Ordinanza n. 998/2026 - Napoli, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del Bando di gara, del Disciplinare di gara, del Capitolato Tecnico e Prestazionale e di tutti gli allegati, relativi alla “Procedura aperta per l'affidamento, in due lotti, del servizio di manutenzione, in regime di full service, degli autobus aziendali” (ID: 07/2026PA), indetta da AIR Campania S.p.A. e pubblicata in data 21.01.2026, con specifico riferimento al Lotto 1 (ma da valersi anche per il Lotto 2) (CIG: BA0972C4CA), e in particolare: A) del Disciplinare di gara, nella parte in cui all’art. 9 (“Clausola sociale, requisiti di partecipazione e condizioni di esecuzione”) prevede, quale requisito di esecuzione per il solo Lotto 1, la “Disponibilità di un locale idoneo a essere attrezzato a uso officina (corredato di tutta la documentazione prevista dalla Normativa vigente) a una distanza massima di 15 km dalla sede del deposito aziendale di Castel San Giorgio sita in Via Paterno 15”; del Capitolato Tecnico e Prestazionale, nella parte in cui all’art. 4.2 (“Luoghi, orario e modalità di effettuazione dei lavori”) prevede che “Riguardo al deposito di Castel San Giorgio, si specifica che esso è sprovvisto di idonea area da adibire ad uso officina, ed è, quindi, richiesto all'Operatore economico aggiudicatario del Lotto N°1 di dotarsi di locale idoneo ad essere attrezzato a uso officina (corredato di tutta la documentazione prevista dalla Normativa vigente) ad una distanza massima di 15 km dalla sede sita in Via Paterno 15 - Castel San Giorgio (SA)”; B) del Disciplinare di gara nella parte in cui all’art. 6.4, rubricato “Indicazioni sui requisiti speciali nei raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, aggregazioni di imprese di rete, GEIE”, prevede all’ultimo periodo denominato “Requisiti di capacità tecnico-professionale” che “il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente paragrafo 6.3 deve essere posseduto da almeno uno dei componenti del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire” nonché di ogni altro presupposto, connesso e conseguenziale, ancorché non conosciuto, che risulti lesivo degli interessi della società ricorrente nonché per la conseguente declaratoria di illegittimità e nullità, ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, delle clausole suindicate, con conseguente loro disapplicazione; nonché, in via del tutto subordinata, per l’annullamento dell’intera procedura di gara, con conseguente obbligo per la Stazione Appaltante di riedizione della stessa in conformità ai principi di legge; per quanto riguarda il primo e il secondo ricorso per motivi aggiunti: - della determinazione n. 16 del 19.2.2026 con la quale l’Amministratore Unico di AIR CAMPANIA SPA, nell’accogliere parzialmente una precedente istanza di rettifica del bando e del disciplinare di gara, ha modificato e rettificato il paragrafo 6.4 del Disciplinare di gara ritenendo, invece legittima la clausola “territoriale” che impone la disponibilità di un locale officina nei pressi del deposito di Castel San Giorgio; - degli atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: clausole del bando, del disciplinare e del capitolato relative alla disponibilità di un locale officina entro 15 km dal deposito di Castel San Giorgio e al possesso dei servizi analoghi da parte di almeno un componente del raggruppamento; successiva determinazione di parziale rettifica della lex specialis
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, gli atti della procedura aperta per l'affidamento, in due lotti, del servizio di manutenzione in regime di full service degli autobus aziendali. Contestavano, in particolare, la clausola del disciplinare e del capitolato che imponeva all'aggiudicatario del Lotto 1 la disponibilità di un locale idoneo a uso officina, corredato dalla documentazione prevista dalla normativa vigente, entro la distanza massima di 15 km dal deposito aziendale di Castel San Giorgio. Contestavano inoltre la previsione secondo cui il requisito dei servizi analoghi dovesse essere posseduto da almeno uno dei componenti del raggruppamento, anche da costituire. Con motivi aggiunti hanno impugnato la determinazione con cui la stazione appaltante aveva accolto parzialmente una precedente istanza di rettifica, modificando la disciplina del requisito dei servizi analoghi ma mantenendo ferma la clausola territoriale relativa al locale officina, nonché gli atti già impugnati. Il giudice ha rilevato, in via cautelare, possibili profili di inammissibilità connessi alla qualificazione della disponibilità del locale come requisito di esecuzione anziché di partecipazione, ma ha comunque esaminato sommariamente la ragionevolezza della clausola. Le ricorrenti non hanno dimostrato l'impossibilità oggettiva di reperire localmente un locale idoneo. Quanto agli altri depositi e officine indicati nel capitolato, le criticità dedotte riguardavano attività di allestimento poste a carico della stazione appaltante e rilevanti nella fase di esecuzione contrattuale.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto, a un sommario esame, non irragionevole né discriminatoria la clausola che richiede la disponibilità del locale officina entro 15 km dal deposito di Castel San Giorgio, anche considerando che essa è configurata come requisito di esecuzione e che non era stata dimostrata l'impossibilità oggettiva di reperire un locale idoneo nella zona. Il giudice ha richiamato, per analogia, l'orientamento consolidato sui centri di cottura nei servizi di refezione scolastica. Ha inoltre ritenuto che il corretto allestimento degli altri depositi e officine fosse a esclusivo carico della stazione appaltante e dovesse essere valutato nella fase esecutiva successiva all'aggiudicazione; eventuali carenze imputabili ad AIR Campania non risultavano quindi, allo stato, tali da impedire la presentazione di una valida offerta economica. Le esigenze cautelari sono state giudicate non meritevoli di accoglimento. La trattazione del merito è stata fissata per il 24 settembre 2026 e le spese sono state riservate alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare nel processo amministrativo; l'istanza è stata respinta per l'assenza di esigenze cautelari favorevolmente apprezzabili.
art. 10, comma 2, d.lgs. 36/2023
Richiamato dalle ricorrenti a sostegno della richiesta di declaratoria di illegittimità e nullità delle clausole della lex specialis e della loro disapplicazione; il testo non riporta una decisione cautelare specifica sull'applicazione della disposizione.
Massime di principio
- In sede cautelare, una clausola della lex specialis che imponga all'aggiudicatario la disponibilità di una struttura operativa entro una determinata distanza territoriale non appare irragionevole o discriminatoria quando risulti funzionale all'esecuzione del servizio e non sia dimostrata l'impossibilità oggettiva di reperire una struttura idonea nel luogo richiesto.
- Le criticità relative a strutture o impianti che, secondo la lex specialis, devono essere allestiti direttamente dalla stazione appaltante e rilevano nella fase di esecuzione del contratto non impediscono, di per sé, la presentazione di una valida offerta e non giustificano la sospensione cautelare della gara.
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