Cassazione Penale, Sentenza n. 5389/2022 del 15/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Bonarrigo è stato processato per simulazione di reato per aver denunciato falsamente il presunto furto, in data 16/09/2014, di una borsa contenente 88.000 euro dalla propria autovettura. In primo grado il Tribunale di Messina lo ha dichiarato colpevole condannandolo a un anno di reclusione con sospensione; la Corte di appello ha confermato la condanna. Con ricorso per cassazione la difesa ha dedotto quattro censure: 1) illogicità della motivazione e travisamento dei fatti (sostegno di elementi probatori contrari quali il ritardo di sei giorni nella denuncia dovuto a malore, l'esistenza/assenza dell'allarme, confusione sul posto della borsa, finestrino riparato etc.); 2) violazione dell'art. 367 c.p. perché la denuncia sarebbe stata immediatamente inverosimile e quindi inidonea a far nascere un procedimento penale; 3) errore nel non riconoscere la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis c.p.; 4) omissione nella concessione delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima censura ha ritenuto che la doglianza sia in realtà una richiesta di riconsiderazione del materiale probatorio (vizio di fatto) e quindi inammissibile in cassazione; ha confermato che i fatti indicati (ritardo nella denuncia, somma elevata, comportamento dell'imputato, riparazione del finestrino, incertezze sulla collocazione della borsa) giustificavano l'accertamento giudiziario. Sulla seconda censura ha ricordato il principio consolidato secondo cui il reato di simulazione di reato sussiste se la falsa denuncia determina almeno l'astratta possibilità di attività degli organi inquirenti, e può essere escluso solo se la denuncia appare palesemente inverosimile; la Corte di appello ha motivatamente rilevato la necessità di indagini preliminari (carrozziere, valutazione del danneggiamento, tecnica dell'effrazione) e quindi ha correttamente escluso l'inverosimiglianza originaria. La terza censura (art. 131‑bis) è stata dichiarata inammissibile perché l'atto di appello non aveva formulato il motivo con la necessaria specificità e risultava generico; la mancata motivazione della Corte di appello su quella richiesta non costituisce vizio annullabile laddove il motivo di appello fosse indeterminato. La quarta censura (attenuanti generiche) è stata ritenuta anch'essa inammissibile per generica carenza di specificità: la sola incensuratezza non è sufficiente a fondare la concessione delle generiche (richiamato art. 62‑bis, comma 3 c.p.). Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 367 cod. pen.
Il reato di simulazione di reato è integrato quando la falsa denuncia determina l'astratta possibilità di attività investigativa; la fattispecie è esclusa solo se la denuncia è palesemente inverosimile e gli organi procedono solo per verificarne la veridicità.
art. 131‑bis cod. pen.
La norma sulla particolare tenuità del fatto può giustificare la non punibilità ma l'instanza deve essere proposta con specificità e confrontarsi criticamente con la motivazione impugnata; se il motivo è generico può essere dichiarato inammissibile.
art. 133 cod. pen.
Riferimento implicito ai criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche; tali elementi devono essere specificamente indicati e motivati dall'imputato per ottenere l'attenuazione del trattamento sanzionatorio.
art. 62‑bis, terzo comma, cod. pen.
Stabilisce che la sola assenza di precedenti non può costituire, di per sé, motivo sufficiente per concedere le attenuanti generiche.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Causa di vizio per cui è annullabile la sentenza per mancanza o insufficienza della motivazione rispetto ai punti decisivi; nel caso la Corte ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non decisive, dunque non integravano il vizio.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione non è la sede per una rivalutazione di merito dei fatti: censure che si risolvono in ricostruzioni alternative della prova sono inammissibili.
- Per il reato di simulazione di reato è sufficiente che la denuncia falsa possa astrattamente far partire indagini; solo denunce manifestamente inverosimili escludono la fattispecie.
- Richieste di non punibilità per particolare tenuità (art. 131‑bis) o di concessione delle attenuanti generiche richiedono motivazione specifica in appello; argomentazioni generiche o indeterminate sono inammissibili.
- La sola assenza di precedenti non è idonea a fondare la concessione delle attenuanti generiche; è necessario indicare elementi concreti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- Se un motivo di appello è apodittico o privo di specificità, la Corte può omettere la trattazione senza che ciò costituisca automaticamente motivo di annullamento in cassazione.
Testo integrale
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