Sentenza n. 1398/2026 - Torino, Sezione 3
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 634/2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TORINO, SEZIONE LAVORO, GIUDICE DOTT. MOLLO, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 7920/2022, PUBBLICATA IN DATA 28/03/2023, NOTIFICATA IN DATA 15/07/2023, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 634/2023, passata in giudicato, recante condanna al pagamento di euro 2.500,00 a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, n. 634/2023, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento di euro 2.500,00 per carta docente. La sentenza era stata notificata, attestata come passata in giudicato e non risultava eseguita dall'Amministrazione. È stato dedotto l'inadempimento del Ministero e chiesto: l'ordine di conformarsi al giudicato mediante pagamento della somma dovuta; la nomina preventiva di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia; la condanna alle spese. Il TAR ha verificato anche il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le amministrazioni statali prima dell'avvio del recupero coattivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza, oltre agli interessi maturati dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza. Il giudice ha precisato che l'importo indicato dalla creditrice non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, interessi, misura e decorrenza devono essere determinati secondo il giudicato e la legge, in particolare gli artt. 1282 e seguenti c.c. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, da attivare su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato, con ulteriori 60 giorni per l'esecuzione. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività istituzionale. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e distratte in favore del difensore antistatario. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza, in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede, per le amministrazioni statali e gli enti pubblici non economici, un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle condanne pecuniarie prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e 1283 c.c.
Rilevano per la determinazione della misura e della decorrenza degli interessi dovuti; i conteggi del creditore non vincolano l'Amministrazione al di là dei parametri stabiliti dal titolo e dalla legge.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il riferimento processuale per la regolazione e la distrazione delle spese nel giudizio amministrativo.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato in relazione all'onere del contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- L'inottemperanza di un'amministrazione a una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, notificata e contenente una condanna al pagamento di somme di denaro, legittima il creditore a proporre ricorso per ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., purché sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice non determina costitutivamente un nuovo diritto di credito, ma assicura il soddisfacimento del diritto risultante dal titolo; pertanto, l'importo indicato dal creditore deve essere verificato alla luce del giudicato, degli eventuali pagamenti parziali e delle norme applicabili, soprattutto quanto a capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi.
- In caso di accertata inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire su istanza del creditore dopo la scadenza infruttuosa del termine.
- Il commissario ad acta non ha diritto a un compenso quando l'attività di esecuzione del giudicato rientra nei suoi compiti istituzionali.
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