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Circolare

Circolare numero 146 del 8-7-1999

Assistenza fiscale anno 1999. Innovazioni normative. Ricezione delle dichiarazioni presentate ai Caf. Operazioni di conguaglio su pensioni, stipendi e prestazioni temporanee. Rateizzazione dei conguagli. Incapienza delle retribuzioni. Rettifica delle dichiarazioni. Dichiarazioni integrative. Consegna dei modelli 730-1. Informazioni per gli utenti della procedura.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare riepiloga la disciplina dell’assistenza fiscale per i redditi 1998 e le istruzioni operative per sostituti d’imposta, CAF e uffici dell’Istituto. Vengono richiamate le principali fonti normative, le innovazioni introdotte rispetto al passato, la documentazione da produrre e conservare, le regole per l’elaborazione delle dichiarazioni, la trasmissione del modello 730-4 e i termini per i conguagli. Sono inoltre illustrate le modalità di rateizzazione, la gestione dell’incapienza, la rettifica di errori, le dichiarazioni integrative e i casi di decesso o cessazione del rapporto.

Assistenza fiscale 1999: conguagli, rettifiche e dichiarazioni integrative modello 730

Assistenza fiscale 1999: conguagli, rettifiche e dichiarazioni integrative del modello 730

La circolare disciplina gli adempimenti connessi all’assistenza fiscale per i redditi 1998, con particolare riguardo alla gestione del modello 730 da parte dell’Istituto, dei CAF e dei sostituti d’imposta. Il documento richiama la cornice normativa di riferimento, illustra le novità introdotte dalla disciplina vigente e fornisce istruzioni operative su documentazione, conguagli, rateizzazioni, rettifiche e dichiarazioni integrative.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama anzitutto il decreto ministeriale 2 marzo 1999, con il quale sono stati approvati i modelli 730 e la relativa modulistica, e chiarisce che l’intervento è finalizzato a spiegare gli adempimenti in materia di conguagli, rettifica dei dati e ricezione della dichiarazione integrativa.

Vengono poi elencate le principali fonti normative e di prassi:

  • Dlgs. 28 dicembre 1998, n. 490, quale integrazione del Dlgs. 9 luglio 1997, n. 241;
  • circolare Ministero delle finanze n. 87/E del 16 aprile 1999, con istruzioni operative ai sostituti d’imposta;
  • circolare n. 122/E del 2 giugno 1999, con chiarimenti su conguagli e rettifiche del modello 730;
  • D.M. 31 maggio 1999, n. 164, contenente il regolamento per l’assistenza fiscale resa da CAF, sostituti e professionisti;
  • circolare n. 134/E del 17 giugno 1999, relativa al visto di conformità.

Innovazioni rispetto alla disciplina previgente

La circolare evidenzia che l’assistenza fiscale relativa ai redditi 1998 presenta rilevanti novità rispetto all’articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413. In particolare:

  • si amplia la platea dei soggetti che possono utilizzare il modello 730, includendo i lavoratori socialmente utili e i titolari di redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
  • i sostituti d’imposta non sono più obbligati a prestare assistenza fiscale, ma possono farlo facoltativamente, fermo restando l’obbligo di effettuare i conguagli sulla base del risultato contabile trasmesso dai CAF;
  • i CAF devono verificare la corrispondenza dei dati dichiarati con la documentazione esibita e con le norme su oneri deducibili e detraibili, detrazioni, crediti d’imposta e ritenute;
  • è ammessa la dichiarazione congiunta dei coniugi non legalmente o effettivamente separati;
  • è possibile presentare un modello 730 integrativo, solo tramite CAF, per correggere errori od omissioni che abbiano determinato un minor debito o un maggior credito.

