Cassazione Civile, Ordinanza n. 23099/2023 del 28/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, ha cassato la sentenza del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l'incompetenza territoriale e ha dichiarato competente il Tribunale di Roma, davanti al quale la causa dovrà proseguire. Le spese sono state rinviate al merito.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un ricorso per decreto ingiuntivo proposto da un professionista per ottenere il pagamento di compensi relativi a un incarico di consulenza tecnica svolto nell'interesse della controparte nell'ambito di un arbitrato. Nel successivo giudizio di opposizione, la società debitrice ha eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito, sostenendo che il credito non fosse liquido perché mancava un accordo sulla determinazione convenzionale del compenso. Il Tribunale di Roma ha accolto l'eccezione e ha dichiarato la competenza del Tribunale di Milano, ritenendo che il documento prodotto sul compenso non avesse valore probatorio per difetto di sottoscrizione della società, che la prova testimoniale confermasse l'assenza di accordo e che il pagamento di una somma non dimostrasse di per sé un importo già predeterminato né un acconto. Il ricorrente ha proposto regolamento di competenza deducendo, da un lato, che la competenza si determina sulla base dei fatti costitutivi allegati in domanda e non delle contestazioni del convenuto e, dall'altro, che il conferimento dell'incarico professionale non richiede forma scritta e può essere provato anche per presunzioni, in particolare mediante lo scambio di corrispondenza e il pagamento eseguito dalla debitrice, da interpretarsi come riconoscimento del debito. La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, assorbendo gli altri, affermando che ai fini della competenza territoriale rileva la domanda come proposta, purché non artificiosa o pretestuosa, e che la verifica della liquidità del credito va condotta solo allo stato degli atti e senza anticipare accertamenti di merito. Poiché la domanda prospettava in modo non pretestuoso un credito determinato convenzionalmente, la competenza spettava al giudice del domicilio del creditore ex art. 1182, comma 3, c.c.
Norme richiamate
art. 1182, comma 3, c.c.
Per i crediti pecuniari liquidi ed esigibili la competenza territoriale si radica nel domicilio del creditore; ai fini della competenza conta la prospettazione non pretestuosa della domanda, non l'esito del successivo accertamento di merito.
art. 38, comma 4, c.p.c.
L'eccezione di incompetenza territoriale va decisa allo stato degli atti, sulla base delle risultanze introduttive e delle produzioni tempestive, salvo una eventuale istruzione sommaria solo se necessaria in limine litis.
art. 10 c.p.c.
Il collegamento tra giudice e controversia si determina in base alla domanda proposta, a prescindere dalla fondatezza della pretesa.
art. 20 c.p.c.
Richiamato dal Tribunale e superato dalla Corte: non opera il foro del luogo di adempimento quando il credito professionale sia stato allegato come convenzionalmente determinato e quindi liquido.
Massime di principio
- Ai fini della competenza territoriale, il giudice deve avere riguardo alla domanda come formulata dall'attore, purché la prospettazione del credito non sia artificiosa o manifestamente pretestuosa, senza lasciarsi condizionare dalle contestazioni di merito del convenuto.
- La questione della liquidità del credito, quando rilevante per il foro del creditore, va verificata solo allo stato degli atti e per il solo scopo di decidere la competenza, senza anticipare un accertamento pieno sul merito della pretesa.
- L'eccezione di incompetenza territoriale non consente un'istruttoria ordinaria sul merito della controversia; eventuali accertamenti sommari sono ammessi solo se indispensabili e tempestivamente svolti nella fase iniziale del processo.
- Se il creditore allega in modo non pretestuoso che il compenso professionale è stato convenzionalmente determinato, non può negarsi la competenza del foro del domicilio del creditore assumendo, sulla base di una diversa valutazione del merito, che il credito sia illiquido.
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