Cassazione Penale, Ordinanza n. 30462/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Bari ha confermato la condanna dell'imputato alla pena di mesi sei di arresto e 600 euro di ammenda per il porto di un coltello. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: (1) violazione dell'art. 4 l. 110/1975, sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe valorizzato la sua spiegazione resa nell'immediatezza, secondo cui il coltello sarebbe stato trovato per terra, circostanza che a suo dire non sarebbe incompatibile con il rinvenimento dell'arma nella tasca della giacca; (2) violazione dell'art. 131-bis c.p., deducendo che l'esclusione della particolare tenuità del fatto sarebbe stata motivata in modo tautologico, facendo leva sulla sola esistenza del reato e non sulle concrete modalità della condotta, mentre il precedente specifico non sarebbe ostativo di per sé e la condotta successiva al fatto sarebbe stata collaborativa; (3) violazione dell'art. 62-bis c.p., lamentando il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche in considerazione della giovane età, della scelta del rito abbreviato e della scarsa offensività del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che tutti i motivi erano meramente ripetitivi delle doglianze già proposte in appello e già disattese con motivazione ritenuta ampia, non illogica né contraddittoria. Quanto al primo motivo, ha osservato che la dedotta circostanza di avere trovato il coltello a terra non escludeva la responsabilità, poiché l'imputato lo aveva comunque occultato nella tasca della giacca e portato in luogo pubblico. In relazione alla particolare tenuità del fatto, ha richiamato la valutazione globale compiuta dalla Corte territoriale, che aveva valorizzato i plurimi precedenti dell'imputato nonostante la giovane età, senza considerare il precedente specifico come ostativo ex se. Da tale premessa era derivata anche l'esclusione delle attenuanti generiche. Il ricorso non si confrontava con tale ratio decidendi e tendeva a sollecitare una nuova valutazione del fatto, attività preclusa al giudice di legittimità. Conseguentemente, oltre alla declaratoria di inammissibilità, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 4 l. 110/1975
Norma richiamata quale base incriminatrice del porto del coltello; la Corte ribadisce che la giustificazione dell'imputato non esclude la responsabilità quando il coltello sia comunque occultato e portato in luogo pubblico.
art. 131-bis c.p.
La particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità concrete della condotta e della personalità dell'imputato; la Corte di merito aveva legittimamente escluso la causa di non punibilità valorizzando i precedenti.
art. 62-bis c.p.
Le attenuanti generiche sono state negate sulla base di una valutazione globale negativa della personalità e del fatto, non sindacabile in cassazione se congruamente motivata.
art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)
Il ricorso per cassazione deve colpire specifici vizi della motivazione; la mera riproposizione delle censure già esaminate in appello integra aspecificità e genericità del motivo.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, in assenza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è inammissibile il motivo che si limiti a riproporre questioni già devolute in appello senza confrontarsi con la specifica risposta argomentativa del giudice del merito.
- L'aspecificità del motivo ricorre quando manca la correlazione tra le ragioni poste a base della decisione impugnata e quelle dedotte nel ricorso; il ricorso deve censurare un vizio tipizzato della motivazione e non limitarsi a reiterare la diversa lettura dei fatti prospettata in appello.
- Il giudice di legittimità non può procedere a una rilettura autonoma degli elementi di fatto né sostituire ai parametri valutativi del giudice di merito una diversa ricostruzione ritenuta dal ricorrente più plausibile.
- La particolare tenuità del fatto va esclusa o riconosciuta all'esito di una valutazione complessiva delle modalità della condotta, della gravità dell'offesa e della personalità dell'imputato; il semplice richiamo a un singolo dato favorevole non impone il riconoscimento della causa di non punibilità.
- Le attenuanti generiche possono essere negate sulla base di una valutazione globale negativa, specie in presenza di precedenti penali, purché il giudice dia conto in modo non illogico delle ragioni della scelta.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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