Soggetti non obbligati alla dichiarazione dei redditi

La circolare ricorda i casi in cui, per il 1998, non era obbligatoria la presentazione della dichiarazione. Si tratta dei contribuenti che hanno posseduto:

  • solo redditi di lavoro dipendente o di pensione corrisposti da un unico sostituto obbligato alle ritenute;
  • solo redditi di pensione corrisposti da più sostituti, con applicazione del regime fiscale di cui all’articolo 8 del Dlgs. n. 314/97;
  • solo redditi di lavoro dipendente corrisposti da più soggetti, se l’ultimo datore ha effettuato il conguaglio tenendo conto dei precedenti rapporti;
  • solo redditi di lavoro dipendente e assimilati, anche da più datori, per un ammontare complessivo non superiore a lire 9.100.000 e con detrazioni spettanti per l’intero anno;
  • solo redditi di lavoro dipendente o pensione, insieme al solo reddito dei fabbricati relativo all’abitazione principale e alle pertinenze, non tassato per effetto del periodo di utilizzo e della quota di possesso.

Documentazione da presentare e da conservare

Il contribuente che ha fruito dell’assistenza fiscale dell’Istituto deve presentare:

  • il modello 730/99, sottoscritto e compilato in ogni sua parte, comprensivo di redditi erogati, ritenute e acconti eventualmente trattenuti dal medesimo sostituto;
  • la busta chiusa con il modello 730-1 per la scelta dell’8 per mille, da inserire anche se non compilato;
  • la scheda per la destinazione del 4 per mille dell’Irpef ai movimenti e partiti politici, se si intende esprimere tale scelta.

Al sostituto non deve essere consegnata la documentazione reddituale e quella relativa agli oneri e alle deduzioni. Tale documentazione resta invece a carico del contribuente, che deve conservarla fino al 31 dicembre 2003 ed esibirla su richiesta dell’amministrazione finanziaria.

La ricezione della dichiarazione deve essere attestata con la ricevuta modello 730-2, che costituisce prova della presentazione. Il rilascio è subordinato alla verifica della sottoscrizione del contribuente o di entrambi i coniugi in caso di dichiarazione congiunta, nonché alla regolarità formale della dichiarazione rispetto ai limiti di deducibilità, detraibilità e ai crediti d’imposta.

Il sostituto deve inoltre conservare copia delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Elaborazione delle dichiarazioni e interruzione dell’assistenza

Qualora, nel corso delle operazioni, emergano anomalie o incongruenze tali da interrompere l’assistenza fiscale, il contribuente deve esserne avvisato tempestivamente per poter presentare, nei termini ordinari, il modello UNICO 99 Persone fisiche.

Il decesso del dichiarante successivo alla presentazione del 730 non interrompe l’assistenza fiscale. La dichiarazione viene acquisita, il modello 730-3 con il prospetto di liquidazione è consegnato agli eredi e viene poi comunicata l’interruzione dell’assistenza solo con riferimento alle operazioni di conguaglio sulle prestazioni.

Ricezione del modello 730-4 dai CAF

I CAF devono trasmettere all’Istituto il risultato contabile della dichiarazione mediante il modello 730-4, utilizzando supporti magnetici conformi alle specifiche tecniche ministeriali.

La circolare richiama inoltre il chiarimento della circolare n. 122/E del 1° giugno 1999: se il modello 730-4 perviene al sostituto dopo il 21 giugno, i conguagli sono effettuati dal primo mese utile. In caso di rateizzazione, il sostituto deve rideterminare numero e importo delle rate. Una copia dei modelli 730-4 ricevuti deve essere restituita al CAF entro quindici giorni.

Termini di effettuazione dei conguagli

I conguagli conseguenti ai modelli 730-3 o 730-4 sono effettuati:

  • con la retribuzione del mese di luglio per i dipendenti;
  • con la mensilità di settembre per i pensionati;
  • a decorrere da settembre per i titolari di prestazioni temporanee.

Tali termini possono subire variazioni se i modelli 730-4 sono trasmessi oltre il 21 giugno 1999.

Conguagli sulle pensioni e sulle prestazioni non pensionistiche

Per le prestazioni pensionistiche, la circolare richiama la disciplina secondo cui le somme devono essere trattenute nel primo periodo di paga utile a partire da luglio. Per le pensioni erogate dall’Istituto, tuttavia, i conguagli avvengono con la mensilità di settembre, in ragione delle esigenze tecniche connesse ai pagamenti anticipati.

