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Cassazione Civile, Ordinanza n. 10517/2025 del 22/04/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ha cassato il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ha riconosciuto alla società il maggior indennizzo di € 9.920,10, pari all’intero credito ammesso al passivo, senza decurtare quanto già percepito in riparto parziale. Ha inoltre confermato nulla per le spese del grado di merito e ha condannato il Ministero della giustizia alle spese del giudizio di legittimità.

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (creditore)

La controversia

La società ricorrente aveva chiesto l’equa riparazione per la durata irragionevole di una procedura fallimentare iniziata nel 1992, alla quale era stata ammessa al passivo nel 1993 per un credito di £ 19.207.998 (pari a € 9.920,10). In sede monitoria il giudice aveva liquidato € 8.472,10, ritenendo che dal credito ammesso dovesse detraersi quanto percepito nel 2015 in un riparto parziale (€ 1.448,00). In opposizione ex art. 5-ter l. Pinto la Corte d’appello aveva confermato tale criterio. Con il ricorso per cassazione la società ha censurato tale decisione, sostenendo che, ai fini del tetto massimo di indennizzo previsto dall’art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001, dovesse considerarsi solo l’importo ammesso al passivo, senza alcuna detrazione per pagamenti intervenuti nel corso della procedura.

Norme richiamate

  • art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001

    "valore della causa o, se inferiore", valore del "diritto accertato dal giudice"

    Il limite massimo dell’indennizzo va determinato, per il creditore ammesso al passivo fallimentare, avendo riguardo al credito ammesso dal giudice; le somme eventualmente percepite in sede di riparto non riducono il tetto massimo della liquidazione, ma possono incidere solo sul parametro annuo di liquidazione del danno.

  • art. 5-ter l. n. 89/2001

    Norma richiamata quale base del giudizio di opposizione al provvedimento di liquidazione dell’equa riparazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’equa riparazione per irragionevole durata di una procedura fallimentare, il "valore del diritto accertato dal giudice" coincide con l’importo del credito ammesso al passivo e costituisce il parametro di riferimento per il tetto massimo dell’indennizzo ex art. 2-bis, comma 3, l. n. 89/2001.
  • Le somme eventualmente già percepite dal creditore in sede di riparto, parziale o finale, non incidono sul limite massimo complessivo dell’indennizzo, potendo rilevare solo nella quantificazione del parametro annuale di liquidazione del danno.
  • Nel caso di procedura concorsuale durata irragionevolmente, la liquidazione dell’indennizzo deve essere commisurata al credito ammesso, senza operare detrazioni per pagamenti intervenuti dopo o durante il decorso della durata ragionevole, se la norma assume come tetto il diritto accertato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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