Salta al contenuto
Circolare

Circolare numero 145 del 5-7-1999

Aumento dei contributi INAIL dal primo gennaio 1999. Aumento della base imponibile per i soggetti inseriti nei piani di inserimento professionale e nei lavori socialmente utili e di pubblica utilità dal primo gennaio 1999. Applicazione dell'aiuto CE per la riduzione dei contributi INAIL relativi al primo trimestre 1999.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l27applicazione, dal 1b0 gennaio 1999, di un27addizionale INAIL del 9% sui contributi dovuti per i lavoratori dipendenti del settore agricoltura, con conseguente aggiornamento delle tabelle contributive per operai a tempo determinato e indeterminato. Precisa inoltre la base imponibile per i lavoratori impiegati in LSU e PIP, fissandola al minimale giornaliero di Lire 71.273, e disciplina l27applicazione dell27aiuto CE per il primo trimestre 1999, da calcolare al 25% sui contributi al netto dell27aumento INAIL. La circolare riporta infine le aliquote per aziende agricole ordinarie e di tipo industriale, le riduzioni per territori montani, zone svantaggiate e Mezzogiorno, nonche9 varie note e specificazioni sulle contribuzioni a carico di aziende e lavoratori.

Aumento contributi INAIL 1999 e aggiornamento aliquote agricole

Aumento dei contributi INAIL e aggiornamento delle aliquote agricole

La circolare aggiorna, per il 1999, la disciplina contributiva INAIL nel settore agricolo alla luce del decreto 3 maggio 1999, pubblicato in G.U. n. 109 del 12 maggio 1999. Il provvedimento introduce un�27addizionale del 9% sui contributi dovuti per i lavoratori dipendenti e determina la conseguente revisione delle tabelle contributive già diffuse con la circolare n. 23 del 9 febbraio 1999.

Aumento dell�27addizionale INAIL dal 1�b0 gennaio 1999

Dal 1�b0 gennaio 1999 viene applicata un�27addizionale nella misura del 9% sui contributi dovuti per i lavoratori dipendenti. Tale incremento incide sulle tabelle contributive degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato, che vengono pertanto ripubblicate in versione aggiornata.

Base imponibile per LSU e PIP

Per i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (LSU, codice contratto 14) e nei progetti di inserimento professionale (PIP, codice contratto 38), la circolare stabilisce che, dal 1�b0 gennaio 1999, la base imponibile per i contributi INAIL �e8 il minimale giornaliero di Lire 71.273. Tale importo deriva dalla retribuzione annua convenzionale fissata per il 1999 in Lire 21.382.000, ai sensi dell�27art. 14, lettera e), della legge n. 243 del 19 luglio 1993, e viene calcolato dividendo il valore annuo per 300, secondo l�27art. 116 del D.P.R. n. 1124/1965.

Aiuto CE per il primo trimestre 1999

In relazione al decreto 20 ottobre 1998, la circolare precisa che per le aziende assuntrici di manodopera l�27aiuto CE consente una riduzione fino al 25% dei contributi dovuti, entro il limite delle risorse disponibili per il primo anno di applicazione. Per mantenere il totale delle riduzioni entro lo stanziamento, la riduzione del 25% deve essere calcolata sui contributi INAIL al netto dell�27aumento del 9% previsto dal decreto 3 maggio 1999.

Aliquote contributive per operai a tempo indeterminato e determinato

La circolare riporta le aliquote contributive in vigore dall�271.1.1999 al 31.12.1999 per operai a tempo indeterminato e determinato. Per gli OTI l�27aliquota totale ordinaria �e8 pari al 34,545%, mentre per gli OTD �e8 pari al 34,345%; in entrambi i casi la quota a carico del lavoratore �e8 pari al 7,040%. Le tabelle dettagliano le singole voci contributive, comprendendo FPLD, quota base, asili nido, assicurazione infortuni sul lavoro, addizionale infortuni, disoccupazione, CIS operai agricoli, prestazioni economiche di malattia, TBC, tutela lavoratrici madri, assicurazione orfani e assegni familiari, oltre al fondo garanzia fine rapporto per gli OTI.

