Circolare numero 148 del 12-7-1999
In caso di lavoratori che effettuano la settimana corta le seste giornate vanno comprese tra quelle utili per la determinazione della prestazione quando devono essere denunciate ai fini contributivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce come devono essere conteggiate le giornate retribuite da indicare nel modello Ind.mal.3/Agr. OTD per i lavoratori agricoli a tempo determinato, con particolare riferimento alle "seste giornate" nei casi di settimana corta. Viene ribadita la necessità di coerenza tra dati contributivi, modelli di denuncia e elenchi anagrafici, poiché tali risultanze incidono sul riconoscimento delle prestazioni economiche di malattia e maternità. Per evitare difformità interpretative, il modello è stato ristrutturato e aggiornato nelle avvertenze.
Criteri per l’indicazione delle giornate retribuite ai fini delle prestazioni di malattia e maternità per i lavoratori agricoli OTD
Criteri di compilazione del modello Ind.mal.3/Agr. OTD per i lavoratori agricoli OTD
La circolare interviene sui criteri di indicazione delle giornate retribuite ai fini dell’erogazione delle prestazioni economiche di malattia e maternità per i lavoratori agricoli a tempo determinato. L’obiettivo è assicurare uniformità tra le informazioni dichiarate dalle aziende ai fini contributivi e quelle utilizzate per il riconoscimento delle prestazioni.
Ambito e criterio generale
La circolare ribadisce che, per il calcolo delle prestazioni, devono essere contrassegnate le giornate effettivamente lavorate oppure quelle comunque retribuite. Il totale delle giornate così individuate costituisce la base su cui, secondo norma, va divisa la retribuzione ricavata.
Inclusione delle seste giornate
Viene precisato che tra le giornate retribuite devono essere incluse anche le cosiddette "seste giornate" quando il contratto prevede un orario di lavoro distribuito su un numero di giorni inferiore a sei. Tale criterio è richiamato come già confermato dalla circolare n. 55 del 4.3.1999, relativa alle istruzioni per la compilazione delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola.
La regola opera in via generale e prescinde dalla natura della retribuzione, sia essa effettiva o convenzionale.
Corrispondenza tra denuncia contributiva e prestazioni
La circolare segnala che alcune sedi hanno riscontrato casi in cui le aziende non riportano le seste giornate come retribuite. Ciò determina una mancata corrispondenza tra il numero di giornate indicato nel modello Ind.mal.3/Agr. OTD e quello riportato nelle dichiarazioni trimestrali.
Viene chiarito che l’obbligo di indicare le giornate retribuite anche se non lavorate coincide con quello di denunciarle ai fini contributivi. Lo stesso numero di giornate viene poi trasfuso negli elenchi anagrafici, dai quali dipende, come noto, il riconoscimento del diritto alle prestazioni economiche di malattia e maternità e la determinazione delle giornate indennizzabili.
Criterio di calcolo in settimana corta
Per garantire la stretta corrispondenza tra dato contributivo ed erogativo, la circolare stabilisce che, nei casi di settimana corta, le giornate di effettivo lavoro devono essere moltiplicate per il coefficiente 1,20. Il risultato va arrotondato per eccesso o per difetto in base alla frazione risultante: si arrotonda per eccesso se la frazione non è inferiore a 0,50, mentre si arrotonda per difetto se è inferiore a 0,50.
Aggiornamento del modello e delle avvertenze
Per prevenire difformità interpretative, il modello Ind.mal.3/Agr. OTD è stato ristrutturato secondo il fac-simile allegato alla circolare. Contestualmente è stata aggiornata anche la parte dedicata alle avvertenze.
Punti principali
Criterio generale di conteggio delle giornate
Le giornate da contrassegnare sono quelle effettivamente lavorate oppure comunque retribuite. Su tale totale va divisa, secondo le norme richiamate, la retribuzione ricavata ai fini del calcolo delle prestazioni economiche.
Inclusione delle seste giornate
Tra le giornate retribuite devono essere ricomprese anche le "seste giornate" quando l’orario di lavoro previsto dal contratto è ripartito in un numero di giorni inferiore a sei. Il principio è confermato dalla circolare n. 55 del 4.3.1999 e vale in via generale, indipendentemente dal fatto che la retribuzione sia effettiva o convenzionale.
Coerenza tra modello, contribuzione ed elenchi anagrafici
È segnalato che alcune aziende non indicano come retribuite le seste giornate, generando una divergenza tra il numero di giornate riportato nel modello Ind.mal.3/Agr. OTD e quello dichiarato nelle denunce trimestrali. La circolare richiama la necessità di corrispondenza tra giornate ai fini contributivi ed erogativi, poiché il medesimo numero confluisce anche negli elenchi anagrafici, base per il riconoscimento del diritto alle prestazioni e per la determinazione delle giornate indennizzabili.
Calcolo nelle settimane corte
In caso di settimana corta, le giornate di effettivo lavoro devono essere moltiplicate per il coefficiente 1,20. Il risultato va poi arrotondato per eccesso o per difetto a seconda che la frazione sia, rispettivamente, non inferiore o inferiore a 0,50, con criterio diverso da quello applicato ai lavoratori di altri settori.
Aggiornamento del modello
Per evitare interpretazioni difformi, il modello Ind.mal.3/Agr. OTD è stato ristrutturato secondo il fac-simile allegato e aggiornata anche la relativa sezione delle avvertenze.
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