Ordinanza n. 320/2026 - Catanzaro, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Cosenza, nonché rigetto tacito del ricorso gerarchico
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni statali)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Cosenza il 25 novembre 2025 e notificato il 2 dicembre 2025, unitamente al rigetto tacito del ricorso gerarchico proposto alla Prefettura e agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare e dei pregiudizi allegati dal ricorrente.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che i pregiudizi dedotti consistessero nella mera prospettazione delle conseguenze astrattamente previste dalla legge come effetto dell’ammonimento. Tali pregiudizi sono stati giudicati allegati in termini generici, meramente astratti e ipotetici, oltre che sostanzialmente in re ipsa; non è stato quindi ravvisato il periculum in mora. La decisione cautelare è stata adottata sulla base del solo difetto di periculum, senza una valutazione espressa del fumus boni iuris. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità di allegare e dimostrare un pregiudizio grave e attuale; nel caso concreto il periculum in mora è stato ritenuto insussistente per genericità e astrattezza dei pregiudizi dedotti.
art. 56 c.p.a.
Richiamato dal ricorrente quale fondamento dell’istanza cautelare, senza specifica applicazione autonoma nell’ordinanza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- La domanda cautelare deve essere sorretta da un’allegazione concreta, specifica e attuale del periculum in mora; la mera indicazione delle conseguenze astrattamente previste dalla legge come effetto dell’atto impugnato non è sufficiente.
- Il pregiudizio cautelare non può essere considerato dimostrato quando sia prospettato in termini generici, astratti o ipotetici, anche se collegato a effetti normalmente conseguenti all’adozione del provvedimento impugnato.
- Il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora senza procedere a una valutazione espressa del fumus boni iuris.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 1534/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3768/2026 - Roma, Sezione 4Q
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3769/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3770/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3771/2026 - Roma, Sezione 3B
- Ordinanza · 9 lug 2026Ordinanza n. 3772/2026 - Roma, Sezione 3B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →