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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16961/2024 del 19/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per imposte IRPEF, IRAP e IVA relative agli anni 2001-2005. Il contribuente aveva già ottenuto in primo grado l’accoglimento del proprio ricorso, ma in appello la CTR aveva riformato la decisione accogliendo l’impugnazione dell’ente della riscossione, ritenendo regolare la notifica della cartella ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 anche senza la relazione prevista dall’art. 3 della l. n. 890/1982, ritenuta mera irregolarità. Successivamente il contribuente ha proposto revocazione contro la sentenza d’appello, deducendo errore di fatto ex art. 395, n. 4, c.p.c. per avere il giudice di appello affermato l’inesistenza agli atti della comparsa di costituzione del difensore, comparsa che sarebbe invece stata regolarmente acquisita al fascicolo d’ufficio e contenente la riproposizione di tutti i motivi già dedotti. La CTR ha dichiarato inammissibile la revocazione ritenendo che si trattasse non di un errore percettivo, ma di una valutazione del materiale processuale, quindi di un errore di giudizio censurabile, se del caso, con ricorso per cassazione. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 395, n. 4, c.p.c., sostenendo che l’erronea percezione dell’esistenza in atti della comparsa di costituzione integrasse invece errore revocatorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha ribadito che l’errore di fatto revocatorio richiede una falsa percezione immediatamente rilevabile dagli atti, senza coinvolgimento di valutazioni giuridiche o apprezzamenti del giudice sulle risultanze processuali. Ha inoltre precisato che non è configurabile revocazione quando il fatto dedotto abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice di merito si sia pronunciato. Nel caso concreto, la pretesa inesistenza della comparsa di costituzione era stata già oggetto di valutazione nel giudizio di appello, sicché la doglianza investiva un errore di giudizio e non di fatto. Il ricorso è stato quindi rigettato; il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio sussiste solo se vi è una falsa percezione della realtà risultante dagli atti e documenti di causa, immediatamente rilevabile e non frutto di valutazioni o giudizi del magistrato; è escluso quando la censura riguarda l’apprezzamento delle risultanze processuali o un punto controverso deciso dalla sentenza.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente lo ha invocato per denunciare violazione di legge nella declaratoria di inammissibilità della revocazione.

  • art. 26 del d.P.R. n. 602/1973

    È richiamato per affermare la regolarità della notifica della cartella di pagamento, ritenendo sufficiente la forma di notifica adottata anche in assenza della relazione ex lege n. 890/1982.

  • art. 3 della legge n. 890/1982

    La mancata apposizione della relazione sull’originale o sulla copia consegnata al destinatario è qualificata come mera irregolarità, non idonea a determinare invalidità della notifica.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L’errore di fatto idoneo a fondare revocazione presuppone una svista percettiva sulla presenza o assenza di un fatto risultante dagli atti, non una diversa valutazione del materiale processuale o una ricostruzione logico-giuridica della controversia.
  • Non ricorre errore revocatorio quando il fatto dedotto come erroneamente percepito dal giudice abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata si sia già pronunciata, anche solo implicitamente.
  • L’affermazione dell’inesistenza nel fascicolo di un documento che invece risulta effettivamente acquisito può integrare errore di fatto; ma tale vizio è escluso se la questione documentale è stata oggetto di discussione tra le parti e di apprezzamento decisorio.
  • Le censure che contestano la valutazione delle risultanze processuali devono essere fatte valere con i mezzi di impugnazione ordinari e non con il rimedio revocatorio per errore di fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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