Cassazione Penale, Sentenza n. 23467/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza che aveva dichiarato inammissibile il ricorso volto a contestare la legittimità di un provvedimento di confisca di prevenzione. Con ricorso straordinario per cassazione il difensore deduceva un presunto errore di fatto nella decisione impugnata, sostenendo che l'interesse alla restituzione del bene spettava al solo Brilli (e non ai familiari) e che l'immobile oggetto della misura ablativa era stato acquistato con mezzi leciti e con provvista riconducibile al ricorrente.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché, secondo la Corte, il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto non è previsto in materia di misure di prevenzione. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali che confermano l'esclusione del soggetto sottoposto a misure di prevenzione dalla possibilità di proporre il ricorso straordinario previsto dall'art. 625-bis c.p.p. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma equitativamente determinata in euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Interpretato in senso restrittivo: il rimedio del ricorso straordinario per errore materiale o di fatto è previsto solo a favore del "condannato" e non si estende al soggetto sottoposto a misure di prevenzione, giustificando l'inammissibilità di ricorsi straordinari in materia di prevenzione.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Norma che disciplina la procedura per dichiarare l'inammissibilità dei ricorsi proposti in casi non consentiti (qui applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso straordinario contro provvedimenti di prevenzione).
art. 616 cod. proc. pen.
Applicata per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile.
Cass. Sez. 1, n. 46433 del 12/01/2017 (Pelle), Rv. 271398 - 01
Precedente giurisprudenziale richiamato per affermare che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 625-bis c.p.p. (in riferimento all'art. 3 Cost.) è manifestamente infondata: la diversa disciplina tra condannato e soggetto sottoposto a misure di prevenzione è giustificata dalla differenza delle rispettive situazioni e rientra nella discrezionalità del legislatore.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto (art. 625-bis c.p.p.) è in linea di massima esperibile solo dal "condannato" e non dal soggetto sottoposto a misure di prevenzione: in casi simili occorre valutare rimedi diversi previsti dalla disciplina delle misure di prevenzione.
- Le impugnazioni dirette contro provvedimenti di prevenzione devono rispettare i rimedi procedurali specifici per la materia; proporre strumenti non previsti determina l'inammissibilità e sanzioni economiche (spese e versamento alla Cassa delle ammende).
- Per contestare la confisca di prevenzione sul fondamento che il bene è stato acquistato con mezzi leciti, il ricorrente deve utilizzare le vie processuali appropriate e fornire prova robusta nella fase competente: la mera deduzione nel ricorso straordinario per errore di fatto non è sufficiente se il rimedio non è previsto.
- Prima di proporre un rimedio giurisdizionale è fondamentale verificare la riconducibilità soggettiva del rimedio alla qualità processuale del ricorrente (es. "condannato" vs "soggetto di prevenzione"): la carenza di legittimazione soggettiva determina l'inammissibilità procedurale a prescindere dal merito.
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