Cassazione Civile, Ordinanza n. 11580/2026 del 28/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Alcuni medici specializzati avevano convenuto in giudizio la Presidenza del Consiglio e i Ministeri competenti chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dalla mancata o tardiva attuazione nell’ordinamento interno delle direttive europee in materia di adeguata remunerazione dei medici specializzandi per i corsi frequentati prima dell’anno accademico 1991/1992. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo prescritto il diritto; la Corte d’appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto, con il primo motivo, violazione di norme interne e sovranazionali, sostenendo che la legge n. 370/1999 non potesse incidere né sulla quantificazione del danno né sul decorso della prescrizione, che avrebbe potuto iniziare solo quando si fossero chiariti i profili di giurisdizione, natura dell’azione, soggetto passivo e compatibilità con il diritto UE; con il secondo motivo hanno denunciato omessa pronuncia e violazione di legge, assumendo che la Corte d’appello avesse erroneamente dichiarato inammissibile un motivo di appello riferito a una posizione processuale che, a loro dire, era stata invece devoluta al giudice di secondo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che il diritto al risarcimento del danno da tardiva trasposizione delle direttive sui medici specializzandi si prescriva in dieci anni decorrenti dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999, che ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato per i soggetti non destinatari di sentenze amministrative irrevocabili. La Corte ha escluso che le incertezze su giurisdizione, natura dell’azione o legittimazione passiva impedissero il decorso della prescrizione, osservando che il danneggiato poteva agire comunque e che eventuali errori di giurisdizione erano rimediabili. Ha parimenti escluso la necessità di rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia. Il secondo motivo è stato dichiarato manifestamente inammissibile perché riferito a una soggetta che non era tra i ricorrenti e, comunque, perché non colpiva la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sul fatto che tale soggetto non figurava nemmeno tra gli appellanti. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per mancanza di difese delle amministrazioni intimate; è stato inoltre disposto l’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è richiamato come norma di deduzione del primo motivo per violazione di legge
art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
è utilizzato per dichiarare inammissibile il primo motivo in presenza di giurisprudenza consolidata
art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.
è richiamato nel secondo motivo per violazione di legge e omessa pronuncia
art. 332 c.p.c.
l’impugnazione non notificata ad alcuni litisconsorti facoltativi non impone ordine di notificazione perché l’impugnazione è ormai preclusa per costoro
art. 380-bis.1 c.p.c.
indica il rito camerale applicato in cassazione
art. 5 Trattato CEE
richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura sulla mancata attuazione delle direttive
art. 189 Trattato CEE
richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura sulla mancata attuazione delle direttive
art. 10 Cost.
richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura sulla mancata attuazione delle direttive
art. 19, comma 1, seconda parte, TUE
richiamato dai ricorrenti a fondamento della censura sulla mancata attuazione delle direttive
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
richiamato dai ricorrenti a sostegno dell’effettività della tutela giurisdizionale
art. 1 Protocollo n. 1 CEDU
richiamato dai ricorrenti a sostegno della pretesa risarcitoria
artt. 1, 10, 11 e 12 preleggi c.c.
richiamati dai ricorrenti nel primo motivo
artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.
richiamati dai ricorrenti sul tema della prescrizione
art. 6 d.lgs. 8 agosto 1991, n. 257
richiamato dai ricorrenti e rilevante nel quadro normativo sui medici specializzandi
art. 11 L. 19 ottobre 1999, n. 370
considerato dalla Corte come norma che ha riconosciuto la borsa di studio solo ai beneficiari di sentenze irrevocabili, rendendo definitivo l’inadempimento residuo e facendo decorrere da tale data la prescrizione decennale
art. 4 L. 13 marzo 1958, n. 260
richiamato per affermare che la presenza di un diverso organo statuale non determina mancata instaurazione del rapporto processuale, ma mera irregolarità sanabile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
consente il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso
art. 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato in relazione alla misura del contributo unificato aggiuntivo
art. 39 d.lgs. n. 368 del 1999
richiamato per distinguere il regime economico dei medici iscritti alle scuole di specializzazione a decorrere dall’anno accademico 2006/2007
art. 2 Cost.
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo
art. 3 Cost.
richiamato dai ricorrenti nel secondo motivo
artt. 61, 62, 115, 116, 184 c.p.c.
richiamati dai ricorrenti nel secondo motivo
artt. 2712, 2719, 2727, 2728 e 2729 c.c.
richiamati dai ricorrenti nel secondo motivo
art. 112 c.p.c.
richiamato per dedurre omessa pronuncia
Massime di principio
- In materia di danno da tardiva o incompleta trasposizione delle direttive europee sui medici specializzandi, il diritto al risarcimento si prescrive nel termine decennale decorrente dal 27 ottobre 1999, data di entrata in vigore dell’art. 11 della legge n. 370/1999, che ha reso definitivo l’inadempimento residuo dello Stato verso i soggetti esclusi dalla sanatoria legislativa.
- L’incertezza iniziale su giurisdizione, natura dell’azione o individuazione del legittimato passivo non impedisce il decorso della prescrizione, quando il danneggiato dispone comunque di elementi sufficienti per percepire la lesione e può attivarsi anche in via stragiudiziale; eventuali errori di giurisdizione sono rimediabili con i rimedi processuali previsti.
- Il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia non è dovuto quando la questione di diritto unionale è già coperta da una nomofilachia interna consolidata e non emergono reali dubbi interpretativi sulla decorrenza della prescrizione o sull’individuazione del debitore.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non attinge la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata, oppure quando censura una statuizione riferita a un soggetto che non è parte del giudizio di legittimità o non è compreso tra gli appellanti della fase precedente.
- La presenza in giudizio di un diverso organo dello Stato, contestuale alla corretta evocazione dell’amministrazione statale, integra al più una irregolarità sanabile e non esclude l’instaurazione del rapporto processuale né, di per sé, l’efficacia interruttiva degli atti compiuti nei confronti dello Stato.
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