Sono previste alcune specificità:

  • per le pensioni interessate da piani di recupero centrali, le elaborazioni verificano la compatibilità con tali piani;
  • alcune pensioni localizzate presso uffici di Sede non vengono elaborate e i conguagli sono comunicati alle Sedi per l’effettuazione, ove esista un rapporto di sostituzione d’imposta.

Per le prestazioni non pensionistiche, il modello 730 può essere presentato solo se la prestazione dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio presso il sostituto, oppure dal mese di giugno al mese di luglio 1999 presso il CAF, a condizione che il contribuente conosca i dati del sostituto che effettuerà il conguaglio.

Se emerge un credito, il rimborso è effettuato dalle Sedi sulla base delle informazioni della Sede centrale. Se emerge un debito, occorre verificare la presenza di una prestazione in pagamento a luglio 1999:

  • se non vi è alcuna prestazione, il contribuente deve essere avvisato per provvedere autonomamente al versamento;
  • se vi è una prestazione, il debito viene recuperato;
  • se la prestazione non è capiente, il contribuente deve essere informato della parte non trattenibile così da regolarizzare direttamente la posizione fiscale.

Cessazione del rapporto e decesso del contribuente

Se, prima dell’effettuazione o del completamento dei conguagli, interviene la cessazione del rapporto, il sostituto non opera i conguagli a debito e comunica agli interessati gli importi da versare direttamente. Se invece dalla dichiarazione risulta un credito, il sostituto deve comunque eseguire i rimborsi.

In caso di decesso del contribuente, l’obbligo di conguaglio viene meno. Se la morte interviene prima del completamento del conguaglio a debito, gli eredi ricevono la comunicazione delle somme o rate non ancora trattenute e devono provvedere al versamento nei termini dell’articolo 65 del Dpr 29 settembre 1973, n. 600; gli eredi non sono tenuti al pagamento degli acconti. Se invece il conguaglio è a credito, il sostituto comunica agli eredi gli importi spettanti, che possono essere utilizzati nella successiva dichiarazione presentata per conto del de cuius oppure chiesti a rimborso ai sensi dell’articolo 38 del Dpr n. 602/1973.

La circolare chiarisce inoltre che la dichiarazione congiunta non è ammessa se uno dei due coniugi è deceduto prima della presentazione. Se il decesso del coniuge interviene dopo la presentazione, la dichiarazione conserva efficacia e il dichiarante può solo chiedere, entro settembre, la modifica dell’importo della seconda rata d’acconto.

Rateizzazione dei conguagli e acconti

Il contribuente può richiedere la rateizzazione delle somme dovute a titolo di saldo e primo acconto IRPEF, addizionale regionale IRPEF e acconto del 20% su alcuni redditi soggetti a tassazione separata. La scelta si effettua nel modello 730 indicando il numero delle rate, da un minimo di due a un massimo di cinque.

Se i conguagli sono effettuati a settembre, il numero massimo di rate scende a tre. Non è possibile rateizzare la seconda o unica rata di acconto IRPEF. Sulle rate si applica un interesse mensile dello 0,50%; resta esclusa la prima rata.

La circolare precisa, richiamando la circolare n. 122/E del 1° giugno 1999, che se il 730-4 perviene dopo il 21 giugno il sostituto deve procedere dal primo mese utile e rideterminare l’importo delle singole rate, fermo restando il termine finale della rateazione, che deve comunque cessare a novembre.

Riduzione degli acconti

Il contribuente può chiedere, sotto la propria responsabilità, la trattenuta di importi inferiori rispetto agli acconti risultanti dalla liquidazione oppure, se non intende effettuare alcun versamento, barrare l’apposita casella del rigo F7 del modello 730/99.

La richiesta di ridurre la seconda rata d’acconto o di non effettuarla può essere comunicata anche al sostituto d’imposta entro il 30 settembre 1999.

