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Circolare

Circolare numero 147 del 12-7-1999

Si trasmettono le ulteriori elaborazioni delle tabelle da 1 a 9/GEST. SEP., che tengono conto del limite di reddito pro-capite.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare rielabora e sostituisce le tabelle per l’assegno al nucleo familiare spettante agli iscritti alla Gestione separata, per renderle immediatamente utilizzabili tenendo conto del limite di reddito pro-capite. Vengono chiariti il criterio di non spettanza, la distinzione tra tabelle A e B in base al semestre di riferimento, l’applicazione dei limiti per nuclei fino a oltre sette componenti e le maggiorazioni/riduzioni previste. Si precisa inoltre che la prestazione resta subordinata sia al rispetto delle fasce reddituali sia al non superamento del limite pro-capite, in quanto estensione della disciplina generale ANF.

Nuove tabelle per l’assegno per il nucleo familiare alla Gestione separata, con limiti di reddito pro-capite

Assegno per il nucleo familiare per la Gestione separata: nuove tabelle e criteri applicativi

La circolare interviene sull’assegno per il nucleo familiare spettante agli iscritti alla Gestione separata, già disciplinato dalla circolare n. 47 del 1 marzo 1999, con l’obiettivo di rendere le tabelle di calcolo immediatamente utilizzabili. L’aggiornamento tiene conto del limite di reddito pro-capite e chiarisce come verificare il diritto alla prestazione in relazione alla composizione del nucleo e alle fasce reddituali.

Quadro normativo di riferimento

La prestazione riguarda i soggetti iscritti alla Gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. La circolare richiama inoltre l’art. 4 del decreto ministeriale 27 maggio 1998, attuativo dell’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, precisando che l’assegno costituisce un’estensione della disciplina dell’assegno per il nucleo familiare prevista dalla legge n. 153/1988.

Limite di reddito pro-capite e condizioni di spettanza

Viene ribadito che l’assegno non spetta se il reddito familiare percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, diviso per il numero dei componenti, supera gli 8 milioni di lire pro-capite. Il limite è elevato a 10 milioni di lire pro-capite nei nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile.

La circolare sottolinea che questo requisito opera come condizione ulteriore rispetto alla verifica del reddito familiare entro le fasce tabellari: il diritto alla prestazione non può prescindere sia dal contenimento del reddito complessivo nelle soglie previste, sia dal rispetto del tetto pro-capite.

Nuove tabelle da 1 a 9/GEST.SEP.

Per agevolare gli adempimenti delle sedi vengono trasmesse le nuove tabelle da 1 a 9/GEST.SEP., riferite alle diverse tipologie familiari. Ogni tabella è stata suddivisa in due parti:

  • le tabelle contrassegnate dalla lettera A contengono le fasce di reddito valide per il 1° semestre 1998;
  • le tabelle contrassegnate dalla lettera B contengono le fasce applicabili dal 1° luglio 1998.

Domande per il 1999 e aggiornamenti successivi

La circolare precisa che le domande per l’anno 1999 dovranno essere presentate a decorrere dal 1° febbraio 2000. In relazione a ciò, viene annunciata la trasmissione, in tempo utile, delle tabelle con le fasce di reddito applicabili dal 1° luglio 1999.

Nuclei familiari numerosi e interpretazione degli importi in tabella

Alcuni importi della colonna 7 sono riportati in carattere corsivo ridotto perché non si applicano ai nuclei con 7 componenti, per i quali manca il requisito del limite di reddito pro-capite. Tali importi possono invece spettare ai nuclei con 8, 9, 10 o più componenti, per i quali il requisito può sussistere, pur non essendo rappresentato separatamente nelle tabelle.

Per rendere immediata la lettura delle condizioni di accesso, è stata inserita una colonna aggiuntiva che indica il numero minimo di componenti necessario per avere diritto all’importo corrispondente, in rapporto alle diverse fasce di reddito. La circolare fornisce un esempio applicativo riferito alla tabella 1A, evidenziando che:

  • per 7 componenti si applicano gli importi dell’ultima colonna entro il limite di 56 milioni di lire annui, pari a 8 milioni pro-capite;
  • gli importi in corsivo si riferiscono ai nuclei con almeno 8 componenti fino a 64 milioni;
  • con almeno 9 componenti si va da 64.000.001 a 72 milioni;
  • con almeno 10 componenti si va da 72.000.001 a 80 milioni.

