Cassazione Penale, Sentenza n. 30360/2024 del 24/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente ha denunciato la violazione degli artt. 601, comma 5, e 178 lett. c) c.p.p.: dopo la nomina del nuovo difensore di fiducia (avv. Alessandro Costa) e l'elezione di domicilio presso il suo studio (12/01/2023), il decreto di citazione per il giudizio di appello (emesso il 26/05/2023) è stato notificato al precedente difensore (avv. Alessandro Vaccaro) e non al difensore domiciliatario indicato nell'impugnazione; perciò né il nuovo difensore né l'imputato hanno potuto esercitare le loro prerogative in appello. Inoltre si eccepiva che la notifica era avvenuta con 33 giorni liberi e non con i 40 previsti dalla nuova versione dell'art. 601 c.p.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso: la notifica del decreto di citazione all'avvocato Vaccaro e non all'avvocato Costa (e non al domicilio eletto da Rossi) ha viziato l'instaurazione del rapporto processuale ai sensi degli artt. 601, comma 5, e 178 lett. c) c.p.p., dato il carattere personale della nomina difensiva e dell'elezione di domicilio. Poiché il giudizio di appello si è svolto in forma cartolare e non è intervenuta alcuna sanatoria della nullità, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio e gli atti sono stati trasmessi alla Corte di appello di Genova per il proseguimento del processo. L'eccezione relativa al termine (33 vs 40 giorni) è stata assorbita dall'accoglimento della censura sulla mancata notifica al nuovo difensore.
Norme richiamate
art. 601, comma 5, cod. proc. pen.
La Corte ha interpretato che, per la validità dell'atto di vocatio in iudicium, la notifica deve essere effettuata al difensore di fiducia nominato e al domicilio da questi eletto; la notifica al precedente difensore non sostituisce quella dovuta al nuovo difensore, con conseguente nullità dell'instaurazione del rapporto processuale se il requisito non è rispettato.
art. 178, lett. c) cod. proc. pen.
La disposizione è stata richiamata come norma che qualifica la nullità conseguente alla mancata o irregolare notifica degli atti fondamentali: la mancata notifica al difensore domiciliatario integra una nullità che può incidere sull'esistenza del processo nei confronti dell'imputato.
art. 601 cod. proc. pen. (termine per la citazione)
La Corte ha richiamato la modifica normativa che prevede un termine di comparizione di 40 giorni; tuttavia la questione del termine (notifica a 33 giorni) è stata assorbita dalla più rilevante nullità per mancata notifica al nuovo difensore.
Massime di principio
- La nomina del difensore di fiducia e l'elezione di domicilio hanno natura personale: le notifiche devono essere indirizzate al difensore attualmente nominato e al domicilio da lui indicato; la notifica al precedente difensore non sanifica l'inottemperanza.
- La mancata notifica corretta degli atti essenziali (es. decreto di citazione per appello) può comportare la nullità dell'instaurazione del rapporto processuale e l'annullamento della sentenza di secondo grado se il giudizio si è svolto senza sanatoria.
- Se la nullità è insanabile e il giudizio si è svolto in forma cartolare, la Cassazione può annullare senza rinvio e trasmettere gli atti alla Corte territoriale per il proseguimento del processo.
- Obiezioni su termini di notifica (es. giorni liberi vs termine previsto) possono essere assorbite quando sussiste una nullità più grave relativa alla mancata notifica al difensore domiciliatario; comunque è necessario verificare entrambe le irregolarità.
- In situazioni simili, è fondamentale che la parte comunichi tempestivamente le variazioni di difensore e domicilio e che l'ufficio giudiziario verifichi le notifica al difensore indicato nell'atto di impugnazione per evitare nullità processuali.
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