Incapienza delle retribuzioni o pensioni

Se la prima mensilità utile non è sufficiente a trattenere l’intero importo dovuto, il residuo viene recuperato nelle mensilità successive del 1999. Sul differimento si applica l’interesse dello 0,40% mensile.

Quando la mensilità di stipendio o pensione è insufficiente per la ritenuta rateizzata, si applicano sia l’interesse dello 0,50% mensile della rateizzazione sia quello dello 0,40% mensile per il differimento. Anche in questo caso resta non dovuto l’interesse sulla prima rata.

Se entro la fine dell’anno il prelievo integrale non è stato possibile, il sostituto comunica entro dicembre gli importi residui utilizzando le stesse voci del modello 730-3. La parte residua, maggiorata dello 0,40% mensile considerando anche gennaio, deve essere versata direttamente dal contribuente entro gennaio 2000 secondo le modalità previste per i versamenti delle persone fisiche.

Rettifica degli errori nella liquidazione

Se vengono riscontrati errori nella liquidazione del modello 730, il sostituto d’imposta o il CAF devono correggerli e rideterminare gli importi a credito o a debito mediante un nuovo modello 730-3, sul quale va apposta la dicitura che il nuovo modello sostituisce il precedente.

Se la rettifica determina un tardivo versamento di somme dovute, si applicano le sanzioni nei confronti dell’autore della violazione, con possibilità di regolarizzazione mediante ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. n. 472/97, con sanzione ridotta a 1/8 o 1/6 del minimo a seconda del momento della regolarizzazione.

Dichiarazioni integrative

Per gli errori o le omissioni che, una volta corretti, comportano un maggior rimborso o un minor debito, il contribuente può presentare un modello 730 integrativo al CAF entro il 2 novembre 1999, anche se in origine l’assistenza era stata resa dal sostituto. Deve essere barrata la casella "730 integrativo" e la documentazione relativa all’integrazione deve essere esibita per i controlli.

Il CAF rilascia la ricevuta modello 730-2 per il CAF, predispone un nuovo 730-3 con la casella "integrativo" e lo consegna al contribuente entro il 15 novembre 1999 insieme alla copia della dichiarazione. Entro la stessa data il CAF trasmette il 730-4 integrativo al sostituto, che effettua il conguaglio a credito:

  • con la retribuzione di dicembre per i dipendenti;
  • con la mensilità di gennaio 2000 per i pensionati;
  • nel corso di dicembre per i percettori di prestazioni temporanee, tramite mandato specifico.

Se invece la correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare il modello UNICO 99 persone fisiche e provvedere al pagamento diretto delle somme dovute. Se i termini per la dichiarazione integrativa sono scaduti, la regolarizzazione può avvenire con ravvedimento operoso.

La presentazione dell’integrativa non sospende comunque le procedure già avviate con il modello 730 e non esonera il sostituto dall’effettuare rimborsi o trattenute secondo il modello originario.

Indicazioni operative interne

La circolare segnala che sulla Intranet della Sede di Bergamo sono disponibili manuali e documentazione relativi all’assistenza fiscale, oltre a un’area denominata "Comunicazioni" contenente avvisi operativi, anomalie e aggiornamenti. Gli utenti sono invitati a consultare tali risorse prima di contattare il gruppo tecnico-amministrativo centrale.

Punti principali

Quadro normativo e finalità della circolare

La circolare si colloca nell’ambito dell’assistenza fiscale per la dichiarazione dei redditi 1998 dei lavoratori dipendenti e pensionati che utilizzano il modello 730. Richiama il decreto ministeriale 2 marzo 1999, con cui sono stati approvati i modelli 730 e la relativa modulistica, e chiarisce che l’obiettivo è illustrare gli adempimenti relativi a conguagli, rettifiche dei dati e ricezione della dichiarazione integrativa.

