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Circolare

Circolare numero 150 del 16-7-1999

In applicazione delle disposizioni contenute nell’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 relative alla rivalutazione automatica delle pensioni dei titolari di più trattamenti pensionistici e nell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 relative all’assoggettamento all’IRPEF di titolari di più trattamenti pensionistici, il Casellario dei pensionati ha provveduto a determinare la perequazione e le ritenute IRPEF da applicare nei confronti dei titolari di più pensioni.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare disciplina, per il 1999, l’applicazione del cumulo dei trattamenti pensionistici ai fini della perequazione automatica e dell’IRPEF, sulla base dei dati trasmessi dagli enti al Casellario centrale dei pensionati. Vengono indicati i soggetti e i trattamenti esclusi, il metodo di calcolo dell’aliquota di rivalutazione, le modalità di conguaglio a credito e a debito, nonché le istruzioni operative per le pensioni INPS e per gli enti erogatori. È inoltre richiamata la disciplina fiscale per i residenti all’estero e, in allegato, sono riportati i valori previsionali degli aumenti per costo vita e le regole di gestione dei conguagli di ricostituzione.

Rivalutazione automatica e tassazione IRPEF dei titolari di più trattamenti pensionistici

Rivalutazione automatica e tassazione cumulata delle pensioni

La circolare disciplina l’applicazione, per l’anno 1999, della rivalutazione automatica e del cumulo ai fini IRPEF per i titolari di più trattamenti pensionistici. Il documento si fonda sull’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e sull’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, e definisce il ruolo del Casellario centrale dei pensionati nella raccolta dei dati, nell’individuazione dei soggetti interessati e nella comunicazione delle aliquote da applicare agli enti erogatori.

Ambito di applicazione e soggetti interessati

La disciplina della perequazione cumulata si applica ai soggetti titolari di due o più trattamenti pensionistici corrisposti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria, delle relative gestioni per lavoratori autonomi, dei fondi sostitutivi, esclusivi ed esonerativi, nonché dei fondi integrativi e aggiuntivi richiamati dalla normativa. Ai fini del cumulo vengono considerati anche i trattamenti periodici di previdenza complementare.

L’abbinamento delle pensioni riferibili al medesimo soggetto è effettuato dal Casellario sulla base del codice fiscale. Ai fini del calcolo sono presi in considerazione i trattamenti per i quali gli enti hanno comunicato almeno un importo mensile riferito al 1998.

Trattamenti esclusi dall’elaborazione

La circolare precisa che sono esclusi dall’elaborazione:

  • i trattamenti pensionistici cessati;
  • i trattamenti non assoggettabili a perequazione;
  • le posizioni per le quali gli enti hanno comunicato la non assoggettabilità a perequazione;
  • alcune tipologie di prestazioni INPS espressamente elencate, tra cui pensioni sociali, assegni sociali, prestazioni per invalidi civili, assegni vitalizi a carico di ENPAS, Istituto postelegrafonici e INADEL, rendite facoltative di vecchiaia e di invalidità, pensioni della mutualità casalinghe, indennizzo per cessazione attività commerciale, trattamenti già liquidati a carico dell’ENPAO e pensioni del clero secolare e dei ministri di culto di confessioni diverse dalla cattolica.

Adempimenti degli enti e ruolo del Casellario

Gli enti erogatori devono trasmettere al Casellario, entro il mese di febbraio di ciascun anno, i dati richiesti per ciascun trattamento pensionistico. Sulla base di tali informazioni, il Casellario comunica agli enti, entro il mese di giugno, l’importo complessivo del trattamento del soggetto su cui applicare la rivalutazione.

Per il 1999, in attesa della prima piena applicazione della nuova disciplina, ciascun ente attribuisce in via provvisoria la rivalutazione sul totale dei trattamenti dallo stesso erogati. Per gli anni successivi al 1999, gli enti effettuano inizialmente un calcolo provvisorio sulla base dei dati dell’anno precedente e, ricevuta la comunicazione del Casellario, procedono alla rideterminazione dal 1° gennaio dell’anno di riferimento, con i relativi conguagli a credito e a debito.

Criteri di determinazione della rivalutazione

Il Casellario determina:

  • l’ammontare complessivo mensile dei trattamenti soggetti a perequazione riferiti all’ultimo mese dell’anno precedente;
  • la rivalutazione complessiva mensile spettante, applicando le regole vigenti in materia di aumento per costo vita;
  • l’aliquota di rivalutazione da attribuire a ciascun trattamento, pari al rapporto tra rivalutazione complessiva e ammontare complessivo dei trattamenti;
  • la comunicazione da inviare a ciascun ente per l’applicazione dell’articolo 34.

L’aliquota così determinata deve essere utilizzata per tutti i trattamenti del medesimo soggetto.

Conguagli di rivalutazione

Gli enti devono applicare la rivalutazione con effetto dal 1° gennaio 1999 e porla in pagamento dal primo pagamento utile successivo alla ricezione dei dati del Casellario. I conguagli a credito devono essere corrisposti con il primo pagamento utile; i conguagli a debito devono essere recuperati anche in deroga ai limiti previsti dalla normativa vigente.

La circolare richiama inoltre che l’INPS, per i soggetti titolari di più pensioni anche presso enti diversi, ha determinato la rivalutazione delle proprie pensioni per il 1999 tenendo conto degli importi presenti nel Casellario, riducendo così al minimo gli scostamenti a debito o a credito.

