Ordinanza n. 314/2026 - Torino, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento di diniego (prot. Cat.-OMISSIS-) della domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in motivo di lavoro avanzata dal ricorrente in data -OMISSIS-, emesso dal Questore della Provincia di Cuneo in data -OMISSIS- e notificato il 16.12.2025; 2) di ogni altro atto antecedente, successivo, dipendente, presupposto o comunque connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per motivi di lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del Questore della Provincia di Cuneo relativo alla domanda di conversione del permesso di soggiorno per protezione speciale in permesso per lavoro subordinato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il giudice ha rilevato, ai fini del fumus boni iuris, che il ricorrente risultava indagato o imputato in diversi procedimenti penali, sottoposto a custodia cautelare in carcere al momento dell'adozione dell'atto, destinatario di diverse misure di prevenzione e di una pluralità di sanzioni amministrative, nonché privo di redditi da fonte lecita almeno dal marzo 2025. Tali circostanze non risultavano contestate o smentite in giudizio.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. In ragione del quadro giudiziario, delle misure di prevenzione, delle sanzioni amministrative e dell'assenza di redditi leciti, la pretesa di ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato è stata ritenuta manifestamente priva di pregio. Il giudice non ha ravvisato i presupposti per sospendere l'efficacia del diniego. Le spese della fase cautelare sono state compensate in considerazione della natura delle parti coinvolte.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il rigetto è stato motivato dalla mancanza del fumus boni iuris.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione deve essere respinta quando il quadro fattuale emergente dagli atti, non contestato dall'interessato, rende manifestamente priva di pregio la pretesa sostanziale e quindi esclude il fumus boni iuris.
- Ai fini della valutazione cautelare sulla conversione di un permesso di soggiorno in permesso per lavoro subordinato, possono assumere rilievo complessivo la pendenza di procedimenti penali, l'applicazione di misure cautelari personali, le misure di prevenzione, le sanzioni amministrative e l'assenza di redditi da fonte lecita.
Come è indicizzato
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