Sentenza n. 817/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza alla sentenza n. 3114/2024 del 18/09/2024 di questo Tribunale, Sez. IV.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR che aveva riconosciuto il diritto di accesso e ordinato l'ostensione di dati e informazioni
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare del diritto di accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia, Sezione IV, n. 3114/2024, passata in giudicato e ritualmente notificata alla società intimata. La pronuncia di cognizione aveva accertato il diritto della ricorrente ad accedere ai dati e alle informazioni individuati in motivazione, ordinando alla società di provvedere sull'istanza mediante ostensione entro trenta giorni, oltre alla condanna alle spese processuali e alla rifusione del contributo unificato. La società, pur ritualmente intimata nel giudizio di ottemperanza, non si è costituita né ha dimostrato di avere dato esecuzione al giudicato. La ricorrente ha inoltre chiesto l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto l'azione di ottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato e non risultava eseguito. Ha ordinato alla società intimata di dare integrale esecuzione alla sentenza entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della pronuncia di ottemperanza. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Sicilia, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro ulteriori trenta giorni, su richiesta della ricorrente, in luogo della società. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo sufficiente, per sollecitare l'adempimento, la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta. Ha posto le spese del giudizio a carico della società, liquidandole in euro 500,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato, ove effettivamente versato.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di un giudicato amministrativo; nel caso concreto, la mancata prova dell'adempimento da parte della società ha giustificato l'accoglimento del ricorso.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e i poteri del giudice, compresa la nomina del commissario ad acta.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la penalità di mora, la cui applicazione è stata esclusa perché il giudice ha ritenuto sufficiente la previsione dell'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è accoglibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato e l'amministrazione o il soggetto obbligato non dimostri di avervi dato esecuzione.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del giudicato grava sul soggetto obbligato all'adempimento; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare un commissario ad acta per l'eventuale inerzia successiva.
- La nomina del commissario ad acta costituisce una misura sostitutiva idonea a sollecitare l'esecuzione del giudicato e può rendere non necessaria l'applicazione contestuale della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., quando il giudice la ritenga sufficiente allo scopo.
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