Cassazione Penale, Ordinanza n. 33103/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenuta equa in relazione alle questioni dedotte.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha proposto due motivi di impugnazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, deducendo profili che, secondo la Corte di cassazione, risultano generici rispetto alla motivazione di merito. In particolare, egli contestava l'accertamento del reato e la non credibilità della versione difensiva circa la sua presenza nell'abitazione al momento del controllo, sostenendo in sostanza che non avesse potuto sentire il citofono. La Corte di legittimità ha però rilevato che la sentenza di appello aveva motivato in modo congruo sulle modalità accurate del controllo di polizia, eseguito con cautele incompatibili con la presenza in casa dell'imputato, e che le censure investivano apprezzamenti in fatto non rivalutabili in sede di legittimità.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure si risolvono in doglianze generiche e non si confrontano specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- Le contestazioni che investono esclusivamente l'apprezzamento del fatto e la valutazione della credibilità delle versioni difensive non possono essere rivalutate in sede di legittimità, salvo vizi motivazionali rilevanti nei limiti consentiti.
- Quando il giudice di merito ha fornito una motivazione congrua e logicamente coerente sull'accertamento del fatto e sulla inattendibilità della tesi difensiva, la Corte di cassazione non può sostituire una diversa lettura del compendio probatorio.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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