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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33373/2021 del 11/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce dalla dichiarazione di fallimento di una società in liquidazione da parte del Tribunale di Milano per mancata prova dei requisiti di non fallibilità previsti dalla legge fallimentare. Il reclamo della società era stato rigettato dalla Corte d'appello, poi cassata con rinvio da questa Corte. Nel giudizio di rinvio la Corte territoriale ha nuovamente rigettato il reclamo, ritenendo inattendibile la documentazione contabile relativa all'esercizio 2014 e non decisiva l'audizione del curatore, e ha comunque reputato superate le soglie dimensionali di cui all'art. 1, comma 2, l. fall. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 15 e 18 l. fall., sostenendo che il giudice di rinvio avrebbe dovuto svolgere d'ufficio una verifica della situazione contabile, acquisendo la documentazione tramite la curatela, come imposto dall'ordinanza rescindente; ha inoltre censurato come abnormi e inconferenti i dati contabili richiamati nella sentenza impugnata.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il giudice del rinvio avesse correttamente eseguito il compito affidatogli, cioè verificare se, anche per l'esercizio 2014, la società avesse o meno i requisiti dimensionali per essere dichiarata fallita, valutando la documentazione disponibile e ritenendola inattendibile. La doglianza del ricorrente mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e dell'istruttoria, non consentita in sede di legittimità. La censura sull'asserita abnormità dei dati contabili è stata ritenuta irrilevante perché i dati erano stati reputati inattendibili; comunque, un eventuale errore percettivo sui dati di bilancio sarebbe stato semmai deducibile con revocazione. Nessuna statuizione sulle spese per mancata costituzione delle parti intimate. È stato inoltre dato atto dell'obbligo del versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 2, l. fall.

    I requisiti dimensionali di non fallibilità vanno verificati sulla base del materiale contabile disponibile; il bilancio è canale privilegiato ma non esclusivo, potendo rilevare l'intero corredo contabile dell'impresa.

  • art. 15 l. fall.

    Richiamato nel motivo di ricorso come norma violata, ma senza specifica autonoma elaborazione nel provvedimento.

  • art. 18 l. fall.

    Il ricorrente invocava il dovere del giudice del rinvio di acquisire ufficiosamente documentazione; la Corte ribadisce che l'uso dei poteri istruttori officiosi è facoltativo e discrezionale.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.

    La Corte rileva che il ricorso tendeva a sollecitare una rivalutazione del fatto e non denunciava validamente un vizio di motivazione censurabile in cassazione.

  • art. 395, comma 1, n. 4 c.p.c.

    L'eventuale erroneo rilievo di dati di bilancio per errore percettivo sarebbe al più deducibile con revocazione, non con ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Viene dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata quale fonte dell'integrazione del contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • artt. 2214 e 2220 c.c.

    Richiamati nel ragionamento sul concetto ampio di scritture contabili e sulla rilevanza della documentazione d'impresa ai fini della verifica dei requisiti di fallibilità.

Massime di principio

  • Nella verifica dei requisiti di non fallibilità il bilancio d'esercizio è una fonte privilegiata, ma non esclusiva: il giudice può e deve considerare l'intero corredo delle scritture e documenti contabili dell'impresa, secondo una nozione ampia di documentazione rilevante.
  • Il potere del giudice di disporre acquisizioni istruttorie officiose nel procedimento di reclamo fallimentare è discrezionale e non vincolato; la parte non può trasformarlo in un obbligo automatico di integrazione probatoria.
  • Quando il giudice di merito valuta inattendibile la documentazione contabile e decide sulla base di tale apprezzamento, la censura in cassazione non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del fatto, salvo il dedotto vizio motivazionale nei limiti consentiti.
  • L'errore di percezione su dati oggettivamente risultanti dai bilanci, se non integra un vizio logicogiuridico deducibile nei limiti del ricorso per cassazione, può essere eventualmente fatto valere con revocazione per errore di fatto.
  • Se il materiale probatorio è ritenuto inattendibile, la doglianza che contesti il contenuto numerico di quei dati non è decisiva ai fini della decisione.
  • rami

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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