Sentenza del 17/04/2020 n. 7906 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990-1991-1992 da parte della contribuente residente nelle zone colpite dal sisma; controversia sull'interpretazione della L. n. 289/2002, art. 9, comma 17 e della L. n. 190/2014, art. 1, comma 665 in ordine alla possibilità di ottenere rimborsi di quanto già versato e alla legittimazione a richiederli (se solo il sostituto d'imposta o anche il sostituito).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando le decisioni della Commissione provinciale e della Commissione regionale che avevano accolto la domanda della contribuente. È stato affermato che la L. n. 289/2002, art. 9, comma 17 consente il recupero del 90% delle imposte dovute e versate ai soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma, derogando alla regola generale che la sanatoria non dà luogo a rimborsi, e che la legittimazione a chiedere il rimborso spetta sia al sostituto d'imposta sia al sostituito. La giurisprudenza citata e gli interventi successivi (D.L. n. 91/2017 conv. L. n. 123/2017) confermano tale orientamento; eventuali vincoli sulle modalità di erogazione o limiti di risorse riguardano la fase esecutiva.
Norme richiamate
L. n. 289/2002, art. 9, comma 17
Prevede la possibilità di recuperare il 90% delle imposte versate dai lavoratori residenti nelle zone colpite dal sisma del 1990; è interpretata come deroga alla regola generale che le sanatorie non danno luogo a rimborsi e attribuisce il diritto sostanziale al rimborso anche al sostituito.
L. n. 190/2014, art. 1, comma 665
Richiamata nella controversia: l'Amministrazione sosteneva che il rimborso spettasse solo al sostituto, ma la Corte ha ritenuto che l'interpretazione normativa, anche alla luce della giurisprudenza successiva, non esclude la legittimazione del sostituito.
D.P.R. n. 602/1973, art. 38
Stabilisce la legittimazione a richiedere il rimborso sia per chi ha effettuato il versamento (sostituto) sia per il percipiente (sostituito); principio applicato dalla Corte per affermare la titolarità del diritto al rimborso da parte del contribuente.
D.L. n. 91/2017, art. 16-octies (conv. L. n. 123/2017)
Intervento successivo che ha confermato e disciplinato l'inclusione dei titolari di redditi di lavoro dipendente tra i beneficiari in relazione alle ritenute subite; conferma la legittimazione del sostituito ma riguarda principalmente le modalità di esecuzione del rimborso.
Massime di principio
- Nei casi di misure di favore legate a calamità naturali la normativa può derogare alla regola generale secondo cui la definizione agevolata non dà luogo a rimborsi: va verificata la finalità risarcitoria/indennitaria della norma.
- Il diritto sostanziale al rimborso può spettare sia al sostituto d'imposta sia al sostituito (percipiente) in base al principio ricavabile dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e dalla giurisprudenza consolidata.
- Interventi normativi successivi o misure attuative possono chiarire le modalità di erogazione e l'identificazione dei beneficiari, ma non sempre incidono sul diritto sostanziale già riconosciuto: distinguere sempre diritto sostanziale da aspetti procedurali/di esecuzione.
- In presenza di dubbia formulazione normativa è essenziale considerare il contesto legislativo, la ratio dell'intervento (es. indennizzo per calamità) e l'orientamento giurisprudenziale consolidato prima di escludere la legittimazione del contribuente.
- Eventuali limiti pratici (stanziamenti, provvedimenti liquidatori, modalità di rimborso) possono sorgere in fase esecutiva: anche se il diritto è riconosciuto, la soddisfazione concreta della pretesa può essere subordinata a regole attuative o risorse disponibili.
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