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Cassazione Penale, Ordinanza n. 31100/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (non determinabile)

La controversia

L'imputato ricorreva avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per furto in abitazione. Nel ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità penale. La Corte di cassazione ha però rilevato che i motivi erano generici e indeterminati: non specificavano quali elementi della motivazione della sentenza impugnata fossero censurati e non consentivano di individuare in modo puntuale i rilievi, impedendo così l'esercizio del sindacato di legittimità.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'impugnazione non rispettasse i requisiti di specificità previsti dall'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., perché formulata in modo generico e priva dell'indicazione degli specifici elementi di fatto o di diritto posti a base della censura, pur a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ritenuta logicamente corretta. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e puntuali; la mera deduzione astratta di violazione di legge o vizio di motivazione, senza indicare gli elementi a sostegno della censura, rende l'impugnazione inammissibile.

  • art. 618 c.p.p.

    Non citato espressamente nel testo; non determinabile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve essere specifico, cioè deve confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e indicare in modo chiaro quali passaggi siano erronei o illogici.
  • È inammissibile il ricorso che si limiti ad affermazioni generiche di violazione di legge o di vizio di motivazione senza una critica argomentata e circostanziata della sentenza impugnata.
  • Quando la motivazione della decisione di merito è logicamente coerente e il ricorso non individua puntualmente le ragioni del dissenso, la Corte di cassazione non può esercitare utilmente il proprio controllo.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma a favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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