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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23287/2025 del 14/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal trasferimento di sette dipendenti presso altra sede, disposto dalla società datrice in ragione di asserite esigenze tecnico-organizzative collegate a un nuovo assetto contrattuale/appalto con il Ministero delle Finanze. I lavoratori hanno contestato la legittimità dei trasferimenti e, dopo non essersi presentati al lavoro nei giorni indicati, sono stati licenziati per assenza ingiustificata dal lavoro. In primo grado i ricorsi dei lavoratori sono stati rigettati; la corte d'appello ha confermato, ritenendo legittimo il trasferimento e non opponibile l'inadempimento datoriale ex art. 1460 c.c. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi: (1) violazione dell'art. 115 c.p.c. e dei principi costituzionali, assumendo che la corte territoriale avesse valutato un fatto non decisivo o estraneo al thema decidendum in tema di ferie/incollocazione al lavoro; (2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sull'effettiva ricorrenza e produzione del presunto contratto di appalto che avrebbe giustificato il trasferimento; (3) ulteriore omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sulla disponibilità di posti utili nella provincia di Napoli e, quindi, sulla concreta possibilità di diversa collocazione dei lavoratori. La Corte di cassazione ha rilevato che il ricorso era redatto senza la necessaria chiarezza e sinteticità e, soprattutto, che le censure non erano formulate in modo idoneo a denunciare correttamente i vizi dedotti (in particolare, l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. non era ricondotta alla nullità della decisione ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., e difettava di autosufficienza per il secondo motivo).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che l'atto non rispettasse i requisiti di chiarezza e sinteticità richiesti dall'art. 366 c.p.c. come modificato dal d.lgs. n. 149/2022, applicabile al ricorso notificato nel 2024, e che le censure fossero comunque formulate in modo processualmente inidoneo: il primo motivo non chiariva quale specifica violazione dell'art. 115 c.p.c. fosse imputata alla sentenza; il secondo e il terzo motivo denunciavano l'art. 112 c.p.c. come violazione di legge anziché come error in procedendo e non contenevano un univoco riferimento alla nullità della decisione. Quanto al secondo motivo, la Corte ha inoltre osservato la mancanza di autosufficienza, perché i ricorrenti non indicavano se e come avessero devoluto in appello la questione dell'asserito contratto di appalto. Conseguentemente, la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non era intelligibile perché non veniva chiarito in che modo la corte d'appello avesse posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti; il richiamo alla norma, da solo, non bastava a configurare il vizio denunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia integra un error in procedendo e va dedotta correttamente; non basta evocare la norma senza un univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dall'omissione.

  • art. 111 Cost.

    Il richiamo al principio del contraddittorio non era supportato da una specifica allegazione idonea a spiegare la violazione lamentata.

  • art. 24 Cost.

    Il richiamo al diritto di difesa non era sorretto da una censura specifica e intelligibile.

  • art. 36, comma 3, Cost.

    Il richiamo costituzionale era generico e non decisivo rispetto al vizio dedotto.

  • art. 2103 c.c.

    La corte territoriale ha ritenuto che il trasferimento fosse legittimo se sorretto da comprovate esigenze tecniche, organizzative o produttive, mentre le difficoltà personali del lavoratore non bastano di per sé a impedirlo.

  • art. 1460, comma 2, c.c.

    Poiché il trasferimento è stato considerato legittimo, i lavoratori non potevano utilmente opporre l'inadempimento datoriale in base all'eccezione di inadempimento.

  • art. 366 c.p.c.

    n. 3 e n. 4 del comma primo

    Il ricorso per cassazione deve contenere una chiara esposizione dei fatti essenziali e dei motivi con l'indicazione delle norme di diritto; la loro violazione può comportare inammissibilità quando renda oscura o lacunosa la comprensione delle censure.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Non è il corretto parametro per denunciare l'omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., che costituisce invece error in procedendo.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il corretto parametro per dedurre la nullità della sentenza derivante da omessa pronuncia.

  • art. 35, comma 5, d.lgs. n. 149/2022

    Le modifiche all'art. 366 c.p.c. si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data indicata dalla norma transitoria.

  • art. 3, comma 27, lett. d), n. 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Ha sostituito i nn. 3 e 4 dell'art. 366 c.p.c., introducendo i requisiti di chiarezza e sinteticità del ricorso.

  • art. 1, comma 380, lett. a), l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Ha modificato la disciplina transitoria dell'applicazione delle nuove regole del ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità, ricorrono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve offrire una esposizione chiara, sintetica e autosufficiente dei fatti rilevanti e delle censure, altrimenti può essere dichiarato inammissibile se l'oscurità dell'atto impedisce la comprensione delle questioni dedotte.
  • L'omessa pronuncia del giudice di merito costituisce un vizio processuale che deve essere correttamente ricondotto alla nullità della sentenza ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.; la mera evocazione dell'art. 112 c.p.c. non basta se non emerge univocamente la deduzione della nullità.
  • Quando si denuncia omessa pronuncia su una questione già asseritamente trascurata in primo grado, il ricorso deve indicare specificamente se e con quale motivo tale questione sia stata devoluta al giudice di appello, altrimenti il motivo difetta di autosufficienza.
  • Il trasferimento del lavoratore è legittimo se sorretto da comprovate esigenze tecniche, organizzative o produttive; le difficoltà personali di spostamento non sono, di per sé sole, idonee a inficiare il provvedimento, salvo ulteriori profili di violazione di correttezza e buona fede.
  • Se il trasferimento datoriale è ritenuto legittimo, il lavoratore non può fondare utilmente sull'asserito inadempimento del datore l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoTrasferimento d'aziendaImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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