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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07155/2026 del 23/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza d'appello avesse già affrontato correttamente il tema della prova e della colpevolezza, sicché il ricorso si risolveva in una critica di merito non scrutinabile in cassazione.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro, deducendo un unico motivo di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale. La censura era diretta, in sostanza, a contestare la valutazione del compendio probatorio e la tenuta logica della motivazione dei giudici di merito. La Corte di cassazione ha ritenuto che il motivo fosse meramente riproduttivo di doglianze di fatto già esaminate e disattese in appello, senza evidenziare reali vizi di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    È richiamato implicitamente il vizio di violazione di legge e difetto di motivazione quale oggetto del motivo di ricorso; la Corte ne esclude la reale sussistenza perché la censura si limita a riproporre questioni di fatto.

  • art. 616 c.p.p.

    È applicato per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non sono ammissibili censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, si risolvano nella mera riproposizione di questioni di fatto già esaminate e disattese dai giudici di merito.
  • Quando la sentenza impugnata contiene una motivazione logica e giuridicamente corretta sul compendio probatorio, il ricorso per cassazione non può limitarsi a contrapporre una diversa lettura delle prove.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto previsto dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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