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Sentenza

Sentenza n. 14570/2026 - Roma, Sezione 3

per l’esecuzione del giudicato derivante dalla sentenza n. 348 del 27.05.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Velletri - Sezione Lavoro;

Giustizia amministrativa202603706

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Velletri – Sezione Lavoro n. 348/2025, relativa all'attribuzione della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 348/2025 del Tribunale Ordinario di Velletri – Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione del Ministero. Il giudice ordinario aveva accertato il diritto della ricorrente all'erogazione dei buoni di spesa relativi alla Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi euro 1.000,00, condannando il Ministero alla loro emissione secondo le modalità stabilite nel titolo. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all'Amministrazione ed era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Nonostante ciò, il Ministero non aveva eseguito il giudicato. La ricorrente ha quindi chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza svolgere un'effettiva attività difensiva.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, rilevando che il titolo esecutivo del giudice ordinario era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato all'Amministrazione e non era stato eseguito nonostante il decorso del termine dilatorio di 120 giorni. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza n. 348/2025, attribuendo alla ricorrente la Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023, per l'importo complessivo di euro 1.000,00, secondo le modalità stabilite dal giudicato, entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della sentenza. Ha nominato sin d'ora, per l'eventuale ulteriore inerzia, quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione e subordinando il suo intervento a richiesta della ricorrente. Non sono state applicate penalità di mora, ritenute allo stato non necessarie, salva una possibile successiva richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato nei confronti dell'Amministrazione, anche mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    L'esecuzione forzata nei confronti dell'Amministrazione è stata ritenuta procedibile dopo la notificazione del titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato quando il titolo sia stato ritualmente notificato all'Amministrazione e sia inutilmente decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  • Quando l'Amministrazione rimane inottemperante a un giudicato avente ad oggetto l'attribuzione di una prestazione determinata, il giudice amministrativo può ordinare l'esecuzione entro un termine perentorio e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • La nomina del commissario ad acta può essere disposta con facoltà di delega e senza compenso, prevedendo che l'intervento sostitutivo abbia luogo, previa richiesta della parte interessata, dopo la scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • La penalità di mora non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo il giudice riservarne l'eventuale determinazione a una fase successiva qualora persista l'inottemperanza oltre i termini assegnati.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

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