Specificazioni e note applicative

Le note chiariscono alcune particolarit�e0: per cooperative agricole e aziende CD/CM assuntrici di manodopera l�27aliquota FPLD �e8 pari al 23,88% (23,77 + 0,11), ripartita tra 16,84% a carico azienda e 7,04% a carico lavoratore. Viene inoltre richiamata l�27aliquota aggiuntiva dell�271% a carico dei lavoratori sulla retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile, indicata per il 1999 in Lire 65.280.000 annue o Lire 5.440.000 mensili. La circolare specifica anche che il contributo per disoccupazione non �e8 dovuto se �e8 garantita la stabilit�e0 d�27impiego; per lavoratori extracomunitari immigrati e stagionali, invece, �e8 dovuto un ulteriore 0,50 a carico del lavoratore destinato al Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie.

Aziende agricole di tipo industriale

Per le aziende agricole di tipo industriale, individuate dall�27art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 146/1997, la circolare distingue due periodi di validit�e0 delle aliquote: dal 1�b0 gennaio al 30 giugno 1999 e dal 1�b0 luglio al 31 dicembre 1999. Nel primo semestre l�27aliquota totale ordinaria �e8 35,345% per gli OTI e 35,145% per gli OTD; nel secondo semestre sale a 35,945% per gli OTI e 35,745% per gli OTD. Le tabelle riportano anche le ripartizioni fra azienda e lavoratore e le medesime voci contributive generali previste per il settore.

Riduzioni contributive per territori montani, zone svantaggiate e Mezzogiorno

La tabella 4 indica le riduzioni contributive in vigore dall�271.1.1999 al 31.12.1999. Per i territori montani la riduzione �e8 del 70%, con dovuto pari al 30%; per le zone svantaggiate e per il Mezzogiorno la riduzione �e8 del 40%, con dovuto pari al 60%. La nota specifica che, ai sensi dell�27art. 11, comma 1, del d.l. n. 11 del 31 gennaio 1997, convertito nella legge n. 81 del 18 marzo 1997, le agevolazioni per il Mezzogiorno si applicano alle aziende ubicate in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna e cessano il 31 dicembre 1999.

Riepilogo complessivo delle aliquote

La tabella riepilogativa finale sintetizza le aliquote a carico delle aziende, sia per le aziende agricole ordinarie sia per le aziende agricole di tipo industriale, anche in presenza di fiscalizzazione o di agevolazioni territoriali. Per le aziende agricole ordinarie risultano: 34,545% OTI e 34,345% OTD in regime ordinario; 34,525% e 34,325% con fiscalizzazione Centro-Nord; 20,727% e 20,607% con fiscalizzazione Mezzogiorno e zone svantaggiate; 10,3635% e 10,3035% in zone montane. Per le aziende agricole di tipo industriale sono riportati i corrispondenti valori per il primo e secondo semestre 1999. La circolare precisa che, per ottenere l�27aliquota complessiva, occorre aggiungere la quota a carico dei lavoratori pari a 7,04 punti nel primo semestre 1999 e a 7,54 punti nel secondo semestre.

Punti principali

Aumento dei contributi INAIL dal 1b0 gennaio 1999

Il decreto 3 maggio 1999, pubblicato in G.U. n. 109 del 12 maggio 1999, ha introdotto dal 1b0 gennaio 1999 un27addizionale del 9% sui contributi dovuti per i lavoratori dipendenti nel settore agricoltura. In conseguenza di tale intervento, le tabelle contributive per operai a tempo determinato e indeterminato gie0 trasmesse con la circolare n. 23 del 9 febbraio 1999 sono state riformulate e allegate in versione aggiornata.

Base imponibile per LSU e PIP

Per l27anno 1999 la retribuzione annua convenzionale ai fini della liquidazione delle rendite per inabilite0 permanente e morte, ai sensi dell27art. 14, lettera e), della legge n. 243/1993, e8 fissata in Lire 21.382.000, pari al minimale di legge per i lavoratori dell27industria. Da tale importo deriva, per i lavoratori impiegati in lavori socialmente utili (LSU, codice contratto 14) e nei progetti PIP (codice contratto 38), la base imponibile per i contributi INAIL, individuata dal 1b0 gennaio 1999 nel minimale giornaliero di Lire 71.273, calcolato dividendo la retribuzione annua per 300 ai sensi dell27art. 116 del D.P.R. n. 1124/1965.