Principali riferimenti normativi

Vengono richiamati il Dlgs. 28 dicembre 1998, n. 490, il regolamento attuativo emanato l’11 giugno 1999, il D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le circolari ministeriali n. 87/E del 16 aprile 1999, n. 122/E del 2 giugno 1999 e n. 134/E del 17 giugno 1999. Tali fonti disciplinano l’assistenza fiscale, le istruzioni operative ai sostituti d’imposta, la gestione dei conguagli e il visto di conformità.

Innovazioni introdotte per l’anno d’imposta 1998

Rispetto alla disciplina previgente, la circolare segnala l’ampliamento dei soggetti che possono usare il modello 730, includendo i lavoratori socialmente utili e i collaboratori coordinati e continuativi. I sostituti d’imposta non sono più obbligati ad assistere il contribuente, ma restano tenuti a effettuare i conguagli; i CAF devono verificare la corrispondenza tra dati dichiarati e documentazione; è ammessa la dichiarazione congiunta dei coniugi non separati e il modello 730 integrativo, presentabile solo tramite CAF, per correggere errori che determinano un minor debito o un maggior credito.

Soggetti esonerati dalla dichiarazione

La circolare riepiloga i casi in cui nel 1998 non sussisteva obbligo di presentazione della dichiarazione: esclusivo possesso di redditi di lavoro dipendente o pensione da un unico sostituto, di soli redditi di pensione da più sostituti con applicazione del regime dell’articolo 8 del Dlgs. n. 314/97, di redditi di lavoro dipendente da più soggetti con conguaglio presso l’ultimo datore, di redditi di lavoro dipendente e assimilati entro lire 9.100.000 con detrazione spettante per l’intero anno, oppure di redditi di lavoro dipendente o pensione insieme al solo reddito dell’abitazione principale e pertinenze non tassato.

Documentazione da produrre e da conservare

Il contribuente deve presentare il modello 730/99 sottoscritto e compilato, indicando anche redditi erogati, ritenute e acconti trattenuti dal sostituto, oltre alla busta chiusa con il modello 730-1 e, se scelta, la scheda per il 4 per mille. Al sostituto non va invece consegnata la documentazione reddituale e degli oneri, che resta a carico del contribuente fino al 31 dicembre 2003. Il sostituto deve rilasciare la ricevuta modello 730-2 e conservare copia delle dichiarazioni e dei prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione.

Elaborazione delle dichiarazioni e interruzione dell’assistenza

Se emergono anomalie o incongruenze che impediscono la prosecuzione dell’assistenza fiscale, il contribuente deve esserne informato tempestivamente per poter presentare nei termini il modello UNICO 99 Persone fisiche. Il decesso del dichiarante dopo la presentazione del 730 non interrompe l’attività: la dichiarazione viene acquisita, il modello 730-3 consegnato agli eredi e la comunicazione di interruzione riguarda solo le operazioni di conguaglio sulle prestazioni.

Trasmissione del modello 730-4 e tempistiche operative

I CAF devono comunicare il risultato contabile tramite modello 730-4 con supporti magnetici conformi alle specifiche tecniche ministeriali. Se il 730-4 arriva oltre il 21 giugno, il sostituto effettua i conguagli dal primo mese utile e, in caso di rateizzazione, ridetermina numero e importo delle rate. Una copia del 730-4 ricevuto deve essere restituita al CAF entro quindici giorni.

Termini dei conguagli

I conguagli derivanti dai modelli 730-3 o 730-4 sono effettuati con la retribuzione di luglio per i dipendenti, con la mensilità di settembre per i pensionati e da settembre per i titolari di prestazioni temporanee. Tali termini possono slittare se il 730-4 arriva oltre il 21 giugno 1999.

Regole particolari per pensioni e prestazioni non pensionistiche

Per le pensioni, i conguagli seguono la disciplina delle ritenute d’acconto e per l’Istituto sono effettuati con la mensilità di settembre, anche per esigenze tecniche di predisposizione dei pagamenti. Sono previste verifiche di compatibilità con piani di recupero centrali e la non elaborazione di determinate pensioni localizzate presso uffici di Sede, per le quali i conguagli sono comunicati alle Sedi. Per le prestazioni non pensionistiche, il modello 730 è ammesso solo se la prestazione copre periodi minimi indicati e i conguagli sono gestiti in relazione alla presenza o meno di una prestazione in pagamento nel mese di luglio 1999.

