Cassazione Penale, Sentenza n. 40498/2024 del 04/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la decisione di consegna alla Romania deducendo il concreto pericolo di trattamenti inumani e degradanti nelle carceri rumene. Si richiama l'esistenza di condanne della Romania dinanzi alla Corte EDU per sovraffollamento e pessime condizioni igienico-sanitarie e si censura la nota delle autorita' rumene quale generica e priva di specificita' su spazi effettivi, tempi e modalita' di detenzione, luogo definitivo di esecuzione e caratteristiche operative della detenzione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha richiamato la decisione CJEU Dorobantu secondo cui l'autorita' di esecuzione deve in linea di massima dar fede alle assicurazioni fornite dallo Stato emittente, rifiutando l'esecuzione solo se sussistono elementi precisi che dimostrino il rischio concreto di violazione dei diritti fondamentali. Le autorita' rumene, con nota del 13/08/2024, hanno fornito dettagli (periodo di quarantena di 21 giorni a Bucarest con stanza di almeno 3 mq, successivo probabile trasferimento a Botosani in regime semiaperto per un quinto della pena con possibilita' di regime aperto, aerazione, igienizzazione, servizi igienici separati, almeno un'ora di passeggiata quotidiana, assistenza medica, psicologica e attivita' educative e formative). La difesa non ha prodotto elementi concreti e probatori contrari (si e' limitata a un articolo internet non datato). Alla luce di cio' la Corte ha escluso il "serio pericolo" e confermato la consegna; il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
Legge n. 69 del 2005, art. 2
Norma procedurale sul mandato di arresto europeo; richiamata come riferimento per la procedura di consegna e per gli adempimenti della cancelleria.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 3 (Divieto di trattamenti inumani o degradanti)
Parametro sostanziale per valutare il divieto di esecuzione del mandato ove sussista il rischio di trattamenti inumani o degradanti.
Costituzione italiana, art. 27, comma 3
Principio costituzionale che richiede che le pene non siano contrarie al senso di umanita', richiamato nella valutazione del rischio di trattamenti degradanti.
Decisione Corte di Giustizia dell'Unione Europea, C-128/18 Dorobantu (15/10/2019)
Stabilisce che l'autorita' di esecuzione deve normalmente dar fiducia alle assicurazioni fornite dallo Stato emittente e puo' rifiutare l'esecuzione solo se emergono elementi precisi e concreti che comprovino il rischio di violazione dei diritti fondamentali.
Corte EDU, sentenze Bujorean c. Romania; Constantin Aurelian Burlacu c. Romania; Mihai Laurentiu Marin c. Romania
Esempi di condanne della Romania per condizioni carcerarie che definiscono il contesto critico ma non costituiscono automaticamente prova sufficiente per impedire l'esecuzione del mandato se lo Stato emittente fornisce assicurazioni dettagliate e non contestate.
Cassazione, Sez. 6, n. 7979 del 26/02/2020 (Barzoi)
Orientamento secondo cui uno spazio per detenuto lievemente inferiore al parametro dei 3 mq non determina automaticamente trattamento inumano quando esistono fattori compensativi concreti (ore all'aperto, igiene, possibilita' di regime aperto ecc.).
Massime di principio
- L'autorita' di esecuzione deve dare fiducia, di regola, alle assicurazioni fornite dallo Stato emittente sul trattamento carcerario; il rifiuto dell'esecuzione e' un'eccezione che richiede elementi precisi e concreti di rischio.
- La difesa che invoca il rischio di trattamenti inumani deve produrre prove specifiche, aggiornate e pertinenti (rapporti ufficiali, perizie, documentazione istituzionale), non semplici articoli o generalita'.
- Le condanne della Corte EDU nei confronti dello Stato di emissione sono rilevanti come contesto ma non bastano automaticamente a impedire l'esecuzione: va dimostrato il rischio personale e attuale per l'interessato.
- Il parametro numerico dello spazio personale (es. 3 mq) non e' assoluto: occorre valutare fattori compensativi come tempo trascorso all'aperto, condizioni igieniche, assistenza medica e possibilita' di accesso a regimi piu' aperti.
- Una nota ufficiale dello Stato emittente che indichi struttura, regime, misure igienico-sanitarie, ore all'aperto e servizi aumenta significativamente la probabilita' che il mandato sia eseguito.
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