Riduzioni e maggiorazioni

Sugli importi indicati nelle tabelle devono essere applicate, ove previsto dalle tabelle da 1 a 6, le riduzioni per la presenza di fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni per i componenti oltre il settimo, secondo le indicazioni riportate in calce alle tabelle.

Esempio di esclusione dalla prestazione

La circolare chiude con un esempio: un nucleo familiare monoparentale composto da 10 persone con reddito familiare di 96 milioni di lire non ha diritto alla prestazione, poiché supera il tetto massimo di reddito familiare previsto dalla normativa generale dell’ANF, indicato in 95.772.000 lire nella tabella 2B/Gest. Sep.

Punti principali

Oggetto e finalità della circolare

La circolare aggiorna e rielabora le tabelle da 1 a 9/Gest. Sep. relative all’assegno per il nucleo familiare spettante ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995. L’obiettivo è integrare nelle tabelle il limite di reddito pro-capite, così da consentire alle sedi un utilizzo immediato nella liquidazione della prestazione.

Regola generale sul diritto alla prestazione

L’assegno non spetta se il reddito familiare percepito nell’anno solare precedente il 1° luglio, diviso per il numero dei componenti del nucleo, supera gli 8 milioni di lire pro-capite; tale limite è elevato a 10 milioni in caso di nuclei con un solo genitore o con un soggetto inabile. La circolare ribadisce che il rispetto di questo tetto costituisce una condizione aggiuntiva e necessaria, che si affianca al contenimento del reddito familiare entro le fasce previste dalle tabelle.

Nuove tabelle e distinzione per periodo di riferimento

Vengono trasmesse le nuove tabelle da 1 a 9/GEST.SEP., predisposte per le diverse tipologie familiari. Per agevolare la consultazione, ciascuna tabella è stata scissa in due: quelle contrassegnate con la lettera A indicano le fasce di reddito valide per il primo semestre 1998, mentre quelle contrassegnate con la lettera B contengono le fasce applicabili dal 1° luglio 1998.

Domande per l’anno 1999 e tabelle successive

La circolare ricorda che le domande per l’anno 1999 dovranno essere presentate a decorrere dal 1° febbraio 2000. Per tale motivo viene annunciata la successiva trasmissione delle tabelle con le fasce di reddito applicabili dal 1° luglio 1999, non appena disponibili.

Nuclei con più di sette componenti

Alcuni importi della colonna 7 sono riportati in carattere corsivo ridotto perché non applicabili ai nuclei con 7 componenti, dato che in questi casi non è rispettato il requisito del limite pro-capite. Tali importi possono invece spettare ai nuclei con 8, 9, 10 o più componenti, per i quali il requisito può ricorrere, anche se non è evidenziato separatamente nelle tabelle.

Colonna aggiuntiva e numero minimo di componenti

Per evidenziare i limiti di reddito pro-capite dei nuclei con più di 7 componenti, nelle tabelle è stata inserita una colonna specifica che indica il numero minimo di componenti necessario per accedere al corrispondente importo, in relazione alle varie fasce di reddito. La circolare fornisce un esempio operativo riferito alla tabella 1A, distinguendo gli importi per nuclei di almeno 8, 9 o 10 componenti in base ai diversi scaglioni di reddito.

Riduzioni e maggiorazioni applicabili

Sugli importi tabellari devono essere applicate, ove previste dalle tabelle da 1 a 6, le riduzioni per la presenza di fratelli, sorelle e nipoti e le maggiorazioni per i componenti oltre il settimo, secondo le indicazioni riportate in calce alle tabelle stesse.

Inquadramento normativo della prestazione

La circolare collega la disciplina della prestazione all’art. 4 del decreto ministeriale 27 maggio 1998, attuativo dell’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997, che ha istituito l’estensione dell’assegno per il nucleo familiare alla Gestione separata. Viene quindi ribadito che si tratta di un’estensione della disciplina prevista dalla legge n. 153/1988.

Esempio applicativo e limite massimo generale

Viene richiamato un esempio di nucleo monoparentale composto da 10 persone con reddito familiare di 96 milioni di lire, per il quale la prestazione non spetta perché supera il tetto massimo di reddito familiare previsto dalla normativa generale ANF, indicato in lire 95.772.000 nella tabella 2B/Gest. Sep.

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