Cassazione Penale, Sentenza n. 18559/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso denunciava la violazione di legge per aver la Corte d'appello ritenuto che l'atto di appello depositato via PEC dal difensore non fosse sottoscritto digitalmente. Il difensore ha invece dimostrato, mediante la ricevuta di deposito allegata, che l'atto era stato regolarmente sottoscritto con firma digitale in formato CAdES (file ".p7m").
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, rilevando che l'appello era stato ritualmente depositato e sottoscritto digitalmente. Ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata non per questioni formali legate alla firma, ma perché l'azione penale non poteva proseguire per mancanza della querela della persona offesa. Con l'entrata in vigore del d.lgs. n.150/2022 (30.12.2022) il reato è divenuto procedibile a querela della persona offesa, salvo particolari circostanze aggravanti non presenti in questo caso; la norma transitoria dell'art. 85 del medesimo decreto estende la nuova disciplina ai giudizi in corso, determinando l'improcedibilità dell'azione penale e l'annullamento della sentenza impugnata.
Norme richiamate
decreto legislativo n. 150/2022
La modifica normativa entrata in vigore il 30.12.2022 ha reso il reato procedibile a querela della persona offesa. L'art. 85 dispone una norma transitoria che estende la nuova disciplina anche ai procedimenti già in corso, con la conseguenza che, in assenza di querela e senza aggravanti peculiari, l'azione penale non può proseguire.
Massime di principio
- Se un atto è depositato via PEC in formato firmato CAdES (file ".p7m") e sussiste la ricevuta di deposito, il giudice non può considerarlo privo di sottoscrizione digitale: verificare sempre la ricevuta e il file .p7m prima di dichiarare inammissibilità.
- Quando una norma successiva restringe la procedibilità di un reato (es. rendendolo procedibile a querela), occorre applicare la disciplina nuova anche ai procedimenti pendenti se prevista una norma transitoria; ciò può determinare l'improcedibilità dell'azione in mancanza della querela.
- Se la nuova disciplina richiede la querela e nel fascicolo non è documentata la querela della persona offesa, il giudice deve valutare l'improcedibilità dell'azione penale e può annullare la sentenza impugnata senza rinvio se non sussistono circostanze che escludono l'obbligo di querela.
- In sede difensiva è fondamentale allegare e conservare la ricevuta di deposito e ogni evidenza della firma digitale per contrastare contestazioni formali sulla sottoscrizione dell'atto.
- Verificare sempre la presenza di eventuali aggravanti peculiari che possano escludere la procedibilità a querela: se presenti, la nuova disciplina potrebbe non impedire l'azione penale.
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