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Sentenza

Sentenza del 17/04/2020 n. 7906 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Richiesta di rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per gli anni 1990-1991-1992 da parte della contribuente residente nelle zone colpite dal sisma; controversia sull'interpretazione della L. n. 289/2002, art. 9, comma 17 e della L. n. 190/2014, art. 1, comma 665 in ordine alla possibilità di ottenere rimborsi di quanto già versato e alla legittimazione a richiederli (se solo il sostituto d'imposta o anche il sostituito).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate confermando le decisioni della Commissione provinciale e della Commissione regionale che avevano accolto la domanda della contribuente. È stato affermato che la L. n. 289/2002, art. 9, comma 17 consente il recupero del 90% delle imposte dovute e versate ai soggetti residenti nelle zone colpite dal sisma, derogando alla regola generale che la sanatoria non dà luogo a rimborsi, e che la legittimazione a chiedere il rimborso spetta sia al sostituto d'imposta sia al sostituito. La giurisprudenza citata e gli interventi successivi (D.L. n. 91/2017 conv. L. n. 123/2017) confermano tale orientamento; eventuali vincoli sulle modalità di erogazione o limiti di risorse riguardano la fase esecutiva.

Norme richiamate

  • L. n. 289/2002, art. 9, comma 17

    Prevede la possibilità di recuperare il 90% delle imposte versate dai lavoratori residenti nelle zone colpite dal sisma del 1990; è interpretata come deroga alla regola generale che le sanatorie non danno luogo a rimborsi e attribuisce il diritto sostanziale al rimborso anche al sostituito.

  • L. n. 190/2014, art. 1, comma 665

    Richiamata nella controversia: l'Amministrazione sosteneva che il rimborso spettasse solo al sostituto, ma la Corte ha ritenuto che l'interpretazione normativa, anche alla luce della giurisprudenza successiva, non esclude la legittimazione del sostituito.

  • D.P.R. n. 602/1973, art. 38

    Stabilisce la legittimazione a richiedere il rimborso sia per chi ha effettuato il versamento (sostituto) sia per il percipiente (sostituito); principio applicato dalla Corte per affermare la titolarità del diritto al rimborso da parte del contribuente.

  • D.L. n. 91/2017, art. 16-octies (conv. L. n. 123/2017)

    Intervento successivo che ha confermato e disciplinato l'inclusione dei titolari di redditi di lavoro dipendente tra i beneficiari in relazione alle ritenute subite; conferma la legittimazione del sostituito ma riguarda principalmente le modalità di esecuzione del rimborso.

Massime di principio

  • Nei casi di misure di favore legate a calamità naturali la normativa può derogare alla regola generale secondo cui la definizione agevolata non dà luogo a rimborsi: va verificata la finalità risarcitoria/indennitaria della norma.
  • Il diritto sostanziale al rimborso può spettare sia al sostituto d'imposta sia al sostituito (percipiente) in base al principio ricavabile dall'art. 38 del D.P.R. n. 602/1973 e dalla giurisprudenza consolidata.
  • Interventi normativi successivi o misure attuative possono chiarire le modalità di erogazione e l'identificazione dei beneficiari, ma non sempre incidono sul diritto sostanziale già riconosciuto: distinguere sempre diritto sostanziale da aspetti procedurali/di esecuzione.
  • In presenza di dubbia formulazione normativa è essenziale considerare il contesto legislativo, la ratio dell'intervento (es. indennizzo per calamità) e l'orientamento giurisprudenziale consolidato prima di escludere la legittimazione del contribuente.
  • Eventuali limiti pratici (stanziamenti, provvedimenti liquidatori, modalità di rimborso) possono sorgere in fase esecutiva: anche se il diritto è riconosciuto, la soddisfazione concreta della pretesa può essere subordinata a regole attuative o risorse disponibili.

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