Circolare numero 149 del 16-7-1999
I datori di lavoro agricolo che presentano le dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata tramite sistemi informatizzati(supporto magnetico o trasmissione telematica) possono effettuare l'adempimento entro il giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare riguarda la dichiarazione degli operai agricoli occupati che i datori di lavoro devono presentare all’INPS per l’accertamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Conferma il termine ordinario del 25° giorno dalla fine di ciascun trimestre e chiarisce che, per chi usa sistemi automatizzati, la dichiarazione può essere inviata entro il 25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento senza sanzioni. Per il solo secondo trimestre viene inoltre previsto un termine eccezionale al 15 settembre, in luogo della scadenza del 25 agosto, sempre per la trasmissione tramite sistemi automatizzati.
Presentazione delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola tramite sistemi automatizzati
Dichiarazione trimestrale degli operai agricoli e presentazione automatizzata
La circolare disciplina le modalità e i termini di presentazione all’INPS della dichiarazione degli operai agricoli occupati da parte dei datori di lavoro agricolo. Il documento si colloca nell’ambito dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 375/1993 e richiama il precedente intervento dell’Istituto in materia di presentazione con sistemi automatizzati.
Obbligo dichiarativo e funzione della dichiarazione
I datori di lavoro agricolo devono presentare all’INPS la dichiarazione degli operai agricoli occupati ai fini dell’accertamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale. La dichiarazione deve essere redatta sul modulo predisposto dall’Istituto e costituisce la base per l’elaborazione della contribuzione dovuta.
Termini ordinari
La circolare conferma che la dichiarazione trimestrale deve essere prodotta entro il venticinquesimo giorno successivo alla fine di ciascun trimestre. Sulla base dei dati dichiarati, l’INPS determina la richiesta di pagamento dei contributi, i quali devono essere versati entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla fine del trimestre di riferimento.
Presentazione tramite sistemi automatizzati
Viene ribadita la possibilità di utilizzare sistemi automatizzati, sia su supporto magnetico sia tramite trasmissione telematica, modalità già disciplinata con circolare n. 46 del 26 febbraio 1999. Tale soluzione viene richiamata come strumento idoneo a generare economie gestionali e ad assicurare l’aggiornamento tempestivo degli archivi dell’Istituto, anche ai fini del calcolo dell’imposizione contributiva e della pubblicazione degli elenchi trimestrali e annuali degli operai agricoli a tempo determinato.
Termine derogatorio e regime sanzionatorio
Per i soggetti che presentano le dichiarazioni con sistemi automatizzati, la circolare consente un termine più ampio: la trasmissione può avvenire entro il giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento senza applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’articolo 9-quater, comma 19, della legge 608/1996.
Regola speciale per il secondo trimestre
In via eccezionale, per il solo secondo trimestre, la scadenza viene ulteriormente differita al 15 settembre successivo, tenuto conto del fatto che la scadenza ordinaria cadrebbe il 25 agosto, periodo ritenuto particolare sotto il profilo operativo.
Punti principali
Obbligo dichiarativo dei datori di lavoro agricolo
Ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 375/1993 e successive modificazioni, i datori di lavoro agricolo devono presentare all’INPS la dichiarazione degli operai agricoli occupati ai fini dell’accertamento dei contributi di previdenza e assistenza sociale. La dichiarazione deve essere compilata su modulo predisposto dall’Istituto.
Termine ordinario di presentazione e versamento contributivo
La dichiarazione deve essere presentata entro il venticinquesimo giorno dalla fine di ciascun trimestre. Dall’acquisizione ed elaborazione dei dati dichiarati deriva la richiesta di pagamento della contribuzione dovuta, che deve essere versata entro il giorno 16 del sesto mese successivo alla fine di ciascun trimestre.
Presentazione con sistemi automatizzati
Richiamando la circolare n. 46 del 26 febbraio 1999, la circolare ribadisce la possibilità di presentare le dichiarazioni trimestrali tramite sistemi automatizzati, ossia su supporto magnetico o mediante trasmissione telematica. Tale modalità è valorizzata per le economie gestionali e per l’aggiornamento tempestivo degli archivi INPS.
Proroga del termine per gli utenti di sistemi automatizzati
Per gli utenti che utilizzano sistemi automatizzati per la presentazione delle dichiarazioni trimestrali della manodopera occupata, è consentito inviare la dichiarazione entro il giorno 25 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento senza incorrere nelle sanzioni amministrative previste dall’articolo 9-quater, comma 19, della legge 608/1996.
Disciplina speciale per il secondo trimestre
Limitatamente al secondo trimestre, in considerazione del particolare periodo dell’anno in cui cade la scadenza ordinaria del 25 agosto, la presentazione tramite sistemi automatizzati è consentita fino al 15 settembre successivo.
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