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Ordinanza

Ordinanza n. 320/2026 - Catanzaro, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600818

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Cosenza, nonché rigetto tacito del ricorso gerarchico

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni statali)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di ammonimento adottato dal Questore di Cosenza il 25 novembre 2025 e notificato il 2 dicembre 2025, unitamente al rigetto tacito del ricorso gerarchico proposto alla Prefettura e agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso, ma dà atto della domanda cautelare e dei pregiudizi allegati dal ricorrente.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo che i pregiudizi dedotti consistessero nella mera prospettazione delle conseguenze astrattamente previste dalla legge come effetto dell’ammonimento. Tali pregiudizi sono stati giudicati allegati in termini generici, meramente astratti e ipotetici, oltre che sostanzialmente in re ipsa; non è stato quindi ravvisato il periculum in mora. La decisione cautelare è stata adottata sulla base del solo difetto di periculum, senza una valutazione espressa del fumus boni iuris. Le spese di lite sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, con particolare riferimento alla necessità di allegare e dimostrare un pregiudizio grave e attuale; nel caso concreto il periculum in mora è stato ritenuto insussistente per genericità e astrattezza dei pregiudizi dedotti.

  • art. 56 c.p.a.

    Richiamato dal ricorrente quale fondamento dell’istanza cautelare, senza specifica applicazione autonoma nell’ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Posto a fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla privacy, per disporre l’oscuramento dei dati identificativi a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • La domanda cautelare deve essere sorretta da un’allegazione concreta, specifica e attuale del periculum in mora; la mera indicazione delle conseguenze astrattamente previste dalla legge come effetto dell’atto impugnato non è sufficiente.
  • Il pregiudizio cautelare non può essere considerato dimostrato quando sia prospettato in termini generici, astratti o ipotetici, anche se collegato a effetti normalmente conseguenti all’adozione del provvedimento impugnato.
  • Il giudice amministrativo può respingere la domanda cautelare per insussistenza del periculum in mora senza procedere a una valutazione espressa del fumus boni iuris.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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