Cassazione Penale, Sentenza n. 05914/2026 del 12/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari di Crotone che aveva respinto la richiesta di riconoscimento del vincolo di continuazione tra diverse sentenze penali concernenti reati fallimentari, fiscali, previdenziali e altri reati. Il ricorso sosteneva che le condotte oggetto delle sentenze n. 714/2019 e n. 1921/2018 (omissione versamenti previdenziali e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti) erano state commesse dal ricorrente quale legale rappresentante della Manini Legnami s.r.l. e facevano parte del medesimo disegno criminoso che aveva cagionato il fallimento (reati di bancarotta) giudicati nella sentenza del 29/11/2023
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato in parte. Ha stabilito che, in tema di bancarotta fraudolenta, per valutare la contiguità cronologica e l'identità del disegno criminoso va considerato il momento di commissione delle singole condotte fraudolente e non la data della dichiarazione di fallimento. Applicando tale principio, le condotte dolose che hanno cagionato il fallimento (2009-2014) risultano sovrapponibili temporalmente ai reati fiscali (anno 2010) e previdenziali (2012-2013), sicché il giudice dell'esecuzione deve rivalutare se sussista continuità tra la sentenza di bancarotta e le sentenze n. 714/2019 e n. 1921/2018. Per questo motivo la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata limitatamente alla valutazione della continuazione tra i reati fallimentari, fiscali e previdenziali e ha rinviato il relativo esame al Giudice per le indagini preliminari di Crotone. Quanto alle altre sentenze e fatti (per es. furto e abuso edilizio), la decisione del giudice di merito è stata ritenuta congruamente motivata e il ricorso è stato rigettato nella restante parte
Norme richiamate
Cass. Sez. 1, n. 24657 del 05/02/2019 (Baldini)
Per i reati di bancarotta la contiguità cronologica va valutata in base alla data delle singole condotte che hanno concorso al fallimento e non alla data della sentenza dichiarativa di fallimento
Cass. Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012 (Daniele)
L'identità del disegno criminoso si apprezza sul complesso degli indici quali distanza cronologica, modalità della condotta, tipologia del reato, bene tutelato, omogeneità delle violazioni, causale e condizioni di tempo e luogo; è sufficiente la presenza di alcuni elementi significativi
Cass. Sez. 4, n. 10366 del 28/05/1990 (Paoletti)
La valutazione dell'unicità del disegno criminoso è rimessa al giudice di merito e la sua decisione, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità
Massime di principio
- In caso di bancarotta fraudolenta, per verificare la possibile continuazione con altri reati occorre prendere come riferimento temporale le singole condotte fraudolente che hanno determinato il fallimento e non la data della sentenza dichiarativa di fallimento
- La sussistenza del vincolo di continuazione si valuta sul complesso di elementi (prossimità temporale, modalità, tipologia del reato, bene giuridico leso, omogeneità delle violazioni, causa e condizioni di luogo/tempo); non è necessario che tutti gli elementi siano presenti, ma alcuni devono essere significativi
- Quando le condotte rilevanti (es. reati fallimentari, fiscali e previdenziali) ricadono nello stesso arco cronologico e sono funzionalmente collegate alla stessa condotta imprenditoriale, il giudice dell'esecuzione deve approfondire se sussista un unico disegno criminoso; può essere disposto il rinvio per nuovo esame
- Fatti eterogenei per oggetto e modalità (es. furto vs abuso edilizio vs reati economico-aziendali) costituiscono un forte indice negativo rispetto al riconoscimento della continuazione, salvo che il ricorrente non produca argomenti specifici che dimostrino il collegamento
- La decisione sulla continuazione spetta al giudice di merito e, se adeguatamente motivata, è difficile da riformare in sede di legittimità; tuttavia errori di impostazione sul piano cronologico o di individuazione degli elementi utili alla valutazione possono comportare annullamento e rinvio
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