Sentenza n. 255/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull’istanza di accesso agli atti presentata il 9 giugno 2025
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione regionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’associazione ha proposto ricorso avverso il silenzio dell’amministrazione sulla propria istanza di accesso agli atti, chiedendo l’ostensione dei documenti indicati nell’istanza. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha tardivamente riscontrato la richiesta e la ricorrente ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell’amministrazione alle spese. Il TAR, tuttavia, ha rilevato d’ufficio l’inesistenza della notificazione del ricorso: la ricorrente aveva trasmesso il ricorso all’amministrazione mediante PEC personalmente, senza avvalersi dell’ufficiale giudiziario o di un avvocato abilitato alla notificazione degli atti processuali.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per inesistenza della notificazione nei confronti dell’amministrazione resistente. La trasmissione del ricorso mediante PEC effettuata personalmente dalla parte non è riconducibile alla notificazione eseguita dall’ufficiale giudiziario né alla notificazione eseguita dall’avvocato secondo le modalità previste dalla legge. L’inesistenza della notificazione impedisce all’atto di produrre gli effetti tipici della notifica e non è suscettibile di sanatoria mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a., neppure quando l’amministrazione destinataria si sia costituita in giudizio. La successiva definizione dell’istanza di accesso non ha quindi determinato la cessazione della materia del contendere, poiché il ricorso era inammissibile per un vizio processuale radicale. Le spese sono state compensate in ragione dell’esito in rito.
Norme richiamate
art. 23 c.p.a.
La facoltà di difesa personale delle parti nel giudizio di primo grado sull’accesso agli atti
La possibilità di difesa personale nel giudizio in materia di accesso non esonera la parte dal rispetto delle regole processuali sulle notificazioni.
art. 41, comma 2, c.p.a.
amministrazione resistente e almeno un controinteressato, come previsto dall’art. 41, c. 2, c.p.a.
La notificazione del ricorso deve essere effettuata nei confronti delle controparti necessarie del giudizio amministrativo.
art. 44, comma 4, c.p.a.
La legge processuale impone di rinnovare la notifica nulla
La rinnovazione consente di sanare la nullità della notificazione, ma non è applicabile quando l’attività compiuta sia inesistente e non qualificabile come notificazione.
art. 137, comma 1, c.p.c.
le notificazioni sono eseguite dall'ufficiale giudiziario su istanza di parte
La notificazione degli atti processuali deve essere eseguita dall’ufficiale giudiziario, salvo i casi in cui la legge abiliti altro soggetto.
art. 137, comma 2, c.p.c.
consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi
La notificazione implica la consegna al destinatario di una copia conforme dell’atto secondo le forme previste dalla legge.
art. 137, comma 6, c.p.c.
Altro soggetto abilitato alla notificazione degli atti processuali è l’avvocato, nel rispetto dei casi e dei modi di legge
L’avvocato può notificare gli atti processuali solo nei casi e secondo le modalità previste dalla legge.
art. 149-bis c.p.c.
La notificazione a mezzo PEC può essere svolta dall’ufficiale giudiziario
La notificazione tramite PEC effettuata dall’ufficiale giudiziario costituisce una modalità legale di notificazione.
art. 3-bis l. n. 53/1994
La notificazione a mezzo PEC può essere svolta ... dall’avvocato
La notificazione tramite PEC può essere effettuata dall’avvocato abilitato nel rispetto della disciplina speciale.
Massime di principio
- Nel giudizio amministrativo in materia di accesso, la facoltà della parte di difendersi personalmente non comporta la facoltà di notificare personalmente il ricorso mediante semplice invio di una PEC, se la parte non è un soggetto abilitato alla notificazione degli atti processuali.
- La trasmissione del ricorso mediante PEC effettuata personalmente da una parte non abilitata, in violazione delle norme sulle notificazioni, integra inesistenza della notificazione e non una mera nullità.
- L’inesistenza della notificazione del ricorso nei confronti di una parte necessaria determina l’inammissibilità del ricorso e non può essere sanata mediante rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.p.a.
- La costituzione in giudizio del destinatario non sana l’inesistenza della notificazione, poiché la sanatoria mediante costituzione o rinnovazione presuppone comunque l’esistenza di un’attività qualificabile come notificazione.
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