato una valutazione persuasiva delle dichiarazioni (anche evidenziando ritardi e ragioni di prostrazione psicologica, omogeneità delle dinamiche e riscontri esterni). L'aggravante dello stato di bisogno è stata ritenuta adeguatamente motivata dalla Corte di merito sulla base dell'accettazione di condizioni estremamente sfavorevoli e dell'impossibilità di accesso al credito ordinario; analoga conferma è stata data per l'aggravante relativa alla qualità di imprenditore delle vittime. Anche la confisca ex art. 240-bis è stata ritenuta legittima: la Corte di appello aveva documentato una sproporzione tra patrimonio accumulato (2004-2008) e redditi leciti dichiarati, applicando correttamente i criteri di valutazione della giurisprudenza. Conseguentemente è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 644 cod. pen. (usura)

    La Corte richiama che l'aggravante dello "stato di bisogno" (comma 2, n. 3) richiede l'accertamento di un impellente assillo economico che limiti la libertà di autodeterminazione della vittima inducendola ad accettare condizioni usurarie; non è necessaria l'eliminazione totale della libertà di scelta. L'aggravante per la condizione di imprenditore (comma 2, n. 4) richiede un nesso tra crisi dell'attività e accettazione delle condizioni usurarie.

  • art. 240-bis cod. pen. (confisca per sproporzione)

    La confisca per sproporzione richiede l'individuazione di un periodo temporale determinato entro il quale sia possibile rilevare l'acquisizione di beni non proporzionati alle entrate lecite; la verifica confronta il patrimonio con le risorse dichiarate e lecite.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la conseguenza della dichiarazione di inammissibilità del ricorso con la condanna alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale norma per imporre il pagamento di euro 3.000.

  • art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. (regole sulla testimonianza)

    La Corte ha precisato che le regole previste per la testimonianza non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa; tali dichiarazioni possono fondare la condanna da sole, purché il giudice di merito fornisca una motivazione più penetrante e rigorosa sulla credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca. Il controllo di riscontro esterno è opportuno ma non obbligatorio, lasciando al giudice ampia discrezionalità.

  • decreto-legge n. 137 del 2020, art. 23, comma 8

    Richiamato in ordine alla celebrazione del procedimento con contraddittorio scritto; attiene alle disposizioni procedurali emergenziali che consentono la trattazione del ricorso con modalità semplificate.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare una condanna per usura/estorsione se il giudice di merito fornisce una motivazione approfondita e rigorosa sulla credibilità e attendibilità delle stesse; la mancata corroborazione esterna non comporta automaticamente l'annullamento della decisione.
  • Le censure di merito (richieste di diversa valutazione della prova testimoniale o delle dichiarazioni delle parti civili) sono difficilmente ammissibili in Cassazione se non indicano vizi logici manifesti, contraddizioni interne o palesi discrasie tra prove raccolte e conclusioni.
  • Lo stato di bisogno come aggravante richiede la prova di una condizione di grave pressione economica che abbia ridotto la libertà di scelta della vittima inducendola ad accettare condizioni usurarie; la mera accettazione di tassi esosi può essere elemento indiziario rilevante se inserito in un quadro probatorio coerente.
  • L'aggravante relativa al fatto commesso nei confronti di chi svolge un'attività imprenditoriale richiede il collegamento tra la crisi imprenditoriale e l'accettazione delle condizioni usurarie; in presenza di prove che mostrano tale nesso l'aggravante è legittimamente riconosciuta.
  • La confisca per sproporzione (art. 240-bis) si fonda sulla verifica temporale e quantitativa del patrimonio rispetto ai redditi leciti: per resistere, la difesa deve dimostrare la congruità del periodo preso a riferimento o fornire prove che giustifichino la provenienza lecita dei beni contestati.
  • In sede di legittimità è necessario indicare vizi logico-giuridici precisi (contraddizioni manifeste, omissioni rilevanti o errori di diritto) per far valere censure sulla valutazione probatoria; le critiche meramente ricognitive non superano la soglia di ammissibilità.

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