Cassazione Penale, Sentenza n. 31395/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della condanna per più cessioni di cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge per aver escluso l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; chiedeva inoltre di censurare il giudizio sulla recidiva.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione alla qualificazione giuridica delle condotte ritenute non riconducibili al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso di considerare e confrontare adeguatamente il dato quantitativo e qualitativo delle cessioni (in un episodio 0,63 grammi lordi con principio attivo 41%, in un altro una singola dose non quantificata) e abbia argomentato in modo logico e giuridico insufficiente il rilievo attribuito alla presunta organizzazione stabile. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello per nuova valutazione comparativa di tutti gli indici di lieve entità. Per effetto dell'annullamento, la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata assorbita, mentre la doglianza sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile perché non proposta in appello.
Norme richiamate
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5
fattispecie del fatto di lieve entita' rilevante per cessioni di stupefacenti, da valutare in base a quantita', qualita', mezzi, modalita' e circostanze
La Corte interpreta il comma 5 come norma che richiede una valutazione complessiva e comparativa di tutti gli indici (quantita', qualita', modalita', mezzi, circostanze). Un singolo indice puo' risultare assorbente ma, in generale, gli indici devono essere confrontati e possono compensarsi
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1
disciplina la cessione di sostanze stupefacenti quale reato principale
E' la norma del reato contestato; la qualificazione ai fini del comma 5 richiede confronto tra questo comma e il comma 5 stesso
d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6
riferimento alla possibilita' che gli episodi descritti dal comma 5 possano costituire attuazione di un programma criminoso associativo
La Corte ricorda che la continuativita' o la presenza di una rete di clienti non escludono automaticamente la lieve entita', poiche' il parametro decisivo sono le dimensioni del circuito e della struttura organizzativa
Sezioni Unite, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)
La sentenza sancisce il principio della valutazione comparativa e complessiva degli indici di lieve entita', ammettendo la possibilita' di compensazione tra indici e che uno solo di essi possa, in casi concreti, risultare assorbente se dotato di elevata espressivita'
Giurisprudenza consolidata (Sez. U n. 35737/2010, Sez. F n. 39844/2015 e altri precedenti)
Richiamate per confermare che la lieve entita' puo' coesistere con attivita' di spaccio non occasionale quando le dimensioni del circuito siano contenute e la struttura criminale non abbia portata rilevante
Massime di principio
- La qualificazione della cessione come 'fatto di lieve entita'' richiede sempre una valutazione globale e comparativa di tutti gli indici indicati dall'art. 73, comma 5 (quantita', qualita', modalita', mezzi, circostanze); nessun indice va preso isolatamente senza confronto
- Il dato quantitativo e qualitativo della sostanza e' un parametro rilevante e non puo' essere omesso dalla motivazione: puo' risultare decisivo ma va sempre confrontato con gli altri elementi del caso concreto
- La presenza di clienti abituali e di strumenti per il confezionamento non esclude automaticamente la lieve entita'; occorre valutare le dimensioni e l'organizzazione del circuito illecito prima di escludere l'ipotesi meno grave
- Se il giudice di merito omette di considerare uno o piu' indici rilevanti o non effettua il confronto comparativo richiesto dalla giurisprudenza, la decisione e' esposta a annullamento e rinvio per nuova valutazione
- Le questioni relative alle attenuanti generiche possono essere assorbite o riconsiderate dopo la riqualificazione delle condotte; le censure nuove o non sollevate in appello (per es. sulla recidiva) sono in genere inammissibili in Cassazione
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