Cassazione Penale, Sentenza n. 25788/2023 del 14/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (e documentale sul quale però non ha proposto motivi), sostenendo che le somme destinate alle scommesse sportive non sarebbero mai entrate nel patrimonio della fallita Capital Consulting Italia s.r.l., essendo depositate su conti di gioco intestati e disponibili esclusivamente ai clienti e gestiti dalla società solo su loro autorizzazione per effetto di un mero servizio di consulenza. Pertanto, secondo il ricorrente, non sarebbe configurabile il reato di bancarotta patrimoniale in quanto le somme non sarebbero mai confluite nell'attivo fallimentare.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso come infondato e inammissibile: ha ritenuto che il ricorrente si sia limitato a riproporre le stesse doglianze già esaminate e confutate in sede d'appello senza confrontarsi con la motivazione. La Corte ha confermato la ritenuta responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (quest'ultima non contestata in Cassazione dal ricorrente), aderendo alla valutazione secondo cui le somme, pur su conti di gioco, erano nella autonoma disponibilità della società e si erano in concreto confuse con il patrimonio d'impresa. In precedenza la Corte d'appello aveva già dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati connessi (esercizio abusivo di servizi di investimento ecc.), riformando parzialmente il primo grado solo sotto questo profilo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in euro 4.000 per le parti civili Girardi Carlo Nardo e Girardi Aleardo (complessivi), euro 1.844 per la parte civile Bussa e euro 1.200 per la parte civile Tepatti, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 27410 del 25/05/2022 (Salvini)
Sez. 5, Sentenza n. 27410 del 25/05/2022, Rv. 283580
Principio per cui nel patrimonio fallimentare rientrano, oltre ai beni propri, anche quelli che erano nella autonoma disponibilità dell'impresa e i diritti patrimoniali connessi ai rapporti d'impresa, incluso quanto avuto soltanto in possesso dall'imprenditore
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 20108 del 17/03/2016 (Lande)
Sez. 5, n. 20108 del 17/3/2016, Rv. 267404
Conferma del principio giurisprudenziale sulla inclusione nel patrimonio fallimentare di beni e risorse rientranti nella disponibilità funzionale all'attività imprenditoriale
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22872 del 14/04/2003 (Cipolli)
Sez. 5, n. 22872 del 14/04/2003, Rv. 224538
Ulteriore precedente giurisprudenziale richiamato a sostegno della nozione di patrimonio d'impresa estesa anche a beni posseduti e gestiti dall'imprenditore
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 7814 del 22/03/1999 (Di Maio)
Sez. 5, n. 7814 del 22/03/1999, Rv. 213866
Precedente richiamato in tema di inclusione dei beni nella massa fallimentare quando vi sia stata autonoma disponibilità e destinazione alla gestione aziendale
Cass., Sez. 5, Sentenza n. 45372 del 18/10/2019 (Malandrino)
Sez. 5, Sentenza n. 45372 del 18/10/2019, Rv. 276991
Affermata la configurabilità della bancarotta patrimoniale quando la disponibilità di somme e la loro destinazione siano tali da farle confluire nel patrimonio di garanzia della società fallita
Massime di principio
- Se somme gestite dall'impresa erano nella sua autonoma disponibilità o si sono effettivamente confuse con il patrimonio d'impresa, esse possono essere ricomprese nella massa fallimentare e la loro destinazione diversa configurare bancarotta patrimoniale.
- L'esistenza di conti intestati a terzi non vale automaticamente a escludere l'appartenenza delle somme al patrimonio dell'impresa se quest'ultima esercitava un controllo operativo e gestionale sui medesimi conti e sugli investimenti.
- In Cassazione non è sufficiente riproporre le stesse critiche già valutate e confutate in sede di merito: i motivi devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata per essere ammissibili.
- La mancata impugnazione di un capo di imputazione in cassazione comporta, di regola, la definitiva affermazione della responsabilità per quel reato rispetto al ricorrente.
- Quando in sede d'appello alcuni reati risultano estinti per prescrizione, ciò influisce sulla determinazione del trattamento sanzionatorio ma non impedisce la conferma di condanne per altri reati non prescritti.
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