Cassazione Penale, Sentenza n. 8259/2022 del 09/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'Appello di Brescia che confermava in buona parte la loro condanna per insolvenza fraudolenta aggravata (art. 641 c.p.), lamentando la nullità del procedimento per omessa pronuncia sull'istanza di legittimo impedimento del loro difensore. Il difensore aveva inviato, due giorni prima dell'udienza, istanza via PEC; in appello il giudice avrebbe celebrato l'udienza nominando un sostituto ex art. 97, comma 4, c.p.p., senza pronunciarsi sull'impedimento.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto che, nella vigenza del previgente assetto normativo (anteriore alla disciplina emergenziale sul deposito tramite PEC), la parte privata che invia istanze via PEC doveva provare che la comunicazione era effettivamente giunta a conoscenza del personale di cancelleria prima dell'udienza. Nel caso di specie i ricorrenti non hanno fornito tale prova: era presente solo la ricevuta di accettazione automatica del sistema (delivery), e la cancelleria ha attestato di aver portato l'istanza a conoscenza solo il giorno successivo all'udienza. Perciò l'omessa pronuncia sull'istanza non ha determinato la nullità della sentenza e i ricorsi sono stati respinti; i ricorrenti sono condannati alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 641 cod. pen.
Norma sostanziale contestata in primo grado; la sentenza d'appello si è pronunciata sulla responsabilità secondo questa fattispecie
art. 61 cod. pen., primo comma, n. 7)
Richiamata nella motivazione della responsabilità penale in concorso
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
nomina del difensore quando l'udienza si svolge in assenza del difensore di fiducia
Richiamato per spiegare la scelta del giudice di nominare un difensore sostitutivo durante l'udienza
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
nullità per mancata valutazione di richieste rilevanti per la nullità del processo
E' stato invocato dai ricorrenti come causa di nullità per la mancata pronuncia sulla istanza di legittimo impedimento; la Corte ha valutato che la nullità non sussisteva alla luce della mancata prova dell'avvenuta conoscenza della PEC
art. 179 cod. proc. pen.
Invocato dai ricorrenti quale conseguenza della presunta nullità: la Corte ha escluso che si applicasse in assenza della prova richiesta
art. 121 cod. proc. pen.
modalità del deposito in cancelleria
Richiamato nella discussione sull'equiparazione fra deposito in cancelleria (tipico) e invio tramite PEC (atipico ante d.l. 137/2020)
d.l. 28/10/2020, n. 137, convertito con L. 18/12/2020, n. 176 (art. 24, comma 4)
disciplinazione del deposito tramite PEC con valore legale
Segnalato come elemento diCesura normativa: dopo questa disciplina il deposito via PEC assume valore legale e modalità specifiche, mentre nel periodo precedente la PEC era atipica e richiedeva prova dell'effettiva conoscenza
art. 420-ter cod. proc. pen.
Richiamato come norma processuale invocata nel motivo di ricorso (vizio di motivazione), ma non centrale nella decisione rispetto alla questione PEC/legittimo impedimento
Massime di principio
- Ante disciplina emergenziale (d.l. 137/2020 convertito L. 176/2020) l'invio di istanze da parte della parte privata tramite PEC era considerato uno strumento atipico: non basta la ricevuta di accettazione automatica del sistema (delivery), la parte deve dimostrare che la PEC è giunta ad effettiva conoscenza del personale di cancelleria prima dell'udienza (ad esempio mediante scambio di mail o nota di cancelleria antecedente all'udienza).
- Se la cancelleria attesta che l'istanza è pervenuta solo dopo l'udienza, l'omessa pronuncia del giudice sull'istanza di legittimo impedimento non determina automaticamente la nullità della decisione se la parte non ha dimostrato la ricezione effettiva prima dell'udienza.
- Dopo l'entrata in vigore della disciplina che attribuisce valore legale al deposito via PEC (art. 24 d.l. 137/2020 conv. L. 176/2020), il rischio di contestazioni diminuisce: seguire le modalità e i formati prescritti e utilizzare gli indirizzi PEC istituzionali riduce l'onere probatorio sulla ricezione.
- Prassi consigliata: quando si invia un'istanza urgente via PEC (es. legittimo impedimento), oltre all'invio conservare e, se possibile, produrre prove che attestino l'effettiva conoscenza da parte della cancelleria (risposte, logica di ricezione della cancelleria, comunicazioni di avvenuta presa in carico), e se possibile effettuare contemporanea comunicazione al giudice o alla cancelleria con gli strumenti indicati dall'ufficio.
- La mera mancata pronuncia sul legittimo impedimento può essere motivo di annullamento solo se ricorrono i presupposti di legge e la parte ha assolto l'onere probatorio richiesto: in difetto, il gravame è destinato a essere rigettato.
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