Cessazione del rapporto e decesso del contribuente

Se il rapporto cessa prima del completamento del conguaglio, il sostituto non effettua i conguagli a debito e comunica gli importi da versare direttamente; i rimborsi a credito vanno comunque eseguiti. In caso di decesso del contribuente, cessano gli obblighi di conguaglio: gli eredi ricevono le informazioni sugli importi ancora da trattenere o da rimborsare, non sono tenuti agli acconti e possono utilizzare il credito nella successiva dichiarazione o chiedere rimborso. È inoltre chiarito il regime della dichiarazione congiunta in caso di morte di uno dei coniugi.

Rateizzazione, acconti e riduzione degli acconti

È possibile rateizzare saldo e primo acconto IRPEF, addizionale regionale e acconto del 20% su taluni redditi soggetti a tassazione separata, scegliendo da due a cinque rate, ridotte a tre se il conguaglio avviene a settembre. Non è rateizzabile la seconda o unica rata di acconto IRPEF. Si applica un interesse mensile dello 0,50%, mentre resta non dovuto l’interesse sulla prima rata. Il contribuente può anche chiedere la riduzione o l’azzeramento degli acconti, con comunicazione al sostituto entro il 30 settembre 1999.

Gestione dell’incapienza

Se la rata o la trattenuta non trova capienza nella mensilità, il residuo viene recuperato nelle mensilità successive del 1999 con interesse dello 0,40% mensile. Se a fine anno non è stato possibile trattenere tutto, il sostituto comunica entro dicembre gli importi residui e il contribuente versa direttamente in gennaio 2000, con maggiorazione dello 0,40% mensile considerando anche gennaio.

Rettifica degli errori nella liquidazione

Quando emergono errori nel modello 730, sostituto o CAF devono correggerli e rideterminare gli importi tramite un nuovo modello 730-3, recante la dicitura che sostituisce il precedente. Se la rettifica comporta un tardivo versamento, si applicano le sanzioni a carico dell’autore della violazione, con possibilità di ravvedimento operoso ai sensi dell’articolo 13 del Dlgs. n. 472/97.

Dichiarazioni integrative

Se l’errore o l’omissione porta a maggior rimborso o minor debito, il contribuente può presentare entro il 2 novembre 1999 un modello 730 integrativo al CAF, anche se l’assistenza iniziale è stata prestata dal sostituto. Il CAF controlla la documentazione, rilascia la ricevuta 730-2 per il CAF, predispone un nuovo 730-3 integrativo e lo consegna entro il 15 novembre 1999; il relativo 730-4 integrativo va trasmesso al sostituto entro la stessa data per il conguaglio, a dicembre per i dipendenti, a gennaio 2000 per i pensionati e nel corso di dicembre per le prestazioni temporanee.

Caso di minor rimborso o maggior debito

Se la correzione determina un minor rimborso o un maggior debito, il contribuente deve utilizzare il modello UNICO 99 persone fisiche e provvedere direttamente al pagamento. Scaduti i termini per l’integrativa, la regolarizzazione può avvenire con ravvedimento operoso. La presentazione dell’integrativa non sospende comunque le procedure già avviate con il modello 730, né elimina l’obbligo del sostituto di effettuare rimborsi o trattenute secondo il 730 originario.

Indicazioni operative interne

La circolare segnala la disponibilità, sulla Intranet della Sede di Bergamo, di manuali e documentazione sull’assistenza fiscale, nonché di un’area Comunicazioni con notizie operative su rilascio funzioni, anomalie e avvertenze. Gli utenti sono invitati a consultare tali informazioni prima di contattare il gruppo tecnico-amministrativo centrale.

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