Tassazione IRPEF dei titolari di più pensioni

Per le ritenute IRPEF sui titolari di più trattamenti pensionistici, la circolare rinvia alle istruzioni contenute nella circolare del Ministero delle Finanze n. 326/E del 23 dicembre 1997 e alle istruzioni operative INPS del 30 maggio 1998. Per i trattamenti corrisposti a soggetti residenti all’estero, la tassazione deve avvenire sulle singole prestazioni, applicando le convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali vigenti con i vari Stati.

Comunicazione agli enti e gestione operativa

Il Casellario centrale dei pensionati ha trasmesso agli enti, oltre al flusso dei dati elaborati, una comunicazione operativa che indica le modalità da seguire per l’applicazione della rivalutazione, della tassazione cumulata e per la gestione dei conguagli a debito o a credito relativi al periodo dal 1° gennaio fino alla data di avvio dell’applicazione delle nuove determinazioni del Casellario.

Ricostituzione delle pensioni INPS e gestione dei conguagli

Per le pensioni INPS interessate da conguagli derivanti dal ricalcolo del Casellario è stata prevista la ricostituzione d’ufficio mediante l’inserimento di specifici flag di motivazione in GP1AF05:

  • 9: ricostituzione per perequazione cumulata;
  • 8: ricostituzione per IRPEF cumulata;
  • 6: ricostituzione per perequazione e IRPEF cumulata.

Le sedi possono prelevare gli indici delle pensioni e inserire le posizioni in EAD75 con specifici codici nel campo 36 e nel campo 99 del pannello PB1. Per le pensioni diverse dai Fondi speciali e dalle pensioni di ruolo S, la procedura inserisce la posizione anche nell’archivio 25.

Le sedi devono attivare al più presto la ricostituzione delle pensioni interessate. I conguagli sono memorizzati secondo le modalità previste dalla circolare n. 82 del 18 aprile 1999 e dal messaggio n. 2086 del 5 luglio 1999. Sono evidenziate come pensioni da ricostituire quelle con conguaglio positivo o negativo di almeno lire 50.000. Il recupero dei conguagli deve essere effettuato entro l’anno in corso.

Valori previsionali degli aumenti per costo vita

In allegato sono richiamate le disposizioni in materia di aumento per costo vita e i valori previsionali per il 1999. Dal 1° gennaio 1999 risultano previsti:

  • aumento del 1,7% fino a lire 1.395.400;
  • aumento del 1,53% sulla parte compresa tra lire 1.395.401 e lire 2.093.100;
  • aumento del 1,275% sulla parte compresa tra lire 2.093.101 e lire 3.488.500;
  • aumento del 0,51% sulla parte compresa tra lire 3.488.501 e lire 5.581.600;
  • nessun aumento sulla parte eccedente lire 5.581.600.

È inoltre richiamato che, a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per tre anni, l’indice di perequazione si applica nella misura del 30% per le fasce comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS e non si applica per le fasce superiori a otto volte il minimo.

Punti principali

Quadro normativo e finalità

La circolare dà attuazione all’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in vigore dal 1° gennaio 1999, che introduce la rivalutazione automatica delle pensioni per i titolari di due o più trattamenti, e richiama l’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 in materia di tassazione IRPEF dei titolari di più pensioni.

Flussi informativi tra enti e Casellario

Gli enti erogatori hanno trasmesso entro il 28 febbraio i dati dei trattamenti corrisposti nel 1998, gli importi mensili dovuti per il 1999 e l’indicazione del diritto o meno alla perequazione automatica. Il Casellario centrale dei pensionati, gestito dall’INPS, ha memorizzato le informazioni e ha individuato i trattamenti riferibili allo stesso soggetto tramite codice fiscale.

Individuazione dei trattamenti soggetti a cumulo

Sono stati considerati i trattamenti erogati dall’INPS e dagli altri enti, compresi quelli periodici di previdenza complementare, purché per il 1998 fosse disponibile almeno un importo mensile. Sono esclusi i trattamenti cessati, quelli non assoggettabili a perequazione e alcune prestazioni INPS specificamente elencate, tra cui pensioni sociali, assegni sociali, prestazioni per invalidi civili, rendite facoltative, mutualità casalinghe, indennizzo commercio e pensioni del clero.

Calcolo della rivalutazione

Il Casellario determina l’ammontare complessivo mensile dei trattamenti perequabili riferiti all’ultimo mese dell’anno precedente, calcola la rivalutazione complessiva spettante secondo le disposizioni sul costo della vita e ricava l’aliquota da applicare a ciascun trattamento, da utilizzare per tutti i trattamenti del soggetto.

Conguagli e pagamento degli importi aggiornati

Gli enti applicano l’aliquota dal 1° gennaio 1999 e dal primo pagamento utile successivo alla ricezione dei dati del Casellario. I conguagli a credito vanno corrisposti con il primo pagamento utile; quelli a debito possono essere recuperati anche in deroga ai limiti della normativa vigente.

Istruzioni per la tassazione IRPEF e per i residenti all’estero

Le ritenute IRPEF sui titolari di più pensioni sono determinate secondo la circolare ministeriale n. 326/E del 23 dicembre 1997 e le istruzioni INPS del 30 maggio 1998. Per i residenti all’estero, la tassazione va effettuata sulle singole prestazioni in base alle convenzioni contro le doppie imposizioni applicabili con ciascuno Stato.

Ricostituzione delle pensioni INPS

Per le pensioni INPS interessate da conguagli a credito o a debito è stata disposta la ricostituzione d’ufficio con specifici flag in GP1AF05. Le sedi devono attivare tempestivamente la ricostituzione; i conguagli sono memorizzati secondo le regole della circolare n. 82 del 1999 e del messaggio n. 2086 del 5 luglio 1999. Sono evidenziate come da ricostituire le pensioni con conguagli di almeno lire 50.000, e il recupero deve avvenire entro l’anno in corso.

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