Cassazione Penale, Ordinanza n. 37654/2025 del 18/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte d'appello di Bari ha confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Foggia nei confronti di un imputato per fatti accertati il 14 ottobre 2020, relativi alla detenzione di beni e armi/oggetti indicati nei capi di imputazione, oltre alla ricettazione e alla detenzione illegale di un'arma/munizioni, con contestazione e riconoscimento della recidiva. In cassazione, la difesa ha dedotto un unico motivo ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., lamentando mancanza di motivazione sul mancato accoglimento della richiesta di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. La doglianza si fondava anche sull'assunto che l'imputato avesse dichiarato di detenere i beni per proteggersi dai continui furti subiti, circostanza che, secondo la difesa, avrebbe dovuto incidere sia sul giudizio di comparazione sia sulla dosimetria della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la Corte d'appello avesse già adeguatamente spiegato le ragioni per cui le attenuanti generiche, peraltro già concesse in termini definiti "generosamente", non potevano essere dichiarate prevalenti sulla recidiva e, conseguentemente, per cui non vi era spazio per un'ulteriore riduzione del trattamento sanzionatorio. La Corte ha inoltre osservato che il motivo mirava in realtà a sollecitare una diversa valutazione di merito del bilanciamento tra circostanze, attività non consentita in sede di legittimità se la motivazione è non illogica e sufficiente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione, ma non consente di ottenere una rivalutazione del merito quando la decisione impugnata è sorretta da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
art. 23, commi 1 e 4, l. 110/1975
Norma incriminatrice richiamata nei capi di imputazione confermati nei gradi di merito.
art. 648 c.p.
Norma incriminatrice richiamata nei capi di imputazione confermati nei gradi di merito.
art. 697 c.p.
Norma incriminatrice richiamata nei capi di imputazione confermati nei gradi di merito.
art. 81 c.p.
Richiamato in relazione al capo di imputazione e alla struttura del fatto contestato nei gradi di merito.
art. 62-bis c.p.
La decisione riguarda il mancato riconoscimento della prevalenza delle attenuanti generiche sulla recidiva; la Corte ribadisce che tale apprezzamento è di merito.
art. 99 c.p.
La recidiva è stata contestata e ritenuta; il suo bilanciamento con le attenuanti generiche è rimesso al giudizio discrezionale del merito.
Massime di principio
- Il giudizio di comparazione tra circostanze attenuanti generiche e recidiva è espressione di un apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e non manifestamente illogica.
- In sede di legittimità non è consentito censurare la persuasività o l'adeguatezza della motivazione né sollecitare una diversa lettura degli elementi fattuali già valutati dal giudice di merito.
- La motivazione che, ai fini del bilanciamento, spieghi in modo non apparente perché l'equivalenza o la non prevalenza delle attenuanti sia la soluzione più idonea ad assicurare l'adeguatezza della pena è sufficiente a resistere al vaglio di cassazione.
- Quando il ricorso si limita a contestare la valutazione discrezionale del merito senza denunciare un vero vizio di motivazione, esso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
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