Aiuto CE e riduzione dei contributi per il primo trimestre 1999

Il decreto 20 ottobre 1998 prevede, per le aziende assuntrici di manodopera, una riduzione CE fino al 25% dei contributi dovuti, nei limiti dello stanziamento disponibile per il primo anno di applicazione dell27aiuto. Per mantenere il totale delle riduzioni entro le somme disponibili, de0 accordo con il Ministero per le Politiche Agricole, la riduzione del 25% va applicata sull27importo dei contributi INAIL al netto dell27aumento previsto al punto 1.

Aliquote per operai agricoli a tempo indeterminato e determinato

La circolare riporta le tabelle contributive per il periodo 1.1.1999-31.12.1999 distinguendo tra operai a tempo indeterminato e determinato. Per gli OTI l27aliquota totale ordinaria e8 pari al 34,545%, con 7,040 punti a carico del lavoratore; per gli OTD l27aliquota totale ordinaria e8 pari al 34,345%, con la stessa quota lavoratore. Sono elencate le singole voci contributive: Fondo pensioni lavoratori dipendenti, quota base, asili nido, assicurazione infortuni sul lavoro, addizionale assicurazione infortuni, disoccupazione, CIS operai agricoli, prestazioni economiche di malattia, TBC, tutela lavoratrici madri, assicurazione orfani e assegni familiari, oltre al fondo garanzia fine rapporto per gli OTI.

Note particolari sulle aliquote e sulle esclusioni

Nelle note alla tabella 1 si precisa che per cooperative agricole e aziende CD/CM assuntrici di manodopera l27aliquota FPLD e8 pari al 23,88% (23,77 + 0,11), con 16,84% a carico azienda e 7,04% a carico lavoratore. c8 richiamata l27aliquota aggiuntiva dell271% a carico dei lavoratori sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile, pari per il 1999 a Lire 65.280.000 annue o Lire 5.440.000 mensili. Si precisa inoltre che il contributo per la disoccupazione non e8 dovuto se e8 garantita la stabilite0 d27impiego, mentre per lavoratori extracomunitari immigrati e stagionali e8 dovuto un ulteriore 0,50 a carico del lavoratore per il Fondo Nazionale per le Politiche Migratorie.

Aziende agricole di tipo industriale

Per le aziende agricole di tipo industriale, ai sensi dell27art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 146/1997, la circolare distingue due periodi: 1.1.1999-30.6.1999 e 1.7.1999-31.12.1999. Per gli OTI l27aliquota totale ordinaria passa dal 35,345% al 35,945%; per gli OTD dal 35,145% al 35,745%. Anche in questo caso sono riportate le ripartizioni tra azienda e lavoratore e le medesime voci contributive generali, con specifiche sul FPLD, disoccupazione, assegni familiari e fondo garanzia.

Riduzioni contributive territoriali

La tabella 4 indica le riduzioni contributive dal 1.1.1999 al 31.12.1999 per territori montani, zone svantaggiate e Mezzogiorno. Per i territori montani la riduzione e8 del 70% e il dovuto del 30%; per zone svantaggiate e Mezzogiorno la riduzione e8 del 40% e il dovuto del 60%. La nota sul Mezzogiorno richiama l27art. 11, comma 1, del d.l. n. 11 del 31.1.1997, convertito nella legge n. 81 del 18.3.1997, e specifica che le agevolazioni si applicano alle aziende ubicate in Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna fino al 31.12.1999.

Riepiloghi complessivi delle aliquote

La tabella 5 riepiloga le aliquote complessive a carico delle aziende per le aziende agricole e per quelle agricole di tipo industriale, sia in regime ordinario sia con fiscalizzazione o agevolazioni territoriali. Per le aziende agricole ordinarie le aliquote sono 34,545% OTI e 34,345% OTD; con fiscalizzazione Centro-Nord 34,525% e 34,325%; con fiscalizzazione Mezzogiorno e zone svantaggiate 20,727% e 20,607%; in zone montane 10,3635% e 10,3035%. Per le aziende agricole di tipo industriale sono riportati i riepiloghi per 1.1.1999-30.6.1999 e 1.7.1999-31.12.1999, con aliquote ordinaria, con fiscalizzazione Centro-Nord, Mezzogiorno, zone montane e zone svantaggiate. La circolare precisa che per ottenere l27aliquota intera occorre aggiungere la quota lavoratore pari a 7,04 punti nel primo semestre 1999 e 7,54 punti nel secondo semestre.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.