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Sentenza

Sentenza n. 4302/2026 - Roma, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Roma n. 4350 del 11.4.2024 nella parte in cui “accoglie parzialmente il ricorso e per l’effetto dichiara il diritto del ricorrente alla riliquidazione del TFS assumendo come anzianità di servizio la data del 21/6/1972, con esclusione di tutti “gli intervalli di mancata prestazione del servizio”.

Giustizia amministrativa202503323

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma relativa alla riliquidazione del TFS

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (beneficiario TFS)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma n. 4350 dell'11 aprile 2024, che aveva riconosciuto il suo diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio assumendo quale anzianità di servizio la data del 21 giugno 1972, con esclusione degli intervalli di mancata prestazione del servizio. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha dichiarato che l'INPS aveva medio tempore eseguito il giudicato, provvedendo al pagamento delle spettanze dovute, e ha chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'intervenuta esecuzione del giudicato e del pagamento delle somme dovute successivamente all'instaurazione del giudizio. Poiché l'adempimento è intervenuto dopo la proposizione del ricorso, il Collegio ha posto le spese di lite a carico dell'INPS, seppure in misura ridotta, liquidandole in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato, in favore del difensore antistatario della parte ricorrente. Nessuna statuizione ulteriore è adottata nei confronti dell'Azienda ospedaliera.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il giudice ha preso atto dell'intervenuta esecuzione del giudicato e ha dichiarato cessata la materia del contendere.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, se l'amministrazione esegue integralmente il giudicato dopo la proposizione del ricorso, viene meno l'interesse alla decisione di merito e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • L'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione non esclude la condanna alle spese quando l'esecuzione del giudicato interviene successivamente all'instaurazione del giudizio; le spese possono essere poste a carico dell'amministrazione in misura ridotta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di liteEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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