Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31395/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione della condanna per più cessioni di cocaina ai sensi dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309/1990. Il ricorrente denunciava vizio di motivazione e violazione di legge per aver escluso l'applicabilità dell'ipotesi di lieve entità di cui al comma 5 dell'art. 73 e per il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; chiedeva inoltre di censurare il giudizio sulla recidiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso in relazione alla qualificazione giuridica delle condotte ritenute non riconducibili al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Ha ritenuto che la Corte d'appello abbia omesso di considerare e confrontare adeguatamente il dato quantitativo e qualitativo delle cessioni (in un episodio 0,63 grammi lordi con principio attivo 41%, in un altro una singola dose non quantificata) e abbia argomentato in modo logico e giuridico insufficiente il rilievo attribuito alla presunta organizzazione stabile. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha disposto l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte d'appello per nuova valutazione comparativa di tutti gli indici di lieve entità. Per effetto dell'annullamento, la censura sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche è stata assorbita, mentre la doglianza sulla recidiva è stata dichiarata inammissibile perché non proposta in appello.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5

    fattispecie del fatto di lieve entita' rilevante per cessioni di stupefacenti, da valutare in base a quantita', qualita', mezzi, modalita' e circostanze

    La Corte interpreta il comma 5 come norma che richiede una valutazione complessiva e comparativa di tutti gli indici (quantita', qualita', modalita', mezzi, circostanze). Un singolo indice puo' risultare assorbente ma, in generale, gli indici devono essere confrontati e possono compensarsi

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 1

    disciplina la cessione di sostanze stupefacenti quale reato principale

    E' la norma del reato contestato; la qualificazione ai fini del comma 5 richiede confronto tra questo comma e il comma 5 stesso

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6

    riferimento alla possibilita' che gli episodi descritti dal comma 5 possano costituire attuazione di un programma criminoso associativo

    La Corte ricorda che la continuativita' o la presenza di una rete di clienti non escludono automaticamente la lieve entita', poiche' il parametro decisivo sono le dimensioni del circuito e della struttura organizzativa

  • Sezioni Unite, n. 51063 del 27/09/2018 (Murolo)

    La sentenza sancisce il principio della valutazione comparativa e complessiva degli indici di lieve entita', ammettendo la possibilita' di compensazione tra indici e che uno solo di essi possa, in casi concreti, risultare assorbente se dotato di elevata espressivita'

  • Giurisprudenza consolidata (Sez. U n. 35737/2010, Sez. F n. 39844/2015 e altri precedenti)

    Richiamate per confermare che la lieve entita' puo' coesistere con attivita' di spaccio non occasionale quando le dimensioni del circuito siano contenute e la struttura criminale non abbia portata rilevante

Massime di principio

  • La qualificazione della cessione come 'fatto di lieve entita'' richiede sempre una valutazione globale e comparativa di tutti gli indici indicati dall'art. 73, comma 5 (quantita', qualita', modalita', mezzi, circostanze); nessun indice va preso isolatamente senza confronto
  • Il dato quantitativo e qualitativo della sostanza e' un parametro rilevante e non puo' essere omesso dalla motivazione: puo' risultare decisivo ma va sempre confrontato con gli altri elementi del caso concreto
  • La presenza di clienti abituali e di strumenti per il confezionamento non esclude automaticamente la lieve entita'; occorre valutare le dimensioni e l'organizzazione del circuito illecito prima di escludere l'ipotesi meno grave
  • Se il giudice di merito omette di considerare uno o piu' indici rilevanti o non effettua il confronto comparativo richiesto dalla giurisprudenza, la decisione e' esposta a annullamento e rinvio per nuova valutazione
  • Le questioni relative alle attenuanti generiche possono essere assorbite o riconsiderate dopo la riqualificazione delle condotte; le censure nuove o non sollevate in appello (per es. sulla recidiva) sono in genere inammissibili in Cassazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.