Sentenza n. 7698/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia agli atti del giudizio d’appello, depositata l’8 giugno 2026 e notificata alle controparti, e ha dichiarato estinto il giudizio. L’ASL Roma 6 e il Comune di Ariccia hanno aderito alla rinuncia. Le spese del grado sono state compensate in ragione dell’esito complessivo della controversia. La sentenza del TAR non è stata riesaminata nel merito.
Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio n. 16212/2022, che aveva dichiarato irricevibile e comunque respinto nel merito il ricorso relativo al mancato adempimento di impegni assunti con un Protocollo d’Intesa del 7 agosto 2006 e un Accordo di Programma del 26 gennaio 2007
Esito
La controversia
La società aveva chiesto in primo grado il risarcimento dei danni, la restituzione o, in alternativa, un indennizzo ai sensi dell’art. 11, comma 4, della legge n. 241/1990 o dell’art. 2041 c.c., deducendo il mancato adempimento da parte della Regione Lazio, del Comune di Ariccia e dell’ASL Roma 6 degli impegni assunti con il Protocollo d’Intesa del 7 agosto 2006 e con l’Accordo di Programma stipulato il 26 gennaio 2007 ai sensi dell’art. 34 TUEL. In appello la società ha riproposto in chiave critica i motivi già respinti dal TAR. Il testo non ne specifica ulteriormente il contenuto; prima della decisione l’appellante ha rinunciato agli atti, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione.
Norme richiamate
art. 35, comma 2, c.p.a.
Il Collegio, considerato quanto sopra, dà atto della rinuncia dell’appellante e dichiara estinto il giudizio.
La rinuncia agli atti, nel caso deciso, ha determinato la dichiarazione di estinzione del giudizio d’appello.
art. 38 c.p.a.
Il testo richiama la disposizione tra le norme processuali viste, ma non contiene un passaggio di applicazione o interpretazione specificamente riferito ad essa.
La decisione non espone un’interpretazione autonoma della disposizione.
art. 84 c.p.a.
Il testo richiama la disposizione tra le norme processuali viste, ma non contiene un passaggio di applicazione o interpretazione specificamente riferito ad essa.
La decisione dà atto della rinuncia agli atti e dichiara estinto il giudizio, senza sviluppare ulteriori profili interpretativi.
art. 85 c.p.a.
Le spese del grado possono essere compensate, in ragione dell’esito complessivo della controversia.
Le spese del grado sono state compensate in considerazione dell’esito complessivo della controversia.
